Sentenza n. 135/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 86r.d.l. 1933/1938
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86, terzo
comma, del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5
giugno 1939, n. 973 (riforma delle leggi sul lotto pubblico), promosso
con ordinanza emessa il 18 giugno 1971 dal tribunale di Siracusa nel
procedimento penale a carico di Mendola Cirino, iscritta al n. 407 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Mendola Cirino,
imputato del reato di cui all'art. 86, comma terzo, del r.d.l. 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, il
tribunale di Siracusa ha sollevato d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale della norma contenuta in detto articolo, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Nel presente giudizio le parti non si sono costituite, ma è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso
per la dichiarazione di infondatezza della questione. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Siracusa ha denunziato per violazione del
principio di uguaglianza l'art. 86, comma terzo, del r.d.l. 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, secondo il
quale costituisce reato di peculato "il mancato versamento entro il
giorno di giovedì di ciascuna settimana di tutta la somma delle
riscossioni della settimana precedente, fatta deduzione soltanto delle
somme pagate per vincite e dell'acconto d'aggio spettante al ricevitore
del lotto".
Essendo irrilevante - secondo l'ordinanza di rimessione - accertare
se il ricevitore si sia o meno appropriato della somma incassata o
l'abbia distratta a profitto proprio o di altri, la norma commina la
stessa sanzione tanto al ricevitore, responsabile della omissione di
versamento, sia pure non giustificata, protratta fino ad un certo
giorno, quanto al comune peculatore di cui all'art. 314 cod. pen.; onde
la violazione dell'art. 3 Cost. per trattamento uguale in situazioni
disuguali.
2. - La questione non è fondata, perché il tribunale di Siracusa
non ha interpretato esattamente la norma impugnata.
Ed infatti, la Corte di cassazione ha già ritenuto che il momento
consumativo del reato contemplato nel sopraindicato art. 86 si realizza
con l'appropriazione o distrazione della somma; ed ha aggiunto che è
da escludere che la norma configuri un delitto commissivo perpetrato
mediante la omissione del versamento, alla determinata scadenza, da
parte del ricevitore. E questa Corte ritiene di far propria tale
interpretazione, confortata dalle seguenti considerazioni.
In primo luogo è evidente che la dizione letterale dell'art. 86
"costituisce reato di peculato ai sensi del codice penale" richiama
tutti gli elementi costitutivi, sia materiali sia psicologici, propri
del peculato di cui all'art. 314 cod. pen. (appropriazione o
distrazione dolosa del denaro o della cosa mobile appartenente alla
pubblica amministrazione), e quindi richiede, per la sussistenza del
reato, che alla omissione del versamento si accompagni siffatta
appropriazione o distrazione.
In secondo luogo, la norma trova giustificazione - come bene
osserva l'avvocato dello Stato - nell'intento del legislatore di
eliminare le incertezze della dottrina, frequenti nel passato, sul se i
ricevitori o gestori di banco lotto fossero pubblici ufficiali o,
quanto meno, incaricati di pubblico servizio, ai fini della
applicabilità agli stessi della norma sul peculato. Non fu dettata,
cioè, allo scopo di creare un reato speciale avente caratteristiche
diverse da quelle indicate dall'art. 314 del codice penale.
Pertanto, fra il ricevitore del lotto, che omette di versare la
somma incassata appartenente alla pubblica amministrazione,
appropriandosene o distraendola, ed il comune peculatore, non sussiste
quella diversità di situazione, che l'ordinanza di rimessione pone a
fondamento della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 86, comma terzo, del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973 (riforma delle leggi sul
lotto pubblico), questione sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dall'ordinanza 18 giugno 1971 del tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte