Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati

minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della

legge 25 giugno 1999, n. 205) e dell'art. 214, commi 2 e 6 dello

stesso decreto legislativo, promossi con ordinanze emesse il

24 ottobre 2000 dal giudice di pace di Trento, il 16 novembre e il 1

dicembre 2000 dal giudice di pace di Bologna, il 18 dicembre 2000 dal

giudice di pace di Legnago, il 13 febbraio 2001 dal giudice di pace

di Pistoia, il 12 febbraio 2001 dal giudice di pace di Trento e

l'8 gennaio 2001 dal giudice di pace di Legnago, rispettivamente

iscritte ai nn. 106, 131, 132, 147, 253, 254 e 266 del registro

ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

1ª serie speciale, nn. 8, 9, 10, 15 e 16, dell'anno 2001;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Trento, con due ordinanze

emesse il 24 ottobre 2000 ed il 12 febbraio 2001, iscritte

rispettivamente ai nn. 106 e 254 del registro ordinanze del 2001, ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126,

comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del

decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei

reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1

della legge 25 giugno 1999, n. 205), per violazione dell'art. 3 della

Costituzione;

che secondo il rimettente la disposizione impugnata viola il

principio di eguaglianza, prevedendo la stessa sanzione

amministrativa accessoria per la guida con patente scaduta e per la

guida senza patente (art. 116, comma 13 cod. strada), non

distinguendo così tra coloro i quali non possiedono i requisiti per

la conduzione dei veicoli e chi ha semplicemente omesso un atto

formale di rinnovo;

che è intervenuto nei due giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni

inammissibili o infondate;

che, secondo l'Avvocatura, l'ordinanza iscritta al n. 106

r.o. del 2001 è motivata per relationem ad analoga questione già

decisa dalla Corte con l'ordinanza n. 278 del 2001 nel senso della

manifesta infondatezza, mentre l'ordinanza iscritta al n. 254 del

2001 r.o. non fornisce alcun elemento in ordine ai fatti da cui trae

origine il giudizio principale;

che l'Avvocatura osserva ancora, nel merito, che il

legislatore non è tenuto ad una scelta obbligata per le sanzioni

conseguenti ai vari illeciti amministrativi e che in ogni caso

l'insieme delle sanzioni previste per le due diverse fattispecie

indicate dal giudice a quo è diverso sia nell'ammontare della

sanzione pecuniaria principale che nella durata prevista per il fermo

amministrativo del veicolo;

che il giudice di pace di Bologna, con ordinanza emessa il

16 novembre 2000 ed iscritta al n. 131 r.o. 2001, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione

del cod. strada, per violazione dell'art. 3 Cost;

che secondo il giudice a quo la disposizione si pone in

contrasto col principio di eguaglianza, posto che l'art. 128 dello

stesso codice prevede la sola sanzione amministrativa pecuniaria per

chi, non essendosi sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari o

essendo stato dichiarato inidoneo alla guida, continua a circolare

alla guida di un veicolo, ponendo in essere una condotta più grave

di quella di chi circola alla guida di un veicolo con la patente

scaduta;

che sotto un altro profilo il rimettente ritiene violato il

principio di eguaglianza perché la sanzione accessoria del ritiro

della patente obbliga alla regolarizzazione del documento e perdura

sino a tale momento, mentre il fermo amministrativo del veicolo non

cessa con il conseguimento del rinnovo della patente, pur essendo

venuta meno l'esigenza cautelare posta a fondamento della sanzione

accessoria;

che, sempre secondo il giudice di pace di Bologna, anche

l'art. 214, comma 6, cod. strada si pone in contrasto con gli artt. 3

e 24 della Costituzione poiché la restituzione del veicolo

sottoposto a fermo non può avvenire se non dopo il rigetto

dell'opposizione, impedendo quindi l'esercizio del diritto di difesa

e inibendo al giudice di sospendere il fermo del veicolo poiché "il

procedimento ordinario non può intervenire prima di sessanta giorni

stante la disposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre

1981, n. 689, come novellato dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre

1999, n. 507";

che il rimettente rileva infine che anche l'art. 214, comma

2, cod. strada, nella parte in cui non prevede l'obbligo, da parte

dell'organo che accerta la violazione, di indicare le tariffe di

liquidazione delle spese di custodia del veicolo sottoposto al fermo

si pone in contrasto con gli artt. 24 e 97 Cost;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo alla Corte di dichiarare

inammissibili o infondate le questioni sollevate;

che secondo l'Avvocatura il legislatore non è tenuto a

scelte obbligate nel fissare le sanzioni conseguenti ai diversi

illeciti amministrativi, mentre il richiamo fatto all'art. 128 cod.

strada è riferito ad una disposizione non omogenea rispetto a quella

impugnata;

che, quanto all'art. 214, commi 2 e 6, cod. strada, la difesa

erariale osserva che le questioni sollevate appaiono prive di

rilevanza nel giudizio a quo dal momento che dalla stessa ordinanza

di rimessione risulta che il giudice ha sospeso il provvedimento

opposto mentre nessuna contestazione risulta esservi in ordine alla

spese di trasporto e custodia del veicolo;

che con altra ordinanza, emessa in data 1 dicembre 2000,

iscritta al n. 132 del r.o. 2001, lo stesso giudice di pace di

Bologna ha sollevato, sotto un diverso profilo, altra questione di

legittimità costituzionale del citato art. 126, comma 7, cod. strada

per violazione dell'art. 3 Cost;

che, assume il rimettente, la disposizione sospettata di

illegittimità crea una disparità di trattamento a svantaggio di chi

guida con patente scaduta "laddove evidenzia uno sproporzionato

rigore adottato dal legislatore nel formulare la sanzione" ed indica

quali termini di comparazione le sanzioni previste dagli artt. 116,

comma 13, e 186 dello stesso codice, disposizioni che per condotte

più gravi di quella considerata non prevedono la sanzione accessoria

del fermo del veicolo;

che anche in questo caso è intervenuta in giudizio, per il

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile

o infondata;

che la difesa erariale rileva che, contrariamente a quanto

sostenuto dal rimettente, anche per la violazione dell'art. 116 cod.

strada è prevista la misura accessoria del fermo del veicolo per tre

mesi, mentre per la guida in stato di ebbrezza, di cui all'art. 186

stesso codice, è prevista una sanzione penale, non utilmente

raffrontabile alla disposizione impugnata;

che con due ordinanze di identico contenuto, emesse il

18 dicembre 2000 e l'8 gennaio 2001 ed iscritte rispettivamente ai

nn. 147 e 266 r.o. del 2001, il giudice di pace di Legnago ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126,

comma 7, del cod. strada, nel testo modificato dall'art. 19, comma 3,

del d.lgs. n. 507 del 1999, nella parte in cui non esclude

l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del

veicolo per due mesi nel caso in cui il proprietario del veicolo sia

persona diversa dal trasgressore, per violazione dell'art. 25,

secondo comma, Cost;

che ad avviso del rimettente la disposizione impugnata -

ritenuta di per sé criticabile per l'eccessività delle sanzioni

previste per condotte dovute a dimenticanza - quando viene applicata

al proprietario del veicolo che non sia anche il conducente dello

stesso viola l'art. 25, secondo comma, della Costituzione perché

punisce un comportamento non previsto da alcuna disposizione che

stabilisca l'obbligo di controllare la validità della patente della

persona cui viene affidato il mezzo;

che il rimettente, richiamata la "condotta similare" prevista

e punita dall'art. 116, comma 12, cod. strada, osserva che la

disposizione oggetto dell'impugnazione non prevede un analogo obbligo

di controllo per chi affida il veicolo a una persona munita di

patente scaduta di validità e viene così a punire con la sanzione

accessoria un terzo estraneo alla violazione principale;

che un'ulteriore incongruenza della disposizione, secondo il

giudice a quo sarebbe determinata dal fatto che il proprietario del

mezzo è chiamato a rispondere in via solidale per la pena pecuniaria

principale in caso di inadempienza del trasgressore, potendo in tal

modo trovarsi nella condizione di essere l'unico soggetto punito

senza aver violato alcuna norma giuridica;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare manifestamente infondate le

questioni sollevate;

che, ad avviso dell'Avvocatura, l'art. 6 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) stabilisce il

principio generale per il quale degli illeciti amministrativi

punibili con sanzioni pecuniarie rispondono, in solido col

trasgressore, anche i proprietari o gli usufruttuari o i titolari di

un diritto personale di godimento delle cose servite a commettere la

violazione, salvo che dimostrino che la cosa è stata utilizzata

contro la loro volontà, principio che è stato poi confermato, nella

specifica materia, dall'art. 196 cod. strada, che ne ha precisato

l'ambito di applicazione comprendendo tra gli obbligati anche

l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore a titolo

di locazione finanziaria;

che secondo la difesa erariale, la Corte ha avuto già modo

di precisare (ord. n. 33 del 2001) che la responsabilità del

proprietario costituisce, nel sistema sanzionatorio del cod. strada,

un principio di ordine generale che trova conferma anche

nell'art. 214, comma 1-bis secondo il quale solo quando risulti

evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà del

proprietario il veicolo deve essere immediatamente restituito;

che con ordinanza emessa il 13 febbraio 2001, anche il

giudice di pace di Pistoia solleva questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 126, comma 7, cod. strada per la

"lesione del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità

delle sanzioni".

che il rimettente ritiene che la disposizione impugnata violi

la Costituzione in quanto non attribuisce alcuna rilevanza alle

diverse ipotesi che il veicolo appartenga al trasgressore o a un

terzo, non lascia alcuna discrezionalità all'autorità

amministrativa nella commisurazione della durata della sanzione

accessoria, non attribuisce rilevanza al pagamento immediato della

sanzione pecuniaria principale e alla regolarizzazione sollecita

della patente, non consente la commisurazione della durata del fermo

del veicolo in relazione alla gravità della condotta, non distingue

i casi in cui la patente sia scaduta da breve o da lungo tempo e,

infine, non consente di considerare il tipo e la destinazione d'uso

del veicolo;

che anche in questo giudizio di legittimità costituzionale

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o

manifestamente infondata;

che l'Avvocatura, premesso che nella ordinanza di rimessione

vi è un implicito richiamo all'art. 3 Cost., ritiene che le censure

mosse dal giudice a quo siano astratte, prive di riferimenti alla

specifica fattispecie sottoposta al suo esame e non introducano

elementi nuovi e diversi da quelli già disattesi dalla Corte con

l'ordinanza n. 33 del 2001.

Considerato che tutti i giudici rimettenti sollevano, sotto

profili diversi, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato

dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205) oltre che di alcune altre connesse disposizioni dello stesso

decreto legislativo e che per tale motivo tutte le questioni possono

essere riunite per essere decise con unico provvedimento;

che la questione sollevata dal giudice di pace di Trento con

l'ordinanza iscritta al n. 106 del 2001 r.o. è manifestamente

inammissibile in considerazione del fatto che il rimettente omette

qualsiasi motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della

censura rivolta alla norma impugnata, limitandosi a richiamare la

motivazione di altra ordinanza di un diverso giudice (ordinanza

iscritta al n. 669 r.o. del 2000 del giudice di pace di Caldaro),

già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con

l'ordinanza n. 278 del 2001;

che anche la questione sollevata dallo stesso giudice di pace

di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 254 del 2001 è

manifestamente inammissibile, non avendo in questo caso il giudice a

quo adeguatamente descritto la fattispecie concreta soggetta al suo

esame e non essendo perciò possibile alcun controllo da parte di

questa Corte in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a

quo;

che manifestamente inammissibili risultano essere le

questioni sollevate dal giudice di pace di Bologna con l'ordinanza

iscritta al n. 131 r.o. del 2001 riguardo all'art. 214, commi 2 e 6,

del d.lgs. n. 285 del 1992, poiché dalla stessa ordinanza di

rimessione risulta che nessuna questione viene proposta in giudizio

in ordine alla sospensione del provvedimento amministrativo impugnato

e che nessuna contestazione risulta esservi sulle spese di trasporto

e custodia del veicolo;

che manifestamente inammissibile risulta ancora essere la

questione sollevata dal giudice di pace di Pistoia con l'ordinanza

iscritta al n. 253 r.o. del 2001 poiché - a prescindere dall'omessa

indicazione del parametro costituzionale invocato, individuabile in

via interpretativa nell'art. 3 della Costituzione - l'ordinanza non

contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione

nel giudizio a quo;

che manifestamente infondate risultano essere tutte le altre

questioni sollevate dai giudici a quibus per le ragioni sotto

addotte;

che, come questa Corte ha costantemente affermato (sentenze

n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995, ordinanze n. 190 del 1997 e n. 33

del 2001), l'individuazione delle condotte punibili e delle relative

sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più

ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte

rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la misura

delle sanzioni;

che la sanzione amministrativa accessoria del fermo del

veicolo condotto da persona la cui patente di guida è scaduta non è

né sproporzionata né irragionevole, perseguendo essa la finalità,

comune al sistema sanzionatorio del codice della strada, di

contrastare in modo effettivo ed immediato le condotte potenzialmente

pericolose (ord. n. 33 del 2001 cit.), mentre l'ininfluenza

dell'estinzione della sanzione pecuniaria principale a seguito di

intervenuto pagamento sulla durata della sanzione accessoria,

prevista in via generale dall'art. 202 del codice della strada, tende

anch'essa a raggiungere il predetto scopo;

che nessuna comparazione può essere fatta, ai fini dello

scrutinio di legittimità costituzionale della disposizione

impugnata, fra le sanzioni stabilite per la guida con patente scaduta

di validità e quelle che gli artt. 116, 128 e 186 Cod. strada

prevedono, rispettivamente, per la guida senza patente, per la guida

senza aver sostenuto gli esami medici prescritti e per la conduzione

di veicoli in stato di ebbrezza, trattandosi di condotte diverse per

le quali la legge prevede, ragionevolmente, conseguenze diverse;

che perciò le questioni sollevate dai Giudici di pace di

Trento, Bologna, Legnago e Pistoia sono manifestamente inammissibili

o manifestamente infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre

1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice di pace di Trento e dal giudice di pace di Pistoia con le

ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,

dal giudice di pace di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre

1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, dal giudice di pace di Bologna e dal giudice di pace di

Legnago con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte