Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1967 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 506

del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 novembre 1966 dal pretore di Todi nel

procedimento penale a carico di Giontella Giuseppe, iscritta al n. 238

del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967;

2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1967 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Milesi Vittorio, iscritta al n. 58 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967.

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza dell'11 novembre 1966, emessa nel procedimento penale

contro Giontella Giuseppa, il pretore di Todi, ritenendo che la

facoltà concessa al pretore di pronunziare decreto di condanna senza

avere prima interrogato l'imputato e contestato il fatto in un mandato

rimasto senza effetto possa violare il diritto di difesa, ha sollevato

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del Codice di

procedura penale in riferimento all'art. 3 e al secondo comma dell'art.

24 della costituzione.

Pur avendo questa Corte, con le sentenze n. 170 del 12 dicembre

1963 e n. 27 marzo 1966, dichiarato non fondata la questione, nella

ordinanza si osserva che la speciale procedura per decreto elimina il

dibattimento, non la fase istruttoria e che prima della decisione di

condanna si versa sostanzialmente nello stato processuale della

istruzione sommaria, nel quale stato dovrebbero essere garantiti

l'intervento e tutti i diritti della difesa. Qualora poi dovesse

ritenersi che, per la specialità del giudizio per decreto, la

procedura manchi di una vera e propria fase istruttoria, ridotta a

semplici investigazioni preliminari, sarebbe violato l'art. 3 della

costituzione, a ragione del diverso trattamento che il giudice può

fare, del tutto discrezionalmente, a seconda che scelga una procedura

piuttosto che un'altra.

Nel procedimento penale a carico di Milesi Vittorio, il pretore di

Padova - dopo avere proceduto ad istruzione sommaria, ed eseguito un

accertamento peritale - ha emesso decreto penale di condanna. In sede

di opposizione, il difensore dell'imputato ha eccepito la

illegittimità costituzionale dello art. 506 del Codice di procedura

penale per violazione dei diritti della difesa. Ed il pretore,

rilevando un contrasto tra il secondo comma dell'art. 24 della

costituzione e la facoltà di emettere decreto penale in procedimenti

nei quali siano stati compiuti atti istruttori, senza avere prima

interrogato l'imputato e senza l'osservanza delle norme relative

all'intervento del difensore negli accertamenti peritali, ha sospeso il

giudizio e rimesso gli atti a questa Corte.

Le due ordinanze sono state comunicate, notificate e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967 e

n. 102 del 22 aprile 1967. Poiché esse prospettano la medesima

questione, i relativi procedimenti possono essere riuniti e definiti

con unica sentenza.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti,

sicché la questione è stata decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze rilevano che la specialità del giudizio per

decreto elimina la fase dibattimentale ma non la fase istruttoria,

nella quale dovrebbero essere tutelati i diritti della difesa,

garantiti dalla costituzione in ogni stato e grado del processo.

Perciò l'art. 506 del Codice di procedura penale, consentendo la

pronunzia di una decisione di condanna senza avere prima interrogato

l'imputato e senza aver rispettato gli altri diritti della difesa,

violerebbe il secondo comma dell'art. 24 della costituzione.

2. - La questione è stata già decisa con le sentenze di questa

Corte n. 170 del 12 dicembre 1963 e n. 27 del 17 marzo 1966, le quali

ne hanno dichiarato l'infondatezza, in quanto il decreto penale

costituisce una decisione preliminare, contro la quale l'imputato può

proporre opposizione, sicché l'esperimento dei mezzi di difesa è

rinviato al vero e proprio giudizio, che si svolge, con la stessa

ampiezza dei procedimenti ordinari, dopo che l'opposizione ha messo nel

nulla il decreto penale. Il rinvio dell'esercizio del diritto di difesa

alla fase dibattimentale non può ritenersi in contrasto col precetto

costituzionale dell'art. 24, quando trovi giustificazione nella

struttura particolare e si armonizzi con le esigenze che regolano le

diverse forme di procedimento, come questa Corte ha deciso con la

sentenza n. 46 del 1957. Non si possono porre in secondo piano le

ragioni per le quali, per i reati indicati dall'art. 506 del Codice di

procedura penale, il legislatore ha voluto adottare un procedimento

speciale, semplice e spedito, che si traduce in un vantaggio non

soltanto per l'economia dei giudizi e per il lavoro degli uffici

giudiziari, ma anche per lo stesso imputato che, accettando il decreto,

non dovrà subire un vero e proprio procedimento con tutte le

conseguenze dannose derivanti da esse. Per altro, dall'esame degli atti

espressamente imposti dalla norma, devono risultare un complesso di

elementi sufficienti ad avvalorare la sussistenza del reato, e la

presunzione di acquiescenza dell'imputato alla condanna per decreto.

3. - In quanto alle particolari ragioni addotte dalle ordinanze, la

Corte non ritiene necessario di prendere posizione sul punto assai

discusso in dottrina se veramente sussiste uno "stato istruttorio"

prima della pronunzia del decreto penale, quando la norma di legge ha

usato, a ragion veduta, il termine "investigazioni" e quando lo stato

istruttorio snaturerebbe nelle sue linee essenziali questo particolare

procedimento. La Corte si limita ad osservare che, anche a volere

ammettere che vi sia uno stato istruttorio, con la sentenza n. 33 del

20 aprile 1966, si è statuito che, qualora il pretore ritenga

necessario compiere atti di istruzione non può prescindere dalla

contestazione del fatto all'imputato prima di emettere il decreto di

citazione. È questo un principio di carattere generale in materia di

istruzione eseguita dal pretore, applicabile quindi anche al caso del

decreto penale, quando nella fase preliminare ad esso si proceda ad

atti istruttori.

4. - Anche per quanto attiene alla violazione dell'art. 3 della

costituzione, la Corte ha deciso con sentenza n. 46, del 12 aprile 1967

che non è in contrasto con tale articolo, per la eventuale disparità

di trattamento che ne deriverebbe a soggetti in pari situazioni, la

facoltà di scelta attribuita al pretore di adottare una forma di

procedura piuttosto che un'altra.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 506 del Codice di procedura penale, sollevata con ordinanza

dell'11 novembre 1966 dal pretore di Todi e del 28 gennaio 1967 dal

pretore di Padova in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sele della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte