Sentenza n. 136/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10r.d. 148/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10 del
r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione"), modificato dalla legge
24 luglio 1957, n. 633, nel testo risultante dopo la sentenza della
Corte costituzionale n. 93 del 1979, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1981 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Ciucci Olga e A.T.A.C., iscritta al n.
296 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 269 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1981 dal Tribunale di Salerno nel
procedimento civile vertente tra Reccia Giuseppe ed altri e A.T.A.C.S.,
iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 26 maggio 1980 dal Pretore di Roma nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra D'Acuti Giuliano ed altri ed
A.T.A.C., iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 dell'anno 1981.
Visti gli atti di costituzione dell'A.T.A.C. e di D'Acuti Giuliano
ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 26 maggio 1980 - emessa nel corso di un procedimento
col quale taluni dipendenti dell'ATAC rivendicavano una qualifica
superiore a quella riconosciuta loro dall'Azienda - essendo stata
eccepita l'improponibilità della domanda stante la tardiva
presentazione del reclamo gerarchico, il Pretore di Roma ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo
comma del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nel testo risultante dalla legge
24 luglio 1957, n. 633 e dalla sentenza n. 93/1979 di questa Corte,
nella parte in cui non prevede la remissione in termini per la
proposizione del reclamo gerarchico, con contestuale sospensione del
giudizio ad opera del giudice che rilevi l'improcedibilità del
giudizio stesso, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..
Secondo l'ordinanza di rimessione, in mancanza di apposita
declaratoria da parte della Corte costituzionale, l'art. 443 c.p.c.
non sarebbe applicabile alla fattispecie e la sentenza n. 93 del 1979
resterebbe improduttiva di effetti concreti. Di qui il permanere della
lesione degli artt. 3 e 24 Cost., messa in evidenza da detta sentenza
n. 93 del 1979.
Davanti a questa Corte si sono costituiti, fuori termine, i
dipendenti dell'ATAC ricorrenti, sostenendo in via pregiudiziale
l'irrilevanza della questione, affermando di avere proposto
tempestivamente i ricorsi gerarchici. Nel merito hanno chiesto una
pronuncia che renda procedibile (oltre che proponibile) la domanda,
ancorché i ricorsi gerarchici dovessero ritenersi tardivi.
Si è costituita pure l'ATAC, la quale, pur ritenendo inapplicabile
alla fattispecie l'art. 443 c.p.c., ha chiesto che la questione sia
dichiarata non fondata.
Con ordinanza 23 febbraio 1981 - emessa nel corso di un giudizio
promosso da una dipendente dell'ATAC per ottenere una pronuncia
relativa al diritto ad ottenere una promozione - il Pretore di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, come mod. dalla l. 24 luglio 1957, n. 633
nel testo risultante dopo la sentenza n. 93 del 1979 "nella parte in
cui sancisce l'improponibilità dell'azione giudiziaria promossa oltre
il termine di sessanta giorni dalla definizione del reclamo gerarchico
o del termine di 30 giorni per detta definizione".
Secondo il giudice a quo, tale norma contrasterebbe con gli artt. 3
e 24 Cost., determinando un regime di disparità di trattamento
ingiustificato:
- a) tra la generalità dei lavoratori subordinati e la categoria
degli autoferrotranvieri, in quanto le finalità di pubblico interesse
inerenti alla natura del servizio non richiedono di necessità una
compressione del diritto dei lavoratori del settore, in termini di
decadenza dallo stesso (C. Cost. sent. n. 93/1979);
- b) tra gli autoferrotranvieri che abbiano proposto tardivamente
il reclamo gerarchico (per i quali, dopo la sentenza C. Cost. n.
93/1979, la sanzione è quella della improcedibilità e non più della
improponibilità) e gli autoferrotranvieri che abbiano proposto
tardivamente l'azione giudiziaria, i quali incorrono, ai sensi della
norma in questione, nella decadenza, pur avendo presentato
tempestivamente il reclamo gerarchico, risultandone nel complesso, un
sistema irrazionale, in cui, venuta meno a seguito della citata
sentenza n. 93/1979 l'esigenza di promuovere entro breve termine
l'azione giudiziaria, si sancisce pur tuttavia di decadenza la
proposizione dell'azione giudiziaria oltre il termine dell'art. 10,
ultimo comma R.D. n. 148/1931;
- c) tra controversie previdenziali e quelle in esame, avendo per
le prime l'art. 443 Cod. proc. civ. (nel testo ex legge n. 533/1973)
per i casi di omesso o tardivo ricorso amministrativo in materia
previdenziale, sancito l'irrilevanza delle decadenze verificatesi nelle
procedure amministrative.
In tale giudizio non vi è stata costituzione di parte né
intervento della Presidenza del Consiglio.
Questione analoga è stata proposta con ordinanza 21 gennaio 1981
del Tribunale di Palermo.
Anche in tale giudizio non vi è stata costituzione di parti
private.
È invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in quanto:
a) non è configurabile un discriminato trattamento di situazioni
uguali, non essendo equiparabile tanto sul piano giuridico-formale
quanto su quello pratico all'omesso esperimento del rimedio gerarchico
la tardiva adizione dell'autorità giudiziaria ordinaria dopo l'esito
di tale rimedio;
b) secondo un ripetuto insegnamento di questa Corte, la previsione
di termini perentori per l'accesso alla tutela giurisdizionale rientra
nell'ambito delle potestà - latamente discrezionali - del legislatore
ordinario di determinare le modalità di esercizio del diritto di
difesa. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze in epigrafe sollevano questioni di
legittimità costituzionale analoghe e pertanto i relativi giudizi
possono essere riuniti ai fini di un'unica decisione.
2. - a) Con la ordinanza in data 26 maggio 1980 (n. 384/ 1981) il
Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale
in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 10, secondo e terzo
comma del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quello sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione"), nel testo
risultante dalla l. 24 luglio 1957, n. 633 e dalla sent. n. 93 del
1979 di questa Corte, nella parte in cui non prevede la rimessione in
termini con contestuale sospensione del giudizio;
b) una seconda questione viene sollevata, sempre in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Roma con ordinanza 23 febbraio
1981 (n. 296/81) e dal Tribunale di Salerno con ordinanza 27 gennaio
1981 (n. 342/81) ed ha ad oggetto l'art. 10, secondo e terzo comma, del
già citato R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nel testo risultante dalla l.
24 luglio 1957, n. 633 e dalla sentenza n. 93 del 1979 di questa Corte,
nella parte in cui sancisce la improponibilità dell'azione giudiziaria
promossa oltre il termine di 60 giorni dalla definizione del reclamo
gerarchico o del termine di 30 giorni per detta definizione.
Le questioni non sono fondate.
3. - Per quanto riguarda la questione sub a) si deve osservare che
contrariamente a quanto opina il giudice a quo è ormai consolidata la
giurisprudenza della Corte, di Tassazione la quale, successivamente
alla sentenza n. 93/1979 di questa Corte, ritiene che il giudice
dinanzi al quale pende la causa, deve applicare in via analogica il
disposto dell'art. 443 c.p.c., sospendendo il giudizio e concedendo
all'interessato il termine perentorio di 60 giorni per la proposizione
o riproposizione del reclamo.
In queste condizioni è ovvio che il dubbio propostosi dal giudice
a quo più non sussiste, poiché la giurisprudenza ha già ammesso la
applicabilità della disposizione processuale alla quale egli fa
riferimento, in tal modo risolvendo nel suo stesso senso il problema.
Anche per la questione di cui sub b) la giurisprudenza della Corte
di cassazione è consolidata nel senso che, a seguito della sentenza n.
93 del 1979 di questa Corte, ove l'interessato sia rimasto inerte
contro il silenzio rigetto, omettendo di agire nel termine di 60 giorni
decorrenti dalla formazione di questo, l'azione giudiziaria è
subordinata alla sola prescrizione ordinaria (cfr. per tutte Cass. 15
dicembre 1983, n. 7394): in tal modo il problema posto dai giudici a
quibus risulta già risolto in sede interpretativa, sicché non
sussiste alcuna violazione degli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., nei
profili dagli stessi giudici accennati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del
Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione"), modificato
dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, nel testo risultante dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, sollevate con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte