Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo e

terzo comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in

materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui

redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di

contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti)

convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165 -

recte, dell'art. 30, secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto), come sostituiti dall'art. 4 del decreto-legge 27 aprile

1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno

1990, n. 165 - promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1992

dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso

proposto dalla società Ortolano S.p.A. contro l'Ufficio Iva di

Torino, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino,

sul ricorso proposto dalla società Ortolano S.p.A. avverso il

silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria in ordine ad una

istanza di rimborso di un credito Iva, con ordinanza del 18 novembre

1992 (R.O. n. 667 del 1993), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, secondo e terzo comma, del d.-l. 27

aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26

giugno 1990, n. 165 (recte, dell'art. 30, secondo e terzo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituiti dall'art. 4 del

decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90);

che di tale disposizione è stato dedotto il contrasto con:

- l'art. 76 della Costituzione, per violazione di principi

contenuti nella legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la delega

legislativa al Governo per la riforma tributaria, che all'art. 5,

punto 10, stabilisce per l'Iva la predisposizione di un congegno atto

a facilitare i rimborsi e a snellire la relativa procedura;

- l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento

che determinerebbe tra i contribuenti che effettuano operazioni non

imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del d.P.R. n. 633 del 1972,

a seconda che esse superino o non il 25 per cento dell'ammontare

complessivo delle operazioni effettuate, ammettendo il rimborso solo

nel primo caso;

- l'art. 53 della Costituzione, in quanto comporterebbe a

carico di talune categorie di contribuenti un aggravio fiscale del

tutto svincolato dal principio della capacità contributiva;

- che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta priva di

elementi idonei alla individuazione della fattispecie dalla quale

trae origine il giudizio principale, e, quindi, del carattere di

pregiudizialità, rispetto ad esso, della questione sottoposta

all'esame della Corte;

che di questa, pertanto, deve dichiararsi la manifesta

inammissibilità per difetto di motivazione sulla sua rilevanza nel

giudizio a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30, secondo e terzo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto), come sostituiti dall'art. 4 del decreto-legge

27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del

reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta

sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre

disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26

giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53

della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte