Sentenza n. 135/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
della Regione Toscana 3 dicembre (recte febbraio) 1975, n. 10 (Norme
transitorie per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e per
l'iscrizione nei ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse
mutue), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale di Arezzo
nel procedimento civile vertente tra Regione Toscana e Mazzi Otello
ed altra iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale di Arezzo
nel procedimento civile vertente tra Regione Toscana e Neri Mario
iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 dal Tribunale di Arezzo
nel procedimento civile vertente tra Regione Toscana e Cocco Antonio
ed altri iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avvocato Elia Clarizia per la Regione Toscana;
Motivazione
Ritenuto in fatto 1.1 - Con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 (pervenuta alla Corte
costituzionale l'11 settembre 1990) dal Tribunale di Arezzo nel
procedimento civile vertente tra Regione Toscana e Mazzi Otello ed
altra (Reg.ord. n. 566) è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3
dicembre (recte febbraio) 1975, n. 10, in quanto conferisce alla
Regione l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sanitarie in
dipendenza di ricoveri per infermità e lesioni attribuibili alla
responsabilità di terzi, in riferimento all'art. 117 Cost., non
essendo la materia relativa alla responsabilità per danni o,
comunque, alla ripetibilità delle spese sanitarie riconducibile a
quella dell'assistenza sanitaria e ospedaliera.
Nel giudizio a quo, in fase di appello, la Regione Toscana risulta
costituita nei confronti del danneggiante, al fine di recuperare le
spese sanitarie sostenute per l'assistenza ospedaliera prestata ad un
infortunato per opera di terzi.
Sul presupposto che "con la introduzione del servizio sanitario
nazionale (l. 23 dicembre 1978, n. 833) l'intera materia è stata
modificata, corrispondendo al diritto soggettivo del cittadino la
cura e l'assistenza medica, indipendentemente dall'origine e dalla
natura della malattia contratta o delle lesioni subite", il Collegio
remittente osserva che la norma ora in esame "si porrebbe come
creatrice del diritto di rivalsa" ad opera della Regione, ma così
fuoriuscendo dalla competenza di questa, ex art. 117 della
Costituzione.
1.2 - Identica questione incidentale è stata sollevata con altre
due ordinanze dello stesso Tribunale di Arezzo (n. 567 e n. 568).
2. - Avanti a questa Corte si è costituita la Regione Toscana
concludendo per l'infondatezza, in quanto la normativa in esame ha
soltanto inteso disciplinare l'esercizio di un diritto già presente
nell'ordinamento, comunque nel rispetto dei principi della
legislazione statale. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in epigrafe pongono una identica questione: i
giudizi vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di unica
pronuncia.
2.1 - La legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10 (Norme
transitorie per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e per
l'iscrizione nei ruoli dei soggetti assistibili da enti o casse
mutue) all'art. 9 stabilisce che, ove ricorra responsabilità di
terzi nella produzione dell'infermità, l'esborso della spesa,
conseguente al ricovero e relativa degenza, va notificato dall'ente
"ricoverante" al responsabile e al suo eventuale assicuratore, con
invito ad effettuarne il pagamento alla Regione, alla cui Giunta va,
per tal fine, comunicata la notifica stessa.
2.2 - Il Collegio remittente ravvisa una illegittimità
costituzionale della norma per contrasto con l'art. 117 della
Costituzione: essa si porrebbe, infatti, come "creatrice del diritto
al recupero", venendo ad esorbitare, in tal modo, dalle competenze
regionali.
3. - La questione non è fondata.
Ove l'assunto dei giudici a quibus fosse conferente si sarebbe
verificata una illegittima novazione della fonte, chiaramente
spettando alla legge statale e ad essa soltanto di regolare
sostantivamente la materia di cui trattasi: ne è conferma positiva
il disposto dell'art. 69, lett. e) della legge cardine di riforma
sanitaria (23 dicembre 1978, n. 833) ove è concretamente
riconosciuto il diritto di rivalsa di cui trattasi.
Si sarebbe dunque - in tal caso - verificata una indebita
ingerenza da parte della Regione restando ad essa preclusa, infatti,
ogni possibilità di riproduzione nelle proprie leggi di norme legislative statali (cfr. sentenza n. 203 del 1987).
Ma in effetti non è così. Giova ricordare, in proposito, che con
le norme d'avvio della riforma sanitaria (decreto-legge 8 luglio
1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, con
modificazioni) ebbe ad operarsi, con significativo trapasso, il
trasferimento alle regioni dell'assistenza ospedaliera, già fornita
dagli enti mutualistici; questi ultimi, tuttavia, restavano - al
tempo - titolari ancora delle altre prestazioni sanitarie, diverse
cioè dal ricovero ospedaliero.
In tale obiettivo contesto, nell'avvio, cioè, istituzionale cui
si dava inizio con la creazione di strutturazioni di base a livello
regionale, che venivano all'uopo ex novo delineate, le procedure di
rivalsa a carico di terzi presunti responsabili si presentavano
disarticolate, a seconda della differente origine dell'intervento
pubblico e delle competenze di nuove strutture, traducendosi sovente,
per il fenomeno anzidescritto, in incertezze applicative: da qui
eventuali negativi riflessi sulla possibilità stessa di acquisire i
recuperi.
Fu pertanto nei tempi immediatamente successivi (1975) che molte
regioni a statuto ordinario o speciale, nonché le province autonome
del Trentino- Alto Adige, ebbero a promuovere proprie iniziative a
carattere legislativo - dalla dottrina del tempo indicate come
provvide ed opportune - atte a dirimere i possibili inconvenienti,
circoscritti strettamente all'area procedurale (notifica ai presunti
responsabili degli importi addebitabili, individuazione degli organi
interessati).
Questi e non altri i limitati univoci scopi della norma in esame,
riconducibili al mero potere organizzativo della regione e di cui
restava, come resta, essenziale antecedente la disciplina sostanziale
spettante allo Stato; ciò risulta anche dalla successiva legge
regionale 19 agosto 1983, n. 62 (Procedimento per il recupero a
titolo di rivalsa delle spese di assistenza sanitaria) che contiene
espressi riferimenti proprio alla normativa statale.
Nessuna violazione risulta apportata, pertanto, all'art. 117 della
Costituzione e la questione è così priva di fondatezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione
Toscana 3 febbraio 1975, n. 10 (Norme transitorie per l'erogazione
dell'assistenza ospedaliera e per l'iscrizione nei ruoli dei soggetti
non assistibili da enti o casse mutue) in riferimento all'art. 117
della Costituzione, sollevata, dal Tribunale di Arezzo con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte