Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

della Regione Toscana 3 dicembre (recte febbraio) 1975, n. 10 (Norme

transitorie per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e per

l'iscrizione nei ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse

mutue), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale di Arezzo

nel procedimento civile vertente tra Regione Toscana e Mazzi Otello

ed altra iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale di Arezzo

nel procedimento civile vertente tra Regione Toscana e Neri Mario

iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 dal Tribunale di Arezzo

nel procedimento civile vertente tra Regione Toscana e Cocco Antonio

ed altri iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avvocato Elia Clarizia per la Regione Toscana;

Motivazione

Ritenuto in fatto 1.1 - Con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 (pervenuta alla Corte

costituzionale l'11 settembre 1990) dal Tribunale di Arezzo nel

procedimento civile vertente tra Regione Toscana e Mazzi Otello ed

altra (Reg.ord. n. 566) è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3

dicembre (recte febbraio) 1975, n. 10, in quanto conferisce alla

Regione l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sanitarie in

dipendenza di ricoveri per infermità e lesioni attribuibili alla

responsabilità di terzi, in riferimento all'art. 117 Cost., non

essendo la materia relativa alla responsabilità per danni o,

comunque, alla ripetibilità delle spese sanitarie riconducibile a

quella dell'assistenza sanitaria e ospedaliera.

Nel giudizio a quo, in fase di appello, la Regione Toscana risulta

costituita nei confronti del danneggiante, al fine di recuperare le

spese sanitarie sostenute per l'assistenza ospedaliera prestata ad un

infortunato per opera di terzi.

Sul presupposto che "con la introduzione del servizio sanitario

nazionale (l. 23 dicembre 1978, n. 833) l'intera materia è stata

modificata, corrispondendo al diritto soggettivo del cittadino la

cura e l'assistenza medica, indipendentemente dall'origine e dalla

natura della malattia contratta o delle lesioni subite", il Collegio

remittente osserva che la norma ora in esame "si porrebbe come

creatrice del diritto di rivalsa" ad opera della Regione, ma così

fuoriuscendo dalla competenza di questa, ex art. 117 della

Costituzione.

1.2 - Identica questione incidentale è stata sollevata con altre

due ordinanze dello stesso Tribunale di Arezzo (n. 567 e n. 568).

2. - Avanti a questa Corte si è costituita la Regione Toscana

concludendo per l'infondatezza, in quanto la normativa in esame ha

soltanto inteso disciplinare l'esercizio di un diritto già presente

nell'ordinamento, comunque nel rispetto dei principi della

legislazione statale. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe pongono una identica questione: i

giudizi vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di unica

pronuncia.

2.1 - La legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10 (Norme

transitorie per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e per

l'iscrizione nei ruoli dei soggetti assistibili da enti o casse

mutue) all'art. 9 stabilisce che, ove ricorra responsabilità di

terzi nella produzione dell'infermità, l'esborso della spesa,

conseguente al ricovero e relativa degenza, va notificato dall'ente

"ricoverante" al responsabile e al suo eventuale assicuratore, con

invito ad effettuarne il pagamento alla Regione, alla cui Giunta va,

per tal fine, comunicata la notifica stessa.

2.2 - Il Collegio remittente ravvisa una illegittimità

costituzionale della norma per contrasto con l'art. 117 della

Costituzione: essa si porrebbe, infatti, come "creatrice del diritto

al recupero", venendo ad esorbitare, in tal modo, dalle competenze

regionali.

3. - La questione non è fondata.

Ove l'assunto dei giudici a quibus fosse conferente si sarebbe

verificata una illegittima novazione della fonte, chiaramente

spettando alla legge statale e ad essa soltanto di regolare

sostantivamente la materia di cui trattasi: ne è conferma positiva

il disposto dell'art. 69, lett. e) della legge cardine di riforma

sanitaria (23 dicembre 1978, n. 833) ove è concretamente

riconosciuto il diritto di rivalsa di cui trattasi.

Si sarebbe dunque - in tal caso - verificata una indebita

ingerenza da parte della Regione restando ad essa preclusa, infatti,

ogni possibilità di riproduzione nelle proprie leggi di norme legislative statali (cfr. sentenza n. 203 del 1987).

Ma in effetti non è così. Giova ricordare, in proposito, che con

le norme d'avvio della riforma sanitaria (decreto-legge 8 luglio

1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, con

modificazioni) ebbe ad operarsi, con significativo trapasso, il

trasferimento alle regioni dell'assistenza ospedaliera, già fornita

dagli enti mutualistici; questi ultimi, tuttavia, restavano - al

tempo - titolari ancora delle altre prestazioni sanitarie, diverse

cioè dal ricovero ospedaliero.

In tale obiettivo contesto, nell'avvio, cioè, istituzionale cui

si dava inizio con la creazione di strutturazioni di base a livello

regionale, che venivano all'uopo ex novo delineate, le procedure di

rivalsa a carico di terzi presunti responsabili si presentavano

disarticolate, a seconda della differente origine dell'intervento

pubblico e delle competenze di nuove strutture, traducendosi sovente,

per il fenomeno anzidescritto, in incertezze applicative: da qui

eventuali negativi riflessi sulla possibilità stessa di acquisire i

recuperi.

Fu pertanto nei tempi immediatamente successivi (1975) che molte

regioni a statuto ordinario o speciale, nonché le province autonome

del Trentino- Alto Adige, ebbero a promuovere proprie iniziative a

carattere legislativo - dalla dottrina del tempo indicate come

provvide ed opportune - atte a dirimere i possibili inconvenienti,

circoscritti strettamente all'area procedurale (notifica ai presunti

responsabili degli importi addebitabili, individuazione degli organi

interessati).

Questi e non altri i limitati univoci scopi della norma in esame,

riconducibili al mero potere organizzativo della regione e di cui

restava, come resta, essenziale antecedente la disciplina sostanziale

spettante allo Stato; ciò risulta anche dalla successiva legge

regionale 19 agosto 1983, n. 62 (Procedimento per il recupero a

titolo di rivalsa delle spese di assistenza sanitaria) che contiene

espressi riferimenti proprio alla normativa statale.

Nessuna violazione risulta apportata, pertanto, all'art. 117 della

Costituzione e la questione è così priva di fondatezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione

Toscana 3 febbraio 1975, n. 10 (Norme transitorie per l'erogazione

dell'assistenza ospedaliera e per l'iscrizione nei ruoli dei soggetti

non assistibili da enti o casse mutue) in riferimento all'art. 117

della Costituzione, sollevata, dal Tribunale di Arezzo con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte