Sentenza n. 136/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1972 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 552 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio
1970 dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento di esecuzione
penale a carico di Taula Antonio Giovanni, iscritta al n. 279 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 9 luglio 1970 nel corso di un
procedimento per incidente d'esecuzione promosso da Taula Antonio
Giovanni, la Corte d'appello di Cagliari ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 552 del codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 24, primo capoverso, della
Costituzione, dubitando che detta norma che dispone la inoppugnabilità
di tutti i provvedimenti della Cassazione in materia penale sia in
contrasto con il principio costituzionale di inviolabilità della
difesa, in quanto, interpretata in correlazione con gli artt. 534,
ultimo capoverso, e 185, n. 3, cod. proc. pen., consente la formazione
di un giudicato anche nell'ipotesi in cui nell'ultimo grado di giudizio
sia mancato del tutto il contraddittorio per essere state violate le
disposizioni sull'intervento, l'assistenza o la rappresentanza
dell'imputato.
La questione sarebbe rilevante nella specie, poiché a motivo
dell'incidente di esecuzione viene dedotta la circostanza che l'avviso
al difensore del giorno fissato per la discussione del ricorso in
Cassazione era stato notificato a persona diversa dal legale prescelto
dal ricorrente e che il giudizio si era concluso senza che fosse
rilevato ex officio il predetto errore di notificazione.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 6 ottobre 1970, nel quale contesta la rilevanza della
questione sia perché non suscettibile di influire sull'oggetto del
giudizio a quo, sia perché riferentesi ad un diverso giudizio ormai
irrevocabilmente deciso e perciò esaurito. Nel merito, comunque, la
dedotta violazione del diritto alla difesa non sarebbe da ascrivere ad
una normativa difettosa, ispirandosi quella impugnata all'esigenza
primaria e fondamentale della certezza del diritto, bensì ad un errore
materiale concretamente verificatosi ed ormai sanato dal successivo
giudicato.
Le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, confermate alla
pubblica udienza, si concretano, perciò, in una declaratoria di
inammissibilità, ovvero di infondatezza della questione proposta. Considerato in diritto :
La questione sollevata nel corso di un incidente di esecucuzione
dalla Corte d'appello di Cagliari muove da un particolarissimo caso di
specie, nel quale il ricorso in Cassazione, proposto dall'imputato
contro la sentenza di condanna a suo tempo emessa dalla medesima Corte
di appello, era stato rigettato senza che l'avviso del giorno fissato
per l'udienza di discussione fosse stato notificato al difensore (come
prescritto dall'art. 534 del c.p.p.) e senza che la relativa nullità
ex art. 185, n. 3, fosse stata rilevata d'ufficio dalla Cassazione.
E poiché, com'è noto, a norma dell'art. 552 del codice di
procedura penale, "tutti i provvedimenti della Corte di cassazione in
materia penale sono... inoppugnabili", e pertanto, in forza del
successivo art. 576, la sentenza di condanna era - nella specie -
diventata irrevocabile e quindi eseguibile, la Corte d'appello ha
creduto di ravvisare un contrasto tra il detto art. 552, interpretato
nel senso che l'inoppugnabilità copra anche le ipotesi di nullità per
totale mancanza del contraddittorio, e l'art. 24 Cost., secondo comma,
che afferma l'inviolabilità del diritto di difesa.
Ma, così argomentando, l'ordinanza trasferisce sul piano del
sindacato di legittimità costituzionale delle norme un caso di
concreta inosservanza di norme processuali, dettate a garanzia del
diritto di difesa, quali sono appunto quelle dei ricordati artt. 534 e
185, n. 3, nella loro connessione sistematica.
La questione, perciò, contrariamente a quanto assume la difesa
dello Stato, è rilevante nel giudizio a quo, perché il dovere della
Corte d'appello di dare esecuzione alla propria sentenza, ormai
irrevocabile, ha per presupposto la norma dell'art. 552, che stabilisce
la inoppugnabilità della sentenza di rigetto della Corte di
cassazione, di guisa che, in questo senso, è proprio il giudice
dell'esecuzione che era chiamato ad applicarla; ma non è fondata nel
merito, perché la possibilità che una determinata norma risulti - in
fatto - disattesa o violata non ne implica la illegittimità
costituzionale.
Rimane affidata alla prudente valutazione del legislatore, in sede
di riforma dei mezzi di impugnazione straordinaria delle sentenze, la
ricerca e l'introduzione - nello spirito del principio dell'art. 24
Cost. - di opportuni strumenti atti a riparare alle conseguenze del
possibile verificarsi di episodi (peraltro rarissimi) come quello che
ha dato origine alla presente controversia. Ma di certo non può dirsi
imposto dall'art. 24 che eventuali nullità verificatesi per violazione
del diritto di difesa debbano poter esser fatte valere in qualsiasi
momento, senza limiti di tempo, e pur dopo il formarsi del giudicato.
Lo stesso art. 24, anche letteralmente, vuole assicurata la
inviolabilità del diritto di difesa "in ogni stato e grado del
procedimento"; nell'interno, cioè, del rapporto processuale, ma senza
oltrepassare l'arco complessivo delle varie fasi in cui esso è
positivamente articolato.
Ovvie esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, presenti in
tutti gli ordinamenti, richiedono d'altronde che - per quanto
desiderabilmente larghi ed efficienti siano i controlli ed i mezzi di
gravame attribuiti alle parti - ad un certo momento il processo si
concluda irretrattabilmente, restando assorbiti nella definitività
delle decisioni eventuali vizi in procedendo o in judicando. Altrimenti
detto, la garanzia del diritto di difesa opera nel processo, finché
questo è in corso di svolgimento, ma non postula anche - in contrasto
con le accennate esigenze - che il processo permanga indefinitivamente
aperto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 552 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Cagliari con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte