Sentenza n. 135/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/12/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale della Sardegna l'11 gennaio 1968, recante
"Concessione di un assegno a favore degli artigiani con carico
familiare", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 27 aprile 1968, depositato in cancelleria il 4
maggio successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1968.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione sarda;
udita nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Pietro
Gasparri, per la Regione sarda.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Consiglio regionale della Sardegna, nella seduta deI 10 aprile
1968, approvava per la seconda volta, in seguito a rinvio del
rappresentante del Governo, la legge regionale 11 gennaio 1968, che
disponeva la concessione di un assegno, per il 1968, a favore degli
artigiani con carico familiare il cui reddito, accertato ai fini
dell'imposta complementare, non superasse le lire 900 mila. La legge
autorizzava l'Assessore regionale al lavoro a stipulare una convenzione
con l'I.N.P.S. per il serizio di erogazione; regolava il procedimento
per la concessione dell'assegno, e prevedeva l'istituzione, nello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'anno
finanziario 1968, dei seguenti capitoli: assegno agli artigiani, con lo
stanziamento di lire 1.800.000.000; compenso all'ente pubblico
incaricato del servizio, con lo stanziamento di lire 72 milioni. La
legge era dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto
sardo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 4 maggio
1968, ha presentato ricorso contro la Regione autonoma della Sardegna,
chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale e il
conseguente annullamento della legge predetta, per contrasto con gli
artt. 4, lett. h, e 5, lett. a, dello Statuto speciale sardo e con
l'art. 81 della Costituzione.
In relazione all'art. 4, lett. h, si deduce che la legge
esorbiterebbe dalla competenza regionale in materia di assistenza e
beneficenza pubblica, perché prescinde dall'accertamento dello stato
di bisogno degli assistiti. D'altra parte, una legge che provvedesse
all'assistenza dei soli bisognosi appartenenti a determinate categorie
violerebbe l'art. 3 della Costituzione.
Ma la legge sarebbe anche incostituzionale ove si ritenesse che la
materia rientri in quella del "lavoro, previdenza e assistenza
sociale", di cui all'art. 5, lett. a, dello Statuto, il quale
attribuisce alla Regione una competenza di adattamento, sostanzialmente
regolamentare.
Vi sarebbe, infine, violazione dell'art. 81 della Costituzione,
perché non sono indicate le entrate sostanziali, con cui far fronte
alla spesa.
Il ricorso, regolarmente notificato, veniva depositato il 4 maggio
1968.
Si è costituita in giudizio la Regione, rappresentata e difesa
dall'avv. prof. Pietro Gasparri, con controdeduzioni depositate il 17
maggio 1968. In queste si premette che la legge impugnata è connessa
alla competenza legislativa primaria in materia di "artigianato",
attribuita alla Regione dall'art. 3, lett. o, dello Statuto. Essa
sarebbe una legge di incentivazione, diretta a sostenere una delle
attività più importanti dell'economia regionale.
Si osserva quindi che il ricorso si basa su una concezione
eccessivamente ristretta di "assistenza", la quale oggi non si concreta
in elargizioni basate su valutazioni discrezionali fatte caso per caso,
ma si esercita mediante prestazioni anche periodiche, connesse a
situazioni tipiche di presunto bisogno. Nella specie la situazione di
bisogno è collegata al carico familiare e all'accertamento di un
reddito annuo inferiore a lire 900 mila.
La difesa della Regione soggiunge che la legge non sarebbe neanche
illegittima in riferimento all'art. 5 dello Statuto, dato il suo
carattere integrativo del sistema assistenziale statale e la sua
destinazione a soddisfare l'interesse particolare della Regione a
sorreggere l'artigianato.
Infine la difesa della Regione nega che, con la previsione di uno
stanziamento di spesa nel bilancio futuro, vi sarebbe violazione
dell'art. 81 della Costituzione, in quanto per gli esercizi futuri non
è richiesto lo stesso puntuale rigore che per l'esercizio in corso, e
solo nel quadro del nuovo bilancio si potrà valutare il nuovo
equilibrio generale tra entrate e spese, realizzando gli spostamenti di
stanziamenti e computando le previsioni di maggiori entrate.
Entrambe le difese delle parti hanno presentato memorie, in cui
sono stati ribaditi i rispettivi argomenti, successivamente sviluppati
nella discussione orale. Considerato in diritto :
La legge regionale impugnata, dopo aver stabilito la concessione di
un assegno, per il 1968, a favore degli artigiani con carico familiare,
e dopo aver regolato le condizioni e i modi di erogazione, dispone
nell'art. 10 che nello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per il detto anno saranno istituiti due capitoli, con lo
stanziamento di lire 1.800.000.000 per la corresponsione degli assegni,
e di lire 72.000.000 per compensi all'ente pubblico incaricato di
svolgere il servizio. L'art. 10 soggiunge che le spese per l'attuazione
della legge faranno capo ai suddetti capitoli.
Se non che il riferimento a stanziamenti di bilancio da iscrivere
in capitoli dello stato di previsione della spesa non è idoneo a
soddisfare il precetto costituzionale secondo cui la legge che richiede
nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Nell'interpretare gli ultimi due commi dell'art. 81 della
Costituzione, questa Corte ha già affermato che una nuova o maggiore
spesa, per la quale la legge che l'autorizzi non indichi i mezzi per
farvi fronte, non può trovare la sua copertura mediante l'iscrizione
negli stati di previsione della spesa, sano quelli già approvati o in
corso di attuazione, siano quelli ancora da predisporre (sent. n. 1 del
1966). E in successive sentenze ha ribadito il principio che ad ogni
stanziamento di spese per nuovi oneri deve corrispondere l'indicazione
positiva dei mezzi per effettuare la copertura (da ultimo, sent. n 47 e
49 del 1967, sent. n. 17 del 1968).
Questi principi non sono stati rispettati dalla legge impugnata.
Né vale, a eliminare la illegittimità costituzionale, la
circostanza che i capitoli di spesa previsti dalla legge sono stati poi
effettivamente istituiti nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale, approvato dall'Assemblea legislativa.
La difesa della Regione osserva in proposito che nella legge
impugnata non ci sarebbe stata una carenza di indicazione della
copertura, ma una riserva di futura indicazione di questa, nel quadro
del bilancio in corso di approvazione: riserva che sarebbe stata
sciolta con tale approvazione. D'altra parte, nella legge di
approvazione del bilancio non ci sarebbe stato uno stanziamento in
bianco di una nuova spesa, in contrasto col terzo comma dell'art. 81,
trattandosi di una spesa già prevista e valutata nel suo ammontare
dalla legge istitutiva dell'onere. Le due previsioni legislative si
sarebbero così venute a integrare.
Ma il ragionamento è tautologico e non risolutivo, perché tende a
legittimare la mancata indicazione della copertura della spesa, nella
legge di autorizzazione, con la successiva inserzione di essa nella
legge del bilancio, e la inserzione della spesa nella legge del
bilancio con la precedente previsione di essa nella legge di
autorizzazione, restando comunque eluso l'obbligo della indicazione
della copertura.
Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale della
legge impugnata, per violazione dell'art. 81 della Costituzione.
L'accoglimento di questo motivo, dedotto come assorbente nel
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rende superfluo
l'esame, agli effetti della presente pronuncia, della questione di
legittimità costituzionale per asserito contrasto con gli artt. 4 e 5
dello Statuto speciale per la Sardegna.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale
sarda 11 gennaio 1968 (Concessione di un assegno a favore degli
artigiani con carico familiare) in riferimento all'art. 81 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1968:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte