Sentenza n. 136/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1973 dal
pretore di Carini nel procedimento penale a carico di Puleo Caterina,
iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Puleo Caterina,
imputata del reato di cui all'art. 509 del codice penale per non aver
osservato gli obblighi derivanti dal contratto collettivo corporativo
per il personale dipendente da esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette, stipulato il 31 dicembre 1939, il pretore di Carini,
accogliendo l'eccezione proposta dal difensore della Puleo, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 509 del codice penale. Tale disposizione, nel
configurare come delitto punito con la multa l'inosservanza degli
obblighi derivanti dai contratti collettivi corporativi, sarebbe, ad
avviso del giudice a quo, in contrasto con il principio di eguaglianza,
atteso che per l'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741,
l'inosservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi
postcorporativi costituisce solo una contravvenzione, punita con
l'ammenda.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e,
pertanto, la causa viene decisa in camera di consiglio ai sensi
dell'art. 9 delle norme integrative. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice penale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il pretore a quo, chiamato
a giudicare persona imputata del reato previsto dall'art. 509, "in
relazione agli artt. 25 e 32 del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale dipendente da esattorie e ricevitorie delle
imposte dirette, stipulato il 31 dicembre 1939", ha ravvisato una
ingiustificata disparità di trattamento, raffrontando la disposizione
dell'art. 509, che per l'inosservanza degli obblighi derivanti ai
datori di lavoro dai contratti collettivi corporativi "configura
un'ipotesi delittuosa punita con la multa", con la disposizione
dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, che per l'inosservanza
degli obblighi derivanti dai contratti collettivi postcorporativi, resi
efficaci erga omnes in base alla delega conferita al Governo con l'art.
1 della stessa legge, "configura semplicemente un reato di natura
contravvenzionale, punito con l'ammenda".
Sarebbero così puniti con sanzioni diverse comportamenti illeciti
sostanzialmente identici, in contrasto con il principio sancito
dall'art. 3 della Costituzione, che "garantendo la parità dei
cittadini di fronte alla legge, postula che ad uguale condotta
antigiuridica consegua uguale trattamento".
2. - La questione non è fondata. Le due disposizioni poste a
confronto dal giudice a quo costituiscono fattispecie normative
diverse, anche se concernenti situazioni analoghe, e illeciti di
carattere parzialmente identico. L'art. 509, primo comma, del codice
penale (la cui legittimità, sotto altro profilo, in riferimento
all'art. 39 della Costituzione, è già stata riconosciuta da questa
Corte con sentenza n. 55 del 1957), sanziona la inosservanza, da parte
del datore di lavoro o del lavoratore, delle norme disciplinanti i
rapporti di lavoro, con riferimento al sistema di fonti caratteristico
già dell'ordinamento corporativo, soppresso con il decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il cui art. 43 ha mantenuto
tuttavia in vigore per i rapporti collettivi e individuali, salvo le
successive modifiche, "le norme contenute nei contratti collettivi,
negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e
nelle ordinanze corporative". L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n.
741, punisce il datore di lavoro, inadempiente agli obblighi derivanti
dalle norme di cui all'art. 1 della stessa legge (ossia dalle
disposizioni degli accordi economici e contratti collettivi di diritto
privato alle quali il Governo, con decreti delegati, abbia conferito
efficacia erga omnes), con un'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per
ogni lavoratore cui si riferisce la violazione.
Si tratta dunque di norme penali diverse, concernenti la violazione
di obblighi di diversa natura, con sanzioni diverse per contenuto e per
modalità di applicazione, comminate le prime tanto ai datori di lavoro
quanto ai lavoratori, le seconde invece ai soli datori di lavoro.
Anche considerandole limitatamente agli obblighi dipendenti dai
contratti collettivi corporativi, formati anteriormente al 1944, e
rispettivamente dai successivi contratti collettivi di diritto privato,
oggetto delle norme transitorie della legge 14 luglio 1959, n. 741, non
è possibile istituire un puntuale raffronto, né scorgere una
disparità di trattamento, tale da determinare l'incostituzionalità
dell'art. 509 del codice penale, per il fatto che il legislatore, nella
sua discrezionalità di apprezzamento, con la legge n. 741 del 1959
abbia ritenuto di colpire con sanzione diversa l'inadempimento di
obblighi derivanti da rapporti formalmente e sostanzialmente diversi,
considerandolo come reato di natura contravvenzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 509 del codice penale, sollevata dal pretore di Carini con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte