Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/06/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 313/1976

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

5 maggio 1976 n. 313 ("Nuove norme sugli autoveicoli industriali"),

promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1981 dal Pretore di Biella

nel procedimento penale a carico di Banino Silvano, iscritta al n. 729

del registro ordinanze del 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 1981.

Udito nella Camera di Consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Rilevato che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Biella ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976 n.

313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), nella parte in cui,

modificando l'art. 121, comma terzo, del t.u. delle norme concernenti

la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15

giugno 1959 n. 393) punisce con l'ammenda di lire ottocentomila e con

quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi

di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito;

che l'ordinanza di rinvio è motivata esclusivamente con la

considerazione che "appare non manifestamente infondata la disparità

di trattamento che viene a realizzarsi fra quelli che violano il

precetto dell'art. 5 legge 5 maggio 1976 n. 313, sanzionante con

l'ammenda di lire 300.000 (recte: 800.000) e l'arresto di 15 giorni chi

circoli con veicolo superante 30 quintali, peso complessivo a pieno

carico, ponendo in essere una condotta antigiuridica di maggiore

gravità rispetto a coloro la cui condotta è meno grave senza che

possa il giudice graduare la pena ex artt. 132-133 c.p.";

che nessuno si è costituito nel giudizio né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato, in via preliminare, che nella detta ordinanza del

Pretore di Biella manca il benché minimo riferimento alla fattispecie

dedotta in giudizio ed è omessa ogni motivazione sulla rilevanza della

questione sollevata, che è data apoditticamente per scontata;

che la consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che la

rilevanza debba essere motivata, e con riferimento ad elementi

risultanti dalla stessa ordinanza;

che, conseguentemente, la questione così sollevata dev'essere

dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione

sulla rilevanza, senza che occorra entrare nel merito della questione

stessa e rilevare che identiche questioni sono state già dichiarate

infondate con la sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con

le ordinanze nn. 147, 167, 168, 169 e 195 del 1980, nn. 66, 82, 83, 84,

135, 136 e 158 del 1981, e n. 4 del 1982, e che comunque,

successivamente all'ordinanza in epigrafe, l'art. 121 del codice della

strada è stato di nuovo sostituito, nell'intero testo, dall'art. 12

della legge 10 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del

codice della strada riguardanti i pesi e le misure dei veicoli), che,

per l'ipotesi di eccedenza di peso superiore ai 30 quintali, prevede la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

quattrocentomila a lire un milione e seicentomila.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n.

313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Biella con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte