Sentenza n. 136/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 31Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 1legge 45/1995
citata
- art. 6legge 401/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3,
8 in riferimento al comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401
(Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e
tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni
agonistiche), modificato dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994,
n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in
occasione di competizioni agonistiche), promosso, con ordinanza
emessa il 13 novembre 1996, dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, iscritta al n. 35 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per
i minorenni di Firenze, con ordinanza 13 novembre 1996 (r. o. n. 35
del 1997), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale, dell'art. 6, commi 2, 3, 8 in riferimento al comma 2,
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
svolgimento delle competizioni agonistiche), come sostituito
dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in
legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante
misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di
competizioni agonistiche).
2. - Il giudice a quo - chiamato a convalidare i provvedimenti del
6 novembre 1996, con i quali il questore della provincia di Siena
aveva fatto divieto a due minori di età di accedere ai luoghi ove si
svolgevano talune competizioni sportive, imponendo, nel contempo,
"l'obbligo di presentazione negli uffici della Questura, in
concomitanza con l'inizio delle competizioni medesime" - osserva che
il legislatore, nell'attribuire, con l'art. 6 della citata legge n.
401 del 1989, all'autorità di pubblica sicurezza il predetto potere
di interdizione, ha previsto, con l'art. 1 del d.-l. 22 dicembre 1994
n. 717, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995,
n. 45, l'eventuale imposizione, a garanzia del divieto come sopra
stabilito, anche dell'obbligo, per il soggetto destinatario, di
comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia, in orario
compreso nel periodo di svolgimento delle competizioni per le quali
opera il divieto stesso. Misura, quest'ultima, soggetta alla
convalida da parte dell'Autorità giudiziaria.
Rammenta, altresì, il rimettente che l'art. 6, comma 3, della
legge in esame è stato dichiarato incostituzionale nella parte in
cui prevedeva che la convalida del provvedimento adottato dal
questore, nei confronti del minore di età, spettasse al giudice per
le indagini preliminari presso la pretura anziché a quello presso il
tribunale per i minorenni, riconducendosi, in tal modo, il
provvedimento stesso nell'ambito della giustizia minorile,
caratterizzata, come risulta dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 143 del 1996, "dalla prevalente esigenza
rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello
stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del
recupero del minore deviante".
3. - Tanto premesso, l'ordinanza ritiene che la disciplina sopra
ricordata contrasti, anzitutto, con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione in quanto - nonostante l'attribuzione all'autorità
giudiziaria della competenza per la convalida del provvedimento
secondo uno schema che ricalca quello dell'art. 390 cod. proc. pen. -
l'assoluto silenzio del legislatore in ordine alle relative modalità
procedurali non garantirebbe il contraddittorio e la difesa, che non
potrebbero, infatti, essere lasciati alla sensibilità del singolo
giudice per le indagini preliminari, ma dovrebbero essere formalmente
assicurati. E questo anche perché "risulta prassi consolidata
l'effettuazione di convalide basate meramente su acquisizioni
scritte, senza il contraddittorio previsto dall'art. 391 cod. proc.
pen. a cui sarebbe stato opportuno facesse riferimento il
legislatore".
Tanto più evidente apparirebbe, poi, la disparità di trattamento
per il minore, ove si pensi alle misure amministrative (artt. 25-27
del regio d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835) che possono essere
disposte dal tribunale per i minorenni "in camera di consiglio, con
l'intervento del minore, dell'esercente la potestà o la tutela,
sentito il p.m." e con la consentita assistenza del difensore (in
base alla modifica del citato art. 25 introdotta dalla legge 25
luglio 1956, n. 888).
4. - Viene denunciato, altresì, per contrasto con l'art. 31,
secondo comma, della Costituzione, il comma 3 del già menzionato
art. 6, nella parte in cui dispone che il giudice proceda alla
convalida del provvedimento del questore entro quarantotto ore dalla
richiesta del pubblico ministero.
Secondo il rimettente, i ristretti termini stabiliti per la
convalida non consentono l'acquisizione di elementi idonei a
realizzare le finalità della giustizia minorile, non disponendo il
giudice del tempo utile per dare, al servizio di zona od al servizio
ministeriale, il mandato di avviare una procedura di raccolta di dati
ed informazioni sulla personalità del minore, sì da soddisfare
l'esigenza, posta in risalto dalla già citata sentenza n. 143 del
1996, che il giudice (minorile) per le indagini preliminari possa
avvalersi del contributo di detti servizi, al fine di valutare la
conoscenza della personalità e delle condizioni di vita del minore
stesso.
Tali valutazioni, ancorché necessarie per le finalità di
protezione contenute nell'art. 31, secondo comma, della Costituzione,
sarebbero comunque destinate a restare fine a se stesse, essendo
preclusa al giudice la possibilità di incidere sul contenuto e sulle
modalità dell'applicazione del provvedimento, che ha soltanto
facoltà di convalidare o non convalidare.
5. - Sempre lesivo delle finalità di protezione indicate dall'art.
31, secondo comma, della Costituzione sarebbe, secondo il rimettente,
anche il comma 8 dell'art. 6 nella parte in cui attribuisce, in via
esclusiva, al questore la facoltà di autorizzare, per gravi e
comprovate esigenze, il minore destinatario del provvedimento
restrittivo "a comunicare per iscritto il luogo di privata dimora o
altro diverso luogo nel quale sia reperibile durante lo svolgimento
di specifiche manifestazioni agonistiche". Infatti, "là dove è da
adeguare la misura alla realtà ed all'evolversi della personalità,
all'evolversi ed al modificarsi delle esigenze educative", la
competenza non potrebbe non essere dell'autorità giudiziaria, e
nella specie del giudice minorile.
6.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, nel
concludere per una declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza, osserva che la questione, anche a ritenerla
ammissibile, sarebbe, comunque, infondata dovendo "il trattamento
normativo essere uniforme ove le situazioni regolate siano omogenee e
non, invece, quando sussistano, come nel caso in esame, fondate
ragioni per differenziarlo". Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per
i minorenni di Firenze dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 6, commi 2, 3, 8 in riferimento al comma 2, della legge 13
dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle
scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24
febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del
d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire
fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche).
Oggetto di censura è la disciplina prevista per la convalida del
provvedimento adottato dal questore, al fine di impedire l'accesso ai
luoghi di svolgimento di talune competizioni agonistiche alle persone
che siano state denunciate o condannate per determinati reati, o
abbiano preso parte ad episodi di violenza in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, ovvero, nelle medesime circostanze, abbiano
incitato, inneggiato o indotto alla violenza. La legge denunciata
stabilisce che a costoro, oltre al divieto di accedere ai luoghi di
svolgimento delle manifestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 6,
possa essere imposto, altresì, l'obbligo di comparire negli uffici
di polizia, in "orario compreso nel periodo di tempo in cui si
svolgono le competizioni per le quali opera il divieto", giusta la
espressa previsione in tal senso del successivo comma 2. Quest'ultima
prescrizione va comunicata al procuratore della Repubblica presso la
pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura, il
quale, ove ne ricorrano i presupposti, chiede, entro quarantotto ore,
al giudice per le indagini preliminari, la convalida del
provvedimento.
2. - Secondo il rimettente la disciplina contenuta nei menzionati
commi 2 e 3 dell'art. 6 contrasterebbe, anzitutto, con gli artt. 3 e
24 della Costituzione, in ragione dell'assoluto silenzio serbato dal
legislatore in ordine alle modalità procedurali della convalida,
tali da non garantire il contraddittorio e la difesa, specie di
fronte a "prassi consolidate", di effettuazione della convalida
stessa sulla base unicamente di acquisizioni scritte. Tanto più
evidente sarebbe, secondo il giudice a quo la disparità di
trattamento a danno del minore destinatario del provvedimento del
questore ove si ponga mente al sistema di garanzie previsto per
l'applicazione, ai minori, delle misure amministrative disciplinate
dagli artt. 25-27 del regio d.-l. n. 1404 del 1934 e successive
modificazioni, che possono essere disposte dal tribunale per i
minorenni in camera di consiglio, con l'intervento del minore,
dell'esercente la potestà genitoriale o la tutela e con la
consentita assistenza del difensore.
3. - Il medesimo comma 3 viene denunciato per violazione, altresì,
dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto, nel
prevedere per la convalida i ristretti termini delle quarantotto ore
successive alla richiesta del pubblico ministero, non permetterebbe
al giudice per le indagini preliminari di avviare la procedura di
raccolta di dati ed informazioni che consentano la valutazione della
personalità del minore e della utilità a fini educativi della
misura, anche in relazione alle modalità della sua applicazione.
Sotto altro profilo, ma in stretta connessione con quello testé
accennato, la disposizione - sul presupposto che il giudice per le
indagini preliminari abbia solo la facoltà di convalidare o non
convalidare il provvedimento del questore - viene poi ulteriormente
censurata nella parte in cui non consentirebbe al giudice stesso di
incidere sul contenuto e sulle modalità d'applicazione del
provvedimento medesimo.
4. - Infine, ad avviso del rimettente le finalità di protezione
del minore contenute nell'art. 31, secondo comma, della Costituzione,
risulterebbero frustrate anche dal comma 8 del medesimo art. 6
(denunciato in riferimento al comma 2), là dove prevede che sia il
questore ad autorizzare, per gravi e comprovate esigenze, il
destinatario del provvedimento restrittivo "a comunicare per iscritto
il luogo di privata dimora o altro diverso luogo nel quale sia
reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni
agonistiche", anziché il giudice minorile, come suggerirebbe invece
l'esigenza di adeguare la misura alla realtà e all'evolversi della
personalità, come pure al modificarsi delle esigenze educative.
5. - Le questioni sono in parte inammissibili ed in parte
infondate.
L'ordinanza ripropone all'esame della Corte una normativa di cui
essa ha avuto occasione, più volte, di occuparsi, tra l'altro con la
sentenza invocata dal rimettente a sostegno di talune delle sue
doglianze.
Alla stregua di tali precedenti, la prima delle questioni va
reputata non fondata, trovando essa risposta nella sentenza n. 144
del 1997, con la quale la Corte, nel riconfermare la necessità, già
rilevata in passato, di un vaglio e di un controllo, da parte
dell'autorità giudiziaria, della misura dell'obbligo di comparire
nell'ufficio o comando di polizia, in quanto incidente sulla sfera
della libertà personale del soggetto, ha nondimeno rammentato come
il diritto di difesa ammetta una molteplicità di discipline, in
rapporto alla varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti
processuali nel cui ambito è esercitato.
Peraltro, con detta pronunzia, la Corte, nel constatare che, in
subiecta materia non può certo dirsi che manchi per l'interessato la
facoltà di interloquire nel procedimento, ha ritenuto che l'unica
esigenza da soddisfare, in relazione alla vigente disciplina, sia
quella di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva
conoscenza delle facoltà di difesa a lui spettanti. Da qui la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3,
della legge n. 401 del 1989 (come sostituito dall'art. 1 della legge
n. 45 del 1995) "nella parte in cui non prevede che la notifica del
provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha
facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie
o deduzioni al giudice per le indagini preliminari".
Dopo tale decisione, tenendo conto delle più puntuali garanzie che
ad essa conseguono, si può, perciò, ritenere che nel tendenziale
allineamento attualmente riscontrabile fra le facoltà di difesa
assicurate nel procedimento di convalida ex art. 6, comma 3, della
legge denunziata e quelle proprie del tertium comparationis evocato
dal rimettente (secondo quanto specificamente disposto dall'art. 25
del regio d.-l. n. 1404 del 1934, convertito nella legge n. 835 del
1935, come modificato dalla legge n. 888 del 1956) non sussistano
differenze apprezzabili in chiave di ingiustificata disparità di
trattamento.
6. - Sempre sulla scorta delle enunciazioni desumibili dalla
giurisprudenza della Corte (sentenza n. 143 del 1996) in ordine alle
peculiari esigenze della giustizia minorile, il rimettente si duole,
poi, dell'inadeguatezza della disciplina in proposito apprestata dal
medesimo comma 3 dell'art. 6, assumendo che i termini a disposizione
del giudice per le indagini preliminari non gli consentirebbero una
adeguata raccolta e utilizzazione dei dati concernenti la
personalità del minore, sì da frustrare le specifiche garanzie
riferite all'iter processuale minorile e da non permettere di
"avvalersi dei servizi minorili allo scopo di approfondire la
conoscenza della personalità e della condizione di vita"
dell'interessato.
Come già osservato nella richiamata sentenza n. 144 del 1997,
sebbene il modello prescelto dal legislatore ricalchi quello della
convalida del fermo o dell'arresto ex artt. 390 e 391 cod. proc.
pen. (applicabili peraltro anche al processo minorile, per effetto
del richiamo contenuto nell'art. 18, comma 5, delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), le misure di cui
all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, non preordinate di per sé
alla repressione e sanzione di fattispecie criminose, hanno una
incidenza sulla libertà personale ben più limitata delle menzionate
misure pre-cautelari, assumendo il carattere di rimedio di livello
minimale adeguato allo scopo di prevenzione cui è deputato. D'altro
canto, si tratta, come la Corte ha già osservato, di provvedimenti
la cui efficacia risente della celerità della applicazione, sì che
la ristrettezza dei termini di cui dispone il giudice per le indagini
preliminari (con scansioni sostanzialmente non diverse da quelle
previste per la convalida delle ben più incisive misure del fermo e
dell'arresto adottabili anche in danno del minore) trova la sua
ragione nella esigenza della sollecita decisione che, nella specie,
si impone. Si spiega, dunque, la necessaria sommarietà di
acquisizioni e conseguenti valutazioni, a fronte, peraltro, di
provvedimenti che non appaiono destinati a incidere in modo
definitivo e pieno sul giudizio globale intorno alla personalità del
minore; giudizio che, come tale, non rientrerebbe, comunque, nella
competenza del giudice per le indagini preliminari.
Nell'ambito del suaccennato quadro di riferimento e in relazione
alle esigenze che esso pone, il giudice per le indagini preliminari -
e, prima ancora di esso, il pubblico ministero, secondo le previsioni
dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie sul
processo penale minorile - potrà attivare i previsti servizi
minorili compatibilmente con gli obiettivi e con le esigenze da
perseguire, senza che, per questo, possa reputarsi concretato alcun
vulnus ai principi costituzionali evocati dal rimettente. Ciò fermo
restando, ovviamente, che si potrà semmai porre un problema di
adeguamento di strutture a livello amministrativo, affinché i
predetti servizi possano rispondere, nel modo più idoneo, alle
richieste loro rivolte, caratterizzate, come già detto, da
particolari esigenze di sollecitudine e rapidità.
7. - Non maggiore fondamento ha la censura concernente il medesimo
art. 6, comma 3, ulteriormente denunciato per contrasto con l'art.
31, secondo comma, della Costituzione, sull'assunto che al giudice
per le indagini preliminari sarebbe consentito solo di convalidare o
non convalidare il provvedimento del questore, ma non di poter
incidere sul suo contenuto e sulle sue modalità applicative.
Occorre precisare, a questo riguardo, che l'obbligo di
comparizione, oggetto di convalida, ha natura accessoria rispetto al
provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 6, operando al fine di
garantire l'effettività del divieto imposto con quest'ultimo, cui
spetta individuare specificamente, come richiede la legge, le
competizioni agonistiche ed anche i luoghi interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
competizioni medesime; e così pure di stabilire la durata
dell'interdizione, nell'ambito ovviamente dei limiti massimi previsti
dal comma 5 (il quale dispone che il divieto di cui al comma 1 e
l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata
superiore ad un anno).
Ma il carattere strumentale del provvedimento che dispone l'obbligo
di comparizione, rispetto al divieto di accesso, non esclude che al
giudice per le indagini preliminari, al momento di decidere se
convalidare o meno il provvedimento stesso e quindi in definitiva in
sede di delibazione della legittimità di una misura che, nel caso di
specie, risulta imposta dall'autorità amministrativa, spetti pur
sempre - stante l'identità solo qualificatoria e di struttura
procedimentale che la convalida in questione presenta rispetto
all'istituto disciplinato dal codice di rito penale (v. in
particolare sentenze n. 144 del 1997 e n. 143 del 1996) - il
controllo sulla ragionevolezza ed "esigibilità" del provvedimento
medesimo, così come ammesso dalla giurisprudenza della Cassazione;
ciò che potrà consentire, dunque, la valutazione dell'adeguatezza
della misura adottata e delle sue modalità applicative con riguardo
al minore, alla luce delle finalità dell'art. 31, secondo comma,
della Costituzione, in vista di un giudizio prognostico che deve
attingere, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, non a
dati formali, bensì alla concreta ed attuale pericolosità del
soggetto, quale presupposto di giustificazione ed idoneità della
misura stessa in relazione allo scopo cui è preordinata (Cass. n.
284 del 1997).
Al riguardo giova considerare che il questore, oltre a stabilire la
durata dell'obbligo entro il termine massimo dell'anno, è tenuto a
individuare l'orario di presentazione nell'ambito del "periodo di
tempo in cui si svolgono le competizioni agonistiche". Nel quadro del
già menzionato giudizio di ragionevolezza, il fatto che al giudice
per le indagini preliminari competa soltanto di convalidare o meno il
provvedimento non esclude che, in ordine alla decisione da prendere,
assumano rilievo, nella complessiva valutazione da effettuare, le
modalità applicative concretamente determinate dal questore, in
quanto eventualmente suscettibili di porsi in contrasto con le
esigenze educative del minore.
8. - Inammissibile va considerata, infine, la questione relativa
alla disposizione del comma 8, denunciato, in riferimento al comma 2
del medesimo art. 6, sempre per contrasto con l'art. 31, secondo
comma, della Costituzione, nella parte in cui rimette al questore e
non invece al giudice, la facoltà di autorizzare, "per gravi e
comprovate esigenze", il destinatario del provvedimento restrittivo
"a comunicare per iscritto il luogo di privata dimora o altro diverso
luogo nel quale sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche
manifestazioni agonistiche".
Il rimettente, infatti, ha omesso qualsiasi cenno di motivazione in
ordine alla rilevanza della censura così sollevata, non risultando,
dal tenore dell'ordinanza, né che alcun provvedimento sia stato già
assunto in tal senso dall'autorità di pubblica sicurezza (della
quale sono, invero, impugnati esclusivamente i provvedimenti ex commi
1 e 2 dell'art. 6), né che richieste di autorizzazione siano state
proposte da parte dell'interessato, né, in ogni caso, che il giudice
a quo abbia verificato l'esistenza di situazioni di per sé
riconducibili "alle gravi e comprovate esigenze" di cui al dettato
legislativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 8, in riferimento al comma 2, della legge 13
dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle
scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento
delle competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della
legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure
urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di
competizioni agonistiche) sollevata, in riferimento all'art. 31,
secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, con
l'ordinanza in epigrafe;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 6, commi 2 e 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, dal medesimo giudice con l'ordinanza in
epigrafe;
c) non fondata la questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 6, comma 3, sollevata, in riferimento all'art. 31,
secondo comma, della Costituzione, dallo stesso giudice con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte