Sentenza n. 136/1996
Altra decisione · depositata il 29/04/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il
24 luglio 1995, depositato in cancelleria il 28 luglio successivo,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della
Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e
storici di Perugia del 19 maggio 1995, prot. 11407, con la quale si
rifiuta l'autorizzazione al restauro di un dipinto del XVII secolo
raffigurante la "Madonna col Bambino e Santi" appartenente alla
pinacoteca comunale di Spoleto, e iscritto al n. 23 del registro
conflitti 1995;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e
l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Regione
Umbria ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte
dichiari che non spetta allo Stato - e per esso alla Soprintendenza
per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia
- negare l'autorizzazione al restauro del dipinto su tela
raffigurante la "Madonna col Bambino e Santi", appartenente alla
pinacoteca comunale di Spoleto, solo perché la richiesta di
autorizzazione era stata trasmessa dalla Regione e non dal Comune. La
ricorrente ha chiesto, di conseguenza, l'annullamento della nota
della Soprintendenza, in data 19 maggio 1995 (prot. n. 11407), di
diniego dell'autorizzazione al restauro, deducendo che sarebbero
state lese competenze ad essa attribuite dagli artt. 117 e 118 della
Costituzione, in relazione all'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n.
3 ed agli artt. 47 e 48 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e che
sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione tra Stato
e Regione.
La ricorrente distingue, in conformità alla giurisprudenza
costituzionale, il restauro dalla manutenzione e conservazione delle
cose di interesse storico-artistico, così differenziando le
competenze dello Stato e delle Regioni in materia di beni culturali;
non contesta, quindi, che l'autorizzazione al restauro delle opere
d'arte raccolte nei musei degli enti locali sia di competenza
statale, ma afferma che spetta alla Regione il potere di individuare
le opere da restaurare e di programmare gli interventi da attuare,
potere nel quale rientrerebbe anche quello di disciplinare le
modalità di trasmissione delle richieste di autorizzazione alla
competente Soprintendenza statale.
La Regione Umbria ricorda che, nel dettare norme in materia di
musei degli enti locali e di interesse locale con la legge regionale
3 maggio 1990, n. 35, ha disciplinato la programmazione degli
interventi di restauro delle cose raccolte in tali musei, prevedendo
un'autorizzazione regionale necessaria per il finanziamento degli
interventi, ma distinta dall'autorizzazione al restauro, che rimane
attribuita alla Soprintendenza in base alle norme di tutela delle
cose di interesse artistico e storico (art. 11 della legge 1 giugno
1939, n. 1089).
La ricorrente ritiene leso anche il principio di leale cooperazione
tra Stato e Regione: il rifiuto dell'autorizzazione, perché la
domanda era stata trasmessa dalla Regione anziché dal Comune,
avrebbe bloccato in modo pretestuoso l'esercizio delle funzioni
regionali in una materia nella quale è invece necessaria, in ragione
della concorrenza di competenze statali e regionali, la
collaborazione tra gli enti interessati.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto.
Il potere regionale di programmare e determinare quali beni
storico-artistici appartenenti a musei di enti locali debbano essere
restaurati, non comprende il potere di disciplinare il procedimento
di autorizzazione al restauro, che rimane attribuito alla competenza
statale anche per quanto concerne le modalità di trasmissione delle
relative domande. Se così non fosse, la Regione interferirebbe
nell'esercizio di una competenza statale e l'autorizzazione al
restauro, da autonomo provvedimento, sarebbe degradata ad atto
consultivo o istruttorio, interno ad un procedimento regionale.
3. - In prossimità dell'udienza la Regione Umbria ha ribadito, con
una memoria, le argomentazioni enunciate nel ricorso.
Successivamente la Regione ha depositato una ulteriore memoria, con
allegata la nota, datata 4 marzo 1996 (prot. n. 5331), con la quale
la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e
storici di Perugia, considerato preminente l'interesse alla
salvaguardia del patrimonio culturale, ha espresso parere favorevole,
sotto il profilo tecnico scientifico, in merito ai lavori di restauro
da eseguire, dando atto che si sta provvedendo in altra sede a
chiarire gli aspetti formali e giuridici circa le competenze in
materia di autorizzazione al restauro.
4. - All'udienza pubblica del 19 marzo 1996 le parti hanno
convenuto che, in relazione al provvedimento di autorizzazione al
restauro che ha dato luogo al conflitto, è venuta meno la materia
del contendere. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Umbria
concerne il rifiuto della Soprintendenza per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici di Perugia di autorizzare il
restauro di un dipinto appartenente alla pinacoteca comunale di
Spoleto, in quanto la relativa richiesta era stata trasmessa dalla
Regione e non dal Comune, proprietario del bene. La ricorrente
ritiene che siano state lese le competenze costituzionali ad essa
attribuite in materia di musei e biblioteche di enti locali e sia
stato violato il principio di leale collaborazione che deve
improntare i rapporti tra Stato e Regione. Difatti, se lo Stato
conserva la potestà di autorizzare il restauro dei beni
storico-artistici appartenenti a musei di enti locali, la disciplina
delle modalità di trasmissione delle richieste di autorizzazione
dovrebbe essere compresa nel potere, attribuito alla Regione, di
individuare le opere da restaurare e di programmare gli interventi.
Il Presidente del Consiglio dei ministri contesta la pretesa della
Regione, ritenendo che, se essa disciplinasse le modalità di
trasmissione delle domande di autorizzazione, interferirebbe
nell'esercizio di una competenza statale e nella regolamentazione del
relativo procedimento. L'autorizzazione al restauro, di competenza
della Soprintendenza, verrebbe degradata da autonomo provvedimento ad
atto compreso in un procedimento regionale.
2. - Successivamente alla proposizione del conflitto, la
Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e
storici di Perugia, considerata la necessità di provvedere al
restauro dell'opera d'arte per la quale era stata avanzata la
relativa richiesta, ha espresso parere favorevole ai lavori proposti,
dando atto che in altra sede è in corso un chiarimento in ordine al
procedimento da seguire per l'autorizzazione al restauro.
L'atto in relazione al quale il conflitto è sorto è stato,
dunque, modificato in conformità all'interesse della Regione
ricorrente, sicché la controversia in ordine alle modalità di
trasmissione della domanda di autorizzazione al restauro di opere
d'arte appartenenti a musei di enti locali rimane priva dei requisiti
dell'attualità e della concretezza.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere, così come hanno convenuto le parti nell'udienza
pubblica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte