Sentenza n. 136/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30Processo penale minorile
- art. 30d.lgs. 272/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,
recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1990 dal
Tribunale per i minorenni di Salerno nel procedimento penale a carico
di Guzzo Carlo ed altro, iscritta al n. 720 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Guzzo Carlo ed
altri, il Tribunale per i minorenni di Salerno ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,
recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272), nella parte in cui non prevede l'applicabilità, nei
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del detto d.P.R.
n. 448 del 1988 i quali proseguono con il vecchio rito, dell'art. 10
delle nuove disposizioni, che sancisce l'inammissibilità dell'azione
civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal
reato.
Premesso che nel processo a quo, in presenza delle condizioni di
cui all'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271), si continuano ad applicare le
norme del codice di procedura penale abrogato, il giudice remittente
rileva che le nuove disposizioni sul processo penale minorile
escludono, all'art. 10, l'ammissibilità della costituzione di parte
civile sul presupposto della prevalenza data alla personalità ed
alle esigenze educative del minorenne (principio del resto già
sancito nell'art. 3 della legge-delega n. 81 del 1987).
Ciò posto, la norma transitoria di cui al censurato art. 30,
mentre dispone l'immediata applicabilità nei procedimenti che
proseguono con il rito abrogato di alcuni istituti nuovi, quali la
sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e la
messa alla prova (che pur comportano il sacrificio degli interessi
della persona offesa dal reato rispetto alla tutela prioritaria del
minorenne), esclude la medesima immediata applicabilità del
principio dell'inammissibilità dell'azione civile.
Ad avviso del giudice remittente, tale disciplina
(inammissibilità della costituzione di parte civile nel nuovo
procedimento, ammissibilità della stessa nel vecchio, nei casi in
cui sia tuttora applicabile), viola l'art. 3 della Costituzione, per
ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche.
La rilevanza della questione, infine, sussiste, conclude il
giudice a quo, in quanto l'eventuale suo accoglimento renderebbe
inammissibile la costituzione di parte civile fatta da tale
Mastrogiovanni Pasqualina nell'interesse proprio e dei figli minori.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.
Rileva l'Avvocatura Generale dello Stato che la doglianza, nei
termini in cui è formulata, potrebbe riguardare tutte le norme
transitorie del nuovo codice di procedura penale, nella misura in cui
dalle stesse discende l'applicazione per un certo lasso di tempo di
un doppio regime processuale. La ratio di tali norme, in genere, è
quella di contemperare esigenze diverse e di assicurare il passaggio
graduale dalla vecchia alla nuova disciplina. Nella specie, pur in
presenza dell'esigenza di preservare la delicata personalità del
minore dalle tensioni derivanti dalla partecipazione del danneggiato
al processo, sembra ragionevole, conclude l'Avvocatura, la scelta del
legislatore di non estendere l'applicazione dell'art. 10 del d.P.R.
n. 448 del 1988 all'ambito di ultrattività del vecchio rito, tanto
più ove si consideri che, per evidenti motivi di economia
processuale, la norma suddetta non avrebbe comunque potuto trovare
applicazione nella ipotesi in cui la costituzione di parte civile
fosse già avvenuta anteriormente alla entrata in vigore del nuovo
processo. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale per i minorenni di Salerno solleva questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 30 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,
recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272), nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 10 di
tali nuove disposizioni nei procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore delle stesse e destinati a proseguire con le norme
del codice abrogato.
Il menzionato art. 10 prescrive - per quanto qui interessa (primo
comma) - l'inammissibilità, nel procedimento penale davanti al
tribunale per i minorenni, dell'esercizio dell'azione civile per le
restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
L'impugnato art. 30, nel dettare le disposizioni transitorie del
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, dispone l'applicabilità ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di quest'ultimo
degli artt. 27 ("sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto"), 28 ("sospensione del processo e messa alla prova"), 29
("dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della
prova") e 30 ("sanzioni sostitutive") del medesimo d.P.R.
Ad avviso del giudice remittente, la mancata previsione, tra le
norme di immediata applicazione nei processi in corso, dell'art. 10
(anch'esso, fra l'altro, ispirato, al pari degli istituti di cui agli
articoli citati, dalle esigenze educative del minorenne), viola il
principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento
di situazioni identiche: disparità consistente nel fatto che, mentre
nei nuovi procedimenti la costituzione di parte civile è
inammissibile, in quelli già pendenti e destinati - come nella
fattispecie - a proseguire con le norme del codice abrogato tale
costituzione continua ad essere ammissibile.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha costantemente affermato - anche recentemente
proprio in relazione a norme transitorie del nuovo codice di
procedura penale - che rientra nella discrezionalità del legislatore
regolare, in ordine ai fini che intende perseguire, il passaggio da
una vecchia ad una nuova disciplina (salvo il divieto di cui all'art.
25, secondo comma, della Costituzione), dettando norme transitorie
intese a mantenere ferme tutte o alcune delle disposizioni abrogate
per situazioni pendenti alla data di entrata in vigore delle
disposizioni nuove e, in particolare, a stabilire la sorte dei
processi in corso a tale data e i limiti della applicabilità ad essi
delle sopravvenute norme processuali (cfr. sentt. nn. 301 del 1986,
190 del 1988, 277 del 1990; ordd. nn. 180 e 419 del 1990).
Nel caso di specie, deve, poi, certamente escludersi che la
discrezionalità legislativa sia stata esercitata in modo
irragionevole.
Nell'intento di assicurare una graduale sostituzione della nuova
normativa a quella abrogata, mediante appunto l'emanazione di
disposizioni di carattere transitorio (secondo quanto previsto, del
resto, dall'art. 6 della legge-delega n. 81 del 1987), il legislatore
delegato ha stabilito, con la norma censurata, di assicurare
l'immediata operatività, anche nei procedimenti pendenti destinati a
proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, dei
soli istituti in precedenza citati, da esso evidentemente ritenuti
particolarmente qualificanti il nuovo processo minorile.
Il fatto di non aver compreso, in tale previsione derogatoria, la
norma relativa all'inammissibilità dell'azione civile è scelta che,
pertanto, non può in alcun modo ritenersi viziata da
irragionevolezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale per i minorenni di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte