Sentenza n. 135/1967
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/12/1967 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett.
b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle
imposte dirette) promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1966 dalla
Commissione provinciale delle imposte di Genova sul ricorso di Vianson
Giorgio contro l'Ufficio delle imposte di Genova, iscritta al n. 183
del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966.
Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione
del Giudice Antonio Manca.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'ingegnere Giorgio Vianson con atto 10 dicembre 1962, proponeva
ricorso davanti alla Commissione distrettuale delle imposte di Genova
contro l'accertamento, ai fini dell'imposta complementare per l'anno
1960, del reddito imponibile di lire 55.500.000, lamentando che la
competente Amministrazione finanziaria non avesse accordato la
detrazione della somma di lire 4.197.225, pagata all'erario a titolo di
imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.
Il ricorrente deduceva che la richiesta detrazione avesse
fondamento nella disposizione dell'art. 8 del decreto 30 dicembre 1923,
n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare, illegittimamente
modificato, in violazione dell'art. 76 della costituzione, dalla
contraria norma dell'art. 136, lett. b, del Testo unico delle leggi
sulle imposte dirette approvato dal D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.
Norma che si assumeva eccedesse dai limiti stabiliti dall'art. 63 della
legge 5 gennaio 1956, n. 1, concernente la delega legislativa conferita
al Governo per il coordinamento della legislazione in materia di
imposte dirette, e rispetto alla quale disposizione si chiedeva fosse
sollevata incidente di costituzionalità.
Il ricorso, respinto in prima istanza, era riproposto in secondo
grado davanti alla Commissione provinciale delle imposte di Genova, la
quale, accogliendo l'eccezione di illegittimità costituzionale
prospettata dal contribuente, con ordinanza 20 novembre 1964, disponeva
la trasmissione degli atti a questa Corte per la soluzione della
questione predetta.
Questa Corte, a seguito della pubblica udienza di discussione del
30 marzo 1966, con ordinanza n. 36 del 20 aprile successivo,
considerato che l'art. 136 del Testo unico sopracitato è stato
sostituito dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, e che di
questa nuova norma non risultava che il giudice del merito avesse
tenuto conto nella pronunzia di rimessione, disponeva la restituzione
degli atti per un riesame della rilevanza della questione con
particolare riguardo all'abrogazione della disposizione impugnata.
Con ordinanza 8 luglio 1966 la Commissione provinciale delle
imposte di Genova trasmetteva nuovamente gli atti a questa Corte,
chiarendo che la rilevanza della dedotta questione di legittimità
costituzionale sussistesse tuttora riguardo alla decisione della
controversa fattispecie, ancorché la norma impugnata sia stata
sostituita dall'art. 5 della legge n. 1682 del 1962. L'abrogazione
dello art. 136, lett. b, del Testo unico del 1958, infatti, secondo i
principi generali, non inciderebbe retroattivamente sul rapporto di
imposta, per il quale è sorta contestazione ed al quale rimarrebbe
applicabile la sola disciplina normativa vigente al tempo del rapporto
medesimo.
Con detta ordinanza, è prospettato, nei confronti dell'art. 136,
lett. b, del Testo unico, del 1958, il vizio di eccesso di delega in
riferimento all'art. 76 della costituzione ed in relazione all'art. 63
della ricordata legge n. 1 del 1956.
La norma impugnata stabilisce, tra l'altro, che dalla somma dei
redditi valutati in sede di accertamento dell'imposta complementare,
oltre agli interessi passivi a carico del contribuente (lett. a), alle
somme ritenute o versate per fini previdenziali o assicurativi (lett.
c), alle spese, alle passività o alle perdite inerenti alla produzione
dei redditi oggetto di imposizione (lett. d), sono detratte "le imposte
afferenti i redditi, singolarmente e nel loro complesso, ad esclusione
della imposta complementare, iscritte nei ruoli, la cui riscossione ha
inizio nell'anno, ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso".
Secondo l'interpretazione che ne ha dato il Ministero delle finanze
con circolare del 22 febbraio 1961 (n. 500038) dalla disposizione in
esame è esclusa la detrazione delle somme corrisposte dai contribuenti
a titolo d'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio,
trattandosi di tributo non afferente al reddito, ma commisurato alla
consistenza patrimoniale del soggetto obbligato.
Nei termini accennati la disposizione impugnata deroga al diverso
principio sancito nell'art. 8 del decreto 30 dicembre 1923, n. 3062,
istitutivo della imposta complementare, il quale espressamente (n. 2)
consentiva la detrazione delle "imposte e tasse di ogni specie,
compresa quella straordinaria sul patrimonio", fatta esclusione per
quella complementare. Essa quindi esorbiterebbe (secondo quanto si
assume nell'ordinanza a motivo della non manifesta infondatezza della
questione posta), dai limiti della delega legislativa di cui all'art.
63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Con la quale il Coverno è stato
"autorizzato ad emanare testi unici concernenti le diverse imposte
dirette, le disposizioni generali nonché le norme sulla riscossione,
eliminando le disposizioni in contrasto con i principi della legge 11
gennaio 1951, n. 25, e della presente legge, apportando oltre alle
modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per
l'attuazione dei seguenti criteri:
1) adattamento delle disposizioni all'esigenza di semplificazione
nell'applicazione dei tributi ed a quella di una razionale
organizzazione dei servizi;
2) perfezionamento delle norme concernenti l'attività della
amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi".
Criteri e limiti ai quali non potrebbe essere ricondotta la deroga
al principio suddetto della detraibilità delle quote d'imposta sul
patrimonio versato dal contribuente nell'anno cui si riferisce
l'accertamento dell'imposta complementare, non avendo la deroga
medesima attinenza con la particolare finalità del miglior
coordinamento delle disposizioni vigenti.
L'ordinanza in oggetto, ritualmente notificata e comunicata, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 15 ottobre 1966.
Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti e la
causa è stata iscritta nel ruolo della camera di consiglio del 18
ottobre 1967, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956. Considerato in diritto
1. - Come si è in precedenza accennato, la Commissione provinciale
delle imposte di Genova, con la seconda ordinanza dell'8 luglio 1966,
ha riaffermato che, per la decisione della controversia, la rilevanza
della disposizione impugnata (art. 136, lett. b, del Testo unico sulle
imposte dirette, approvato con D.P.R. del 29 gennaio 1958, n. 645) è
da ritenere tuttora sussistente, nonostante l'emanazione della legge
del 4 dicembre 1962, n. 1682, la quale, con l'art. 5, ha sostituito,
confermandone il contenuto, la disposizione del Testo unico sopra
accennato. I giudici del merito hanno giustificato il nuovo rinvio,
rilevando che alla disposizione della legge del 1962 (non denunziata
per vizio d'incostituzionalità, restando quindi impregiudicata ogni
questione al riguardo) non è da attribuire carattere interpretativo,
ma innovativo del precedente sistema inerente alle detrazioni. La legge
stessa quindi non avrebbe alcuna incidenza nel rapporto controverso,
che resterebbe regolato dalla norma del Testo unico sopra ricordata.
Tale giudizio motivato sulla rilevanza circoscrive l'ambito della
controversia in questa sede, dovendosi esaminare soltanto se la
esclusione della detrazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio,
ai fini dell'accertamento della imposta complementare, costituisca
eccesso della delega contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956,
n. 1, sulla perequazione tributaria.
Al quesito occorre dare risposta affermativa.
2. - È vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte
(vedansi specialmente le sentenze nn. 30 del 1961 e 114 del 1963) il
contenuto della delega è stato ritenuto ampio e comprensivo, in quanto
autorizza il Governo, nella compilazione di Testi unici concernenti le
diverse imposte dirette, ad eliminare le disposizioni in contrasto con
i principi contenuti nella legge dell'11 gennaio 1951, n. 25, e nella
stessa legge di delegazione; ed inoltre a modificare la legislazione
precedente per attuare i criteri direttivi, indicati nel menzionato
art. 63, ai fini di un migliore coordinamento delle varie disposizioni,
di una semplificazione nell'applicazione dei tributi, di una razionale
organizzazione dei servizi e di un perfezionamento delle norme
concernenti l'attività dell'amministrazione finanziaria
nell'accertamento dei tributi.
3. - Senonché tali facoltà attribuite al Governo, per quanto
largamente intese, non possono razionalmente estendersi fino a
comprendervi anche quella di modificare, aggravandola, l'obbligazione
tributaria, già stabilita in base al sistema accolto dalla
legislazione precedente, come ha già rilevato questa Corte con la
sentenza n. 114 del 1963: aggravamento che, nella specie in esame,
deriva indubbiamente dalla soppressione, nel Testo unico, della
detrazione sopra indicata, ai fini dell'accertamento dell'imposta
complementare. Tale soppressione, invero, non può trovare
giustificazione nell'autorizzata eliminazione, nel Testo unico, delle
disposizioni che apparissero contrastanti con la legge n. 25 del 1951,
sopra ricordata e con la stessa legge di delega. La detrazione,
infatti, della imposta straordinaria sul patrimonio, è preveduta
espressamente sia nella legge n. 3062 del 1923 (art. 8, n. 2),
istitutiva dell'imposta complementare, sia nel successivo decreto del
10 settembre 1936, n. 1933 (art. 44).
E, d'altra parte, al sistema vigente circa le detrazioni si fa
riferimento nella menzionata legge del 1951, la quale, nell'art. 2,
dispone che, per quanto attiene all'accertamento dell'imposta
complementare, la dichiarazione del contribuente deve indicare gli
oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge
relativa.
Riferimento che è pure contenuto nella legge di delegazione che,
nell'art. 48, ai fini dell'accertamento delle imposte di ricchezza
mobile e complementare, dispone che debbono essere espresse al lordo e
al netto delle detrazioni.
Né l'accennata eliminazione della detrazione, di cui si discute,
in quanto incide, come si è detto, sull'obbligazione tributaria con
pregiudizio del contribuente, può fondatamente ritenersi rispondente
all'esigenza di attuare gli accennati criteri direttivi contenuti nella
legge di delega, né ad esigenze di armonizzazione di norme tra loro
contrastanti, per renderne più agevole l'interpretazione e
l'applicazione concreta; né, tanto meno, ad esigenze di
semplificazione nell'applicazione dei tributi e di organizzazione dei
servizi degli uffici finanziari al fine dell'accertamento
dell'imponibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b,
del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con
decreto del 29 gennaio 1958, n. 645) nella parte in cui, tra gli oneri
detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprende
l'imposta straordinaria sul patrimonio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte