Sentenza n. 137/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 637,
terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze
emesse il 12 giugno 1973 dal pretore di Ferrara in due procedimenti
civili vertenti tra Forniti Giorgio e Minerbi Alberto, iscritte ai nn.
370 e 371 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo
promossi da Alberto Minerbi contro l'avv. Giorgio Forniti, il
professionista opposto ha invocato l'applicabilità in suo favore
dell'art. 637 del codice di procedura civile, in forza del quale
giudice competente per l'ingiunzione è il conciliatore, il pretore o
il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda
proposta in via ordinaria e, per i crediti previsti nel n. 2 dell'art.
633, anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla
quale il credito si riferisce, ma "gli avvocati e procuratori possono
altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al
giudice competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione
professionale alla quale (ed ora l'ordine professionale al quale) sono
iscritti".
Il pretore adito non ha però ritenuto di poter applicare alla
specie l'art. 637, comma terzo, nonostante che ne ricorressero in fatto
le condizioni, avendo dubitato della legittimità costituzionale della
norma de qua, e con separate ordinanze, identicamente motivate, del 12
giugno 1973, ha sollevato la questione per contrasto con gli artt. 3 e
24 della Costituzione.
La questione sarebbe rilevante nel processo in corso, perché
dipenderebbe dalla risoluzione di essa l'individuazione del giudice
competente.
Sarebbe poi non manifestamente infondata dal momento che la norma,
"da un lato, riserva una posizione di privilegio ad una categoria di
cittadini, quella degli avvocati e procuratori, cui corrisponde una
correlativa soggezione di tutti gli altri; dall'altro, con lo
spostamento della competenza per territorio, scelta a seconda della
propria convenienza dal professionista, rende più oneroso il processo,
per una delle parti, con l'effetto di creare una remora alla
possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi e
quindi di violare sostanzialmente il diritto alla difesa".
2. - Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e
pubblicate.
Davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti; e
non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con le due ordinanze del pretore di Ferrara indicate in
epigrafe è sollevata la stessa questione di legittimità
costituzionale e precisamente si domanda se contrasti con gli articoli
3 e 24 della Costituzione l'art. 637, comma terzo, del codice di
procedura civile in forza del quale gli avvocati e procuratori possono
proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice
competente per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine
nei cui albi sono iscritti.
I due procedimenti possono, per ciò, essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - Il giudice a quo ritiene che sia violato l'art. 3 della
Costituzione, perché la norma in esame, dettata in materia di
competenza del giudice a conoscere della domanda d'ingiunzione, tratta
in modo differenziato, e senza che ricorra una adeguata
giustificazione, una categoria di cittadini, e precisamente quella
degli avvocati e procuratori, a cui riserva una posizione di privilegio
per ciò che ad essa attribuisce il potere di determinare lo
spostamento della competenza ordinaria, e tutti gli altri cittadini che
non hanno lo stesso potere ed anzi vengono a trovarsi nella correlativa
posizione di soggezione.
Ai fini della individuazione dei termini della questione, va subito
osservato che la detta soggezione, in effetti, ammesso che esista e
rilevi, non può ricorrere nei confronti dei cittadini diversi dai
clienti dei professionisti legali che dalla detta norma non sono né
avvantaggiati né danneggiati e ricorre tutt'al più o solo nei
confronti dei clienti atteso che gli avvocati e procuratori solamente
per i crediti verso di essi possono giovarsi della norma in questione.
Ed allora la dedotta discriminazione più propriamente consisterebbe in
ciò che unicamente agli avvocati e procuratori è attribuito il detto
potere ex art. 637, comma terzo, e non anche a tutti gli altri
cittadini (ivi compresi i clienti dei detti professionisti) e che
correlativamente all'indicata posizione attiva, riconosciuta agli
avvocati e procuratori, si avrebbe quella di soggezione dei clienti
degli stessi.
E va ancora tenuto presente che il disposto della norma de qua
acquista pratico rilievo tutte le volte in cui il giudice così
individuato non sia anche quello del luogo in cui risiede o ha
domicilio l'ingiunto (siccome si osserva nella stessa ordinanza di
rimessione) o quello del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'abolizione dedotta in giudizio, ai sensi degli artt. 18 e 20 del
codice di rito, ovvero "il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso
la causa alla quale il credito si riferisce" (articolo 637, comma
secondo, dello stesso codice); e che quindi, l'ambito di effettiva
applicazione della norma è ben contenuto e limitato.
3. - Così precisati i termini e la portata pratica del profilo di
illegittimità costituzionale in esame, il principio di eguaglianza non
risulta violato.
Gli avvocati e procuratori in vista e per il fatto dell'esercizio
della professione, si trovano in una posizione che ha aspetti di
peculiarità che oggettivamente la differenziano da quella di tutti gli
altri prestatori d'opera intellettuale, in ordine alla corresponsione
della remunerazione loro dovuta (sentenza n. 132 del 1974), ed è
certamente diversa rispetto a quella di tutti gli altri cittadini. Sono
essi, infatti, tenuti a superare esami di Stato o avere determinati
requisiti o anzianità qualificanti, per potere essere iscritti agli
albi e per potere esercitare la professione; e sono ancora tenuti, e
tra l'altro, ad osservare nello svolgimento della loro attività norme
anche non scritte, sottostando quindi circa la loro condotta e sotto il
profilo deontologico, al controllo del consiglio dell'ordine
competente. E tali condizioni, limiti e limitazioni risultano posti a
tutela dell'interesse di tutti i cittadini ed in particolare di quelli
(che a loro volta possono anche essere dei professionisti legali) che
agli avvocati e procuratori si rivolgono per la difesa e rappresentanza
in sede giudiziale o nella materia extragiudiziale.
Gli avvocati e procuratori, d'altra parte, debbono avere la
residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo degli
avvocati sono iscritti, e nel capoluogo del circondario nel quale sono
iscritti nell'albo dei procuratori, e onde far fronte ad un'esigenza
ognora crescente, sono portati ad organizzare adeguatamente la loro
attività di lavoro autonomo. E la scelta della sede, nella unitarietà
dei suoi effetti, non può rilevare in favore di chi legittimamente la
compia.
La qualità di professionista legale è il riflesso soggettivo di
una disciplina a cui sottostanno interessi pubblici o collettivi ed in
cui concorrono mezzi e modi di tutela, appropriati e coerenti. Essa,
quale entità materiale e giuridica, non si presta ad essere esaminata
analiticamente, ma deve essere valutata in sé, e per ciò le singole
norme, da cui si originano gli effetti giuridici particolari (e così
quella della cui legittimità costituzionale si dubita), vanno, in sede
di controllo della loro conformità a Costituzione, considerate nel
loro complesso.
Non si può quindi prescindere dall'ampiezza e portata che ha la
tutela giurisdizionale prevista in favore di codesti professionisti.
Essi, per conseguire le loro pretese di carattere patrimoniale nei
confronti dei clienti, possono adire il magistrato dando vita ad un
ordinario processo di cognizione o chiedendo l'emissione di un decreto
ingiuntivo o giovandosi della speciale procedura di cui all'art. 28
della legge 13 giugno 1942, n. 794 (e successive modifiche). Ora,
nell'ambito di tale normativa, relativamente alla quale questa Corte, a
proposito della procedura da ultimo ricordata, non ha ravvisato
l'illegittimità costituzionale di cui alla denuncia (sentenza n. 22
del 1973), rientra l'art. 637, comma terzo, del codice di procedura
civile.
Pertanto, l'attribuzione ai professionisti legali del potere di
scegliere unilateralmente, e giusta il criterio sopra riferito, la
competenza per territorio in tema di procedimento per ingiunzione,
appare sufficientemente giustificata.
Né contrasta con il principio di eguaglianza il fatto che i
clienti di professionisti legali si trovino nella detta posizione di
soggezione, giacché questa è affatto correlata a quella attiva e
positiva dei professionisti legali e non può di conseguenza non
trovare in essa la propria base: le due categorie di soggetti sono
diverse e se è logico che ad una di esse spetti un potere con effetti
nei confronti dell'altra, è l'intera situazione giuridica a risultare
razionalmente giustificata.
Non si è quindi in presenza di un ingiustificato privilegio,
sibbene di una razionale agevolazione per una categoria di lavoratori
autonomi.
4. - Non si ha, d'altra parte, la lamentata violazione del diritto
di difesa.
Secondo il giudice a quo, l'art. 24, comma secondo, della
Costituzione non sarebbe rispettato perché il cliente, oltre a
trovarsi nell'indicato stato di soggezione, non avrebbe la possibilità
di scegliere il proprio difensore intuitu personae, e perché sarebbe
costretto a sopportare spese superiori a quelle a cui andrebbe incontro
se il giudizio si svolgesse davanti al giudice del luogo di residenza o
di domicilio di esso cliente, e perché, in definitiva, il diritto di
difendersi del cliente sarebbe menomato per ciò che potrebbe proporre
opposizione al decreto ingiuntivo concesso ai sensi dell'art. 637,
comma terzo, solo colui che fosse in grado di sopportare i detti più
elevati costi processuali.
Senonché, in contrario, va rilevato che nei confronti di tutti gli
esercenti la professione legale iscritti nei relativi albi, si può e
si deve presupporre una generica fiducia, come riflesso delle qualità
da essi normalmente possedute, e che quindi alla scelta il cliente può
attendere con facilità e sicurezza anche se il processo si svolge in
una sede diversa da quella che gli sia abituale; e che l'impossibilità
o la notevole difficoltà nell'operare la scelta del difensore intuitu
personae non ricorrono neppure quando per la migliore assistenza e
rappresentanza siano richieste particolari attitudini o
specializzazioni nel professionista, perché in tal caso, dovunque si
svolga il processo, non mancano i mezzi perché il cliente si possa
rivolgere al professionista più adatto.
Tutt'al più possono aversi semplici difficoltà di ordine pratico,
ma queste non mancano in ogni processo e per nessuna delle parti e per
ciò solo non comportano alcuna rilevante menomazione del diritto di
difesa.
C'è poi da tener presente che per il fatto di doversi difendere in
località diversa dalla residenza o dal domicilio, il cliente non
incontra in ogni caso e necessariamente maggiori spese: il conferimento
del mandato ed i contatti con il professionista possono aver luogo in
vari modi e senza rilevante aggravio di spesa.
Comunque, l'eccedenza di spesa, ammesso che in concreto ci sia, non
è regola tale da mettere il cliente di fronte alla alternativa di
provvedere o rinunziare alla difesa.
Infine, e conclusivamente, esclusa la contrarietà al principio di
eguaglianza della norma denunciata e considerate, quindi, adeguatamente
giustificate le posizioni del professionista e del cliente in ordine
alla scelta del foro, non può non rilevare che proprio da tale scelta
dipenderebbe l'eventuale maggiore costo del processo per il cliente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 637, comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di
Ferrara con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte