Sentenza n. 135/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51legge 2359/1865
- art. 69legge 2359/1865
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità
pubblica) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1993 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra
l'amministrazione dei beni culturali e ambientale e Navone Gerolamo
ed altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso dall'Amministrazione dei beni
culturali e ambientali - in favore della quale era stata disposta
l'occupazione provvisoria di un terreno al fine di eseguire lavori di
scavo in zona archeologica - contro Navone Gerolamo ed altri,
proprietari del terreno, per la determinazione della giusta
indennità di occupazione quantificata (in misura ritenuta
eccessivamente elevata) dal perito nominato dal Prefetto di Savona,
l'adito Tribunale di Genova ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865
n. 2359 nella parte in cui non riconoscono anche alla P.A., che
proceda all'occupazione provvisoria di un'area, il diritto di opporsi
alla stima dei periti avente ad oggetto l'indennità dovuta al
proprietario in ragione dell'occupazione del suo fondo per sospetta
violazione del principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.) e
del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Osserva in particolare il tribunale rimettente - esaminando
l'eccezione, proposta dai convenuti, di difetto di legittimazione
attiva dell'Amministrazione attrice - che ex art. 51 cit. (richiamato
dal successivo art. 69) è consentito opporsi alla valutazione
peritale unicamente ai proprietari che subiscono l'occupazione,
ognuno dei quali - secondo il tenore letterale della disposizione -
può proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le sue
istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione
delle spese; quindi possono dolersi della stima solo i privati e non
anche l'Amministrazione occupante, sicché quest'ultima nel giudizio
promosso sarebbe priva di legittimazione.
Ciò però contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3
Cost.) e la garanzia di tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.)
riconosciuta a tutti i soggetti nel nostro ordinamento, compresa
anche la P.A.; come i privati - rileva conclusivamente il tribunale
rimettente - possono agire innanzi all'A.G.O. pretendendo di ottenere
il giusto indennizzo per la privazione totale o parziale del loro
diritto di proprietà, così anche la P.A. occupante (o espropriante)
- che, mediante l'espletamento della procedura ablatoria, non
persegue un fine speculativo, bensì un interesse pubblico - deve
poter contestare in giudizio una stima viziata per eccesso. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. - degli artt.
51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Espropriazioni per causa di
utilità pubblica) nella parte in cui non riconoscono anche alla
P.A., che proceda all'occupazione provvisoria (o all'espropriazione)
di un'area, il diritto di opporsi alla stima dei periti relativa
all'indennità dovuta al privato in ragione dell'occupazione (o
dell'espropriazione) del suo fondo per sospetta violazione del
principio di parità di trattamento e del diritto di difesa atteso
che ingiustificatamente solo il privato, proprietario del fondo
occupato, può agire in giudizio per dolersi della inadeguatezza (per
difetto) della determinazione dell'indennità suddetta, mentre non è
azionabile la simmetrica pretesa della P.A. occupante (o
espropriante) che lamenti l'erroneità (per eccesso) della medesima
determinazione.
2. - La questione non è fondata perché muove da un'inesatta
premessa interpretativa, contraddetta dalla giurisprudenza, ancorché
non recente, formatasi in ordine allo specifico punto della
legittimazione all'opposizione alla stima dell'indennità di
occupazione.
Ed invero l'art. 69 cit. - reso applicabile nella fattispecie
dall'art. 43 legge 1 giugno 1939 n. 1089 (che specificamente
disciplina l'occupazione degli immobili per eseguire ricerche
archeologiche) - prevede che contro la stima del perito avente ad
oggetto l'indennità per occupazione temporanea è ammesso "richiamo"
(id est opposizione) all'Autorità giudiziaria nei termini e nei modi
stabiliti dal precedente art. 51, che parallelamente riguarda
l'indennità espropriativa. Tale disposizione - dopo aver prescritto
al primo comma che il decreto espropriativo deve, a cura
dell'"espropriante", essere notificato "ai proprietari espropriati" -
prosegue al secondo comma stabilendo che "ognuno di essi" può
proporre opposizione avverso la stima dei periti; aggiunge poi che
l'atto di opposizione deve essere intimato (id est notificato) tanto
al Prefetto quanto all'"espropriante".
Orbene nell'interpretazione strettamente letterale del giudice
rimettente questa specificazione in ordine alle formalità della
notificazione dell'atto di opposizione varrebbe a chiarire la portata
del termine "ognuno di essi", con cui esordisce il secondo comma, nel
senso che la disposizione si riferirebbe esclusivamente ai
proprietari espropriati, ancorché nel comma precedente sia
menzionato anche l'ente espropriante.
Ma, anche se la formulazione testuale della norma potrebbe forse
offrire argomento in favore di una tale lettura (forzatamente)
riduttiva, essa è comunque smentita dalla giurisprudenza della Corte
di cassazione formatasi già in epoca risalente (sentenze n. 3392 del
1931, n. 1660 del 1935) che ha espressamente riconosciuto la
legittimazione dell'espropriante a proporre opposizione alla stima
eseguita dal perito, non potendo dalla specificazione sulle
formalità della notifica desumersi "la esclusione di un diritto, che
deriva dai principi" (in epoca più recente Cass. n. 6618 del 1991 ha
poi riconosciuto che anche l'espropriante può proporre opposizione
davanti alla Corte d'appello avverso la stima dell'indennità
provvisoria nell'ambito della procedura espropriativa ex legge n.
865/71).
Tale orientamento è poi pienamente coerente con la giurisprudenza
di questa Corte in tema di opposizione alla determinazione
dell'indennità di espropriazione e di occupazione ex lege 22 ottobre
1971 n. 865, la quale ha affermato in particolare che "il principio
del giusto indennizzo .. deve essere operante, in base all'art. 42,
comma 3, Cost., non soltanto nei confronti dei soggetti passivi
dell'espropriazione, ma anche dei soggetti che la promuovono e che,
di conseguenza, hanno un interesse a ché l'indennizzo non travalichi
la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale" (sentenza n.
365 del 1992; inoltre, in senso conforme, v. anche sentenza n. 173
del 1991).
Pertanto, sussistendo già in favore dell'ente occupante la tutela
giurisdizionale che il giudice rimettente richiede per conformare la
normativa censurata ai parametri evocati, la questione va dichiarata
non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Espropriazioni per
causa di utilità pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte