Corte costituzionale

Ordinanza n. 135/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 171 del codice

di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1999

del pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Chistoni

Nara iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il pretore di Livorno ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 171 cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede come causa di nullità della notificazione la mancata

osservanza della disposizione dettata dall'art. 157, comma 7, dello

stesso codice, la quale ultima a sua volta stabilisce che, ove manchi

il destinatario della notifica e non siano reperite persone idonee a

ricevere la copia dell'atto, l'ufficiale giudiziario deve tornare

nuovamente nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo

e procedere ad una rinnovata ricerca dell'imputato;

che a tal proposito il giudice a quo lamenta la circostanza

che l'espletamento di tali formalità sarebbe rimesso all'arbitrio

dell'ufficiale giudiziario, obbligando il giudice ad un uso

strumentale della previsione dettata dall'art. 485 del codice di

rito, così da rendere la disciplina oggetto di impugnativa

"irragionevole di per sé", sottolineandosi pure come la mancata

previsione della nullità di cui qui si tratta impedirebbe di

applicare l'art. 185, comma 2, cod. proc. pen., e cioè di porre le

spese a carico dell'ufficiale giudiziario responsabile della

omissione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che come emerge dalla Relazione al Progetto

preliminare del nuovo codice di rito, il legislatore delegato ha

inteso prevedere, innovando la precedente disciplina, il duplice

accesso da parte dell'ufficiale giudiziario al fine di assecondare la

consegna a mani proprie dell'atto da notificare, considerata la

verosimile assenza del destinatario dell'atto dal luogo di abitazione

nel corso della giornata, per attendere alle ordinarie occupazioni, e

la mera eventualità circa la presenza di persone idonee a ricevere

l'atto medesimo in luogo dell'imputato;

che, tuttavia, contrariamente all'assunto del giudice a quo,

non può affatto affermarsi che l'adempimento delle formalità

prescritte sia rimesso all'arbitrio dell'ufficiale giudiziario,

giacché, al contrario, l'espletamento del doppio accesso rappresenta

per quell'organo uno specifico obbligo giuridico, la cui inadempienza

lo può esporre a sanzioni disciplinari o, eventualmente, anche

penali (art. 328 cod.pen.);

che, inoltre, è del tutto evidente come non ogni

irregolarità processuale debba condurre alla sanzione della

nullità, specie ove si consideri che la legge di delega sul nuovo

codice di procedura penale ha, nella sua direttiva di esordio,

espressamente sancito il criterio della "massima semplificazione

nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o

attività non essenziale", mentre, nella direttiva n. 9, dedicata al

tema che qui interessa, ha ulteriormente rimarcato la specifica

esigenza della "semplificazione del sistema delle notificazioni, con

possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione";

che l'insistito richiamo del legislatore delegante alla

semplificazione delle forme non può, dunque, non corrispondere ad

una omologa e rigorosa limitazione delle cause di nullità ai soli

vizi di "forma" che corrispondano ad altrettanti difetti di

"sostanza";

che a tal proposito deve infatti sottolinearsi come, al di

là del doppio accesso, stia la reale garanzia offerta dal

procedimento di deposito dell'atto presso la Casa comunale, con

affissione del relativo avviso alla porta della casa di abitazione e

con ulteriore comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, garanzie, queste, alle quali

si coniuga l'ulteriore presidio offerto dall'art. 485 cod. proc. pen.

- del quale lo stesso giudice a quo ha fatto pure applicazione - in

base al quale la citazione a giudizio deve essere rinnovata, quando

è provato o appare probabile che l'imputato, nelle ipotesi ivi

previste, non ne abbia avuto effettiva conoscenza;

che nessun rilievo assume, infine, l'assunto secondo il quale

la mancata previsione della nullità oggetto di censura impedirebbe

al giudice, a norma dell'art. 185, comma 2, cod. proc. pen., di porre

le spese a carico dell'ufficiale giudiziario responsabile della

omissione, giacché non è certo un siffatto fenomeno conseguenziale

a poter fungere, in sé, da causa giustificatrice della introduzione

di un vizio di rilevanza tale da determinare l'applicazione della

più grave sanzione processuale in ordine all'intero procedimento di

notificazione;

che pertanto, non sussistendo la pretesa irragionevolezza, la

questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 171 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte