Sentenza n. 137/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1983 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma
primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promosso con ordinanza emessa il 24 agosto 1976 dalla
Sezione di sorveglianza di Roma, nel procedimento per riduzione di pena
relativo a Ben Saad Salah, iscritta al n. 709 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5
gennaio 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Ben Saad Salah, detenuto nella casa circondariale di Velletri,
rivolgeva istanza alla Sezione di sorveglianza di Roma per ottenere il
beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 legge 26
luglio 1975, n. 354, in relazione a due condanne, entrambe inflittegli
dal Tribunale di Roma, la prima, l'11 aprile 1973, a sei mesi di
reclusione per un furto commesso il giorno 6 dello stesso mese, e la
seconda, il 18 giugno 1973, ad un anno di reclusione per un furto
commesso il 13 giugno dello stesso anno.
La Sezione - premesso che per la seconda condanna la richiesta
riduzione di pena non avrebbe potuto essere concessa a causa della
preclusione di cui al combinato disposto degli artt. 47, secondo comma,
e 54, ultimo comma, mentre per la prima, pur non trovando applicazione
le indicate disposizioni limitative (il detenuto Ben Saad Salah era,
infatti, al momento in cui gli fu inflitta la condanna a sei mesi di
reclusione ancora incensurato), ostava alla liberazione anticipata
dell'istante la prescrizione contenuta nell'art. 54, primo comma, della
legge n. 354 del 1975, secondo cui in tanto si può ottenere la
riduzione di giorni venti di pena detentiva in quanto si sia già
espiato un intero semestre della pena medesima - ha sollevato questione
di legittimità di tale disposizione della legge n. 354 del 1975, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede che la riduzione di giorni venti per ogni semestre di pena
detentiva espiata sia frazionabile proporzionalmente all'espiazione di
pene detentive di entità inferiore al semestre.
Rileva il giudice a quo che la norma impugnata, con il sancire che
la riduzione di giorni venti si applica per ciascun semestre di pena
detentiva "espiata", qualifica il rapporto "giorni venti - semestre"
come un'unità di misura indivisibile: pertanto, "dalla conseguente
impossibilità di frazionare la riduzione di giorni venti
proporzionalmente a pene detentive di durata inferiore al semestre (ad
esempio: dieci giorni per ogni trimestre)" deriverebbe "una disparità
di trattamento fra i detenuti a seconda che l'entità della pena loro
inflitta coincida o meno con l'unità di misura del semestre (aumentato
di giorni venti) o dei suoi multipli". Ne conseguirebbe allora che
colui che è stato, come nella specie, condannato alla pena detentiva
di sei mesi "non può beneficiare di nemmeno un giorno di riduzione,
laddove chi abbia subito una condanna a sei mesi e venti giorni può
interamente usufruire dei venti giorni di liberazione anticipata".
Tale disparità di trattamento, che non si verificherebbe nel caso
in cui la riduzione di venti giorni fosse proporzionalmente riducibile,
contrasterebbe con il principio di eguaglianza e non potrebbe essere
ricollegata nemmeno alla "discriminazione" di cui al combinato disposto
degli artt. 47, secondo comma, e 54, ultimo comma, della legge n. 354
del 1975.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1977.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione venga dichiarata non rilevante o, comunque, non
fondata.
L'irrilevanza deriverebbe dal fatto che, non risultando il Ben Saad
Salah, al momento della presentazione dell'istanza volta ad ottenere la
liberazione anticipata, detenuto per cause diverse da quelle derivanti
dalle due sentenze di condanna, "potrebbe presumersi che, quando la
questione di costituzionalità sarà decisa, l'interessato avrà già
espiato anche i venti giorni di pena, in relazione ai quali avrebbe
potuto, in denegata ipotesi, fruire del beneficio della liberazione
anticipata".
La non fondatezza della questione sarebbe evidente stante la
diversità delle situazioni poste a confronto (quella "di chi abbia
espiato almeno un semestre di pena" e quella "di chi ha espiato un
periodo inferiore"). Infatti, la fissazione di un periodo minimo di
espiazione della pena, come requisito discrezionalmente stabilito dal
legislatore, ai fini della concedibilità del beneficio della
liberazione anticipata, non apparirebbe arbitraria e irragionevole
perché si armonizzerebbe con la "necessità di valutare in concreto se
il condannato abbia effettivamente dato prova di quella sua
partecipazione all'opera di rieducazione" prevista dalla legge come
presupposto per la concessione del beneficio: per una tale valutazione
occorre poter fare riferimento ad un certo periodo di tempo la cui
misura sarebbe stata discrezionalmente determinata dal legislatore. Non
corrisponderebbe, invece, alla ratio legis l'adozione di un criterio di
proporzionalità che escludesse - come vuole l'ordinanza di rimessione
- tale concreta valutazione, introducendo, nel sistema, un criterio di
sostanziale automaticità nella concessione del beneficio. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione dubita della legittimità
costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 54, primo
comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, "nella parte in cui non prevede
che la riduzione di giorni venti per ogni semestre di pena detentiva
espiata sia frazionabile proporzionalmente all'espiazione di pene
detentive di entità inferiore (rectius, non superiore) al semestre".
Ed invero, il comma in esame, consentendo una riduzione di pena di
venti giorni "per ciascun semestre di pena detentiva scontata", pone
come unità di misura indivisibile e, quindi, come termine minimo per
la concedibilità del beneficio denominato dal legislatore "liberazione
anticipata" i sei mesi di pena detentiva. Nessuna riduzione è,
pertanto, consentita nell'ipotesi di condanna ad una pena detentiva di
mesi sei, quale, appunto, in discussione nel caso di specie.
2. - Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la questione dedotta non
sarebbe rilevante, dovendo "presumersi" che, data la brevità della
pena residua a carico del detenuto Ben Saad Salah, la decisione di
questa Corte potrebbe comunque intervenire soltanto dopo la completa
espiazione della pena.
L'eccezione è infondata. Anche a prescindere dalla considerazione
che una semplice presunzione non è sufficiente a precludere l'esame
del merito (tanto più che, pur quando non risulti agli atti
l'esistenza di un'altra causa di detenzione in capo allo stesso
detenuto, non può mai escludersi l'eventualità che una nuova causa di
detenzione sopravvenga entro l'ultimo giorno della carcerazione in
corso), appare decisivo il principio, già più volte applicato da
questa Corte, secondo cui "la pregiudizialità necessaria della
questione di costituzionalità rispetto alla decisione del giudizio a
quo va intesa considerando tale decisione come conclusiva di un
itinerario logico ciascuno dei cui passaggi necessari può dar luogo ad
un incidente di costituzionalità, ogni qualvolta il giudice dubita
della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che, in
quel momento, è chiamato ad applicare per la prosecuzione e/o la
definizione del giudizio. La prospettata "irrilevanza di fatto e
sopravvenuta" della questione di legittimità costituzionale, anche se
conoscibile a priori, non implica, pertanto, che la questione non debba
essere presa in esame" (v. sent. n. 53 del 1982, nonché sent. n. 16
del 1982 e, sia pur implicitamente ma non meno chiaramente, sent. n. 25
del 1979, quest'ultima con riguardo ad una situazione contingente in
materia di carcerazione preventiva).
Piuttosto, le esigenze sottostanti alla rilevanza impongono di
prendere in considerazione la norma denunciata con specifico
riferimento all'impossibilità di concedere la liberazione anticipata a
chi sia stato condannato ad una pena detentiva non superiore a sei
mesi.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
La lamentata differenza di trattamento che discende dall'art. 54,
primo comma, della legge n. 354 del 1975, nel senso che "chi ha subito
una condanna a mesi sei di pena detentiva non può beneficiare di
neanche un giorno di riduzione, laddove chi abbia subito una condanna a
sei mesi e venti giorni può interamente usufruire dei venti giorni di
liberazione anticipata", non è contestabile (sempreché, ovviamente,
nel secondo caso si possa decidere alla scadenza del sesto mese), ma
ciò non basta a far ritenere violato l'art. 3 Cost. A tale scopo
occorre che la disparità di trattamento si riveli priva di
razionalità e coerenza, così da comportare un addebito in termini di
arbitrarietà alla sottostante scelta legislativa.
Per il giudice a quo l'irrazionalità e l'incoerenza, e quindi
l'arbitrarietà, sarebbero insite nel fatto che, stando al dettato
originario dell'art. 54 della legge n. 354 del 1975, la disparità in
discussione non poteva "essere ricollegata alla discriminazione
prevista dal combinato disposto degli artt. 47, secondo comma, e 54",
quinto comma, di tale legge, in quanto "la preclusione alla
concedibilità del beneficio della riduzione della pena nei confronti
dei recidivi specifici e dei responsabili di delitti di particolare
gravità" trovava "fondamento in particolari esigenze di prevenzione
generale e di difesa sociale che non sono invece rinvenibili nella
ratio ispiratrice di cui al primo comma dell 'art. 54 che, al
contrario, prevede un trattamento più sfavorevole proprio per i
condannati a pene più brevi". Ma tale fatto non implica di per sé,
l'irrazionalità e l'incoerenza, né quindi l'arbitrarietà, di questo
"trattamento più sfavorevole per i condannati a pene più brevi", non
solo e non tanto perché la preclusione nei confronti dei recidivi
specifici e dei responsabili di delitti di particolare gravità è
venuta meno in forza dell'art. 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, che
ha abrogato il quinto comma dell'art. 54, ma anche e soprattutto
perché la ratio dell'esclusione dei condannati a pene detentive non
superiori a sei mesi dal beneficio della liberazione anticipata, data
la sua fisonomia, andava, e va, ricercata e valutata autonomamente, non
certo in parallelo con altre eventuali cause di esclusione.
Come bene osserva l'Avvocatura dello Stato, la fissazione di un
periodo minimo di espiazione della pena e, in particolare, la
fissazione di tale periodo nella misura di sei mesi ai fini della
concedibilità del beneficio della liberazione anticipata non appare
priva di razionalità e di coerenza, così da risultare non arbitraria,
sol che la si ponga in correlazione alla ratio ispiratrice che ha
portato all'introduzione nel nostro sistema dell'istituto di cui si
discute. Contribuisce, anzi, a rafforzare tale convincimento
l'ulteriore, non meno necessaria, considerazione dei rapporti
intercorrenti tra la liberazione anticipata e le altre misure
alternative alla detenzione (in special modo, la semilibertà), per la
prima volta previste dalla stessa legge n. 354 del 1975, in un sistema
dai cui intenti di organicità non si può ovviamente prescindere.
4. - La ratio ispiratrice della liberazione anticipata emerge
direttamente dal dettato stesso dell'art. 54, primo comma, della legge
n. 354 del 1975, nella parte che individua i criteri per la riduzione
della pena. Si tratta di un beneficio che, nel perseguire "un più
efficace reinserimento" del condannato a pena detentiva "nella
società", richiede quale presupposto per la sua concessione che il
condannato "abbia dato prova di partecipazione all'opera di
rieducazione". Perché si possa valutare in concreto se il condannato
abbia effettivamente dato prova di tale partecipazione, il legislatore
ritiene indispensabile il riferimento ad un periodo di tempo avente una
certa consistenza: periodo determinato, appunto, nella misura di almeno
un semestre.
Prima ancora di qualsiasi considerazione sulla coerenza o meno di un
tale limite, sarebbe facile dedurre dall'esigenza appena evidenziata
l'incoerenza del criterio di mera proporzionalità prospettato
dall'ordinanza di rimessione: infatti, di fronte a pene brevissime (la
reclusione parte da un minimo di quindici giorni, l'arresto da un
minimo di cinque), questa proporzionalità, frazionando la riduzione di
venti giorni per semestre secondo il parametro di un giorno ogni nove
di detenzione, finirebbe con il prescindere da un'effettiva verifica
della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.
Quanto al limite di sei mesi, si potrebbero richiamare le numerose
sentenze della Corte di cassazione che dalla necessità di un congruo
termine di osservazione hanno tratto l'ulteriore conseguenza che il
giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione
dovrebbe essere unitario proprio per usufruire della maggiore
estensione di tempo possibile ai fini di un'appropriata decisione
sull'istanza di liberazione anticipata. Ma il fatto che tale tesi abbia
suscitato e susciti forti dissensi e che, comunque, essa venga
enunciata con riferimento a periodi di detenzione plurisemestrali,
lontani, quindi, dalla situazione in oggetto, induce questa Corte a
soffermarsi, piuttosto, sul non contestabile rilievo che un periodo
minimo di sei mesi trascorso in detenzione è di consistenza tale da
dare credibilità al comportamento avuto dal condannato nel corso della
detenzione stessa.
5. - A scongiurare l'impressione che, pur a tutto concedere sotto
il profilo dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione
dell'istituto, il trattamento riservato ai condannati a pene detentive
non superiori a sei mesi sarebbe comunque deteriore rispetto a quello
dei condannati a pene più gravi, consentendosi ai secondi e non ai
primi di usufruire di un beneficio di tangibile portata (non per nulla
il giudice a quo si sofferma sulla virtuale equiparazione che si
verrebbe a determinare tra un condannato a sei mesi ed un condannato a
sei mesi più venti giorni cui sia stata concessa la liberazione
anticipata), contribuisce in modo decisivo una visione non settoriale,
ma globale, del capitolo dedicato dall'ordinamento penitenziario alle
misure alternative alla detenzione.
Contrario a qualsiasi forma di generalizzazione, anche per coerenza
alla logica del trattamento individualizzato, scelto come base del
sistema, il legislatore del 1975, nel regolare le misure alternative
alla detenzione, opera non una, ma parecchie distinzioni a seconda
dell'entità delle pene inflitte. I condannati a pene detentive non
superiori a sei mesi, esclusi dalla liberazione anticipata, trovano
specifica, apposita considerazione, così da veder controbilanciata
quell'esclusione, nell'art. 50, primo comma, della legge n. 354 del
1975, che prevede l'ammissione facoltativa alla semilibertà in
relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, sempreché,
non sia disposto per essi l'ancor più favorevole regime
dell'affidamento in prova al servizio sociale, peraltro sempre
possibile quando la pena non superi i due anni e sei mesi ovvero i tre
anni per i minori degli anni ventuno e gli ultrasettantenni.
In un'ottica similare, le pene detentive brevi fruiscono ora anche
della possibilità che al loro posto il giudice applichi una sanzione
sostitutiva, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Più
specificamente, una pena detentiva che rientri "entro il limite di sei
mesi" può essere sostituita con la semidetenzione; una pena detentiva
che rientri "entro il limite di tre mesi" può essere sostituita anche
con la libertà controllata; una pena detentiva che rientri "entro il
limite di un mese" può essere altresì sostituita con la pena
pecuniaria della specie corrispondente.
Se ne può concludere che, prima ancora e più ancora di
prospettarsi la possibilità di una liberazione anticipata,
l'ordinamento tende a sottrarre alla detenzione in senso tradizionale
chi sia stato condannato ad una pena detentiva che non superi i sei
mesi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Sezione
di sorveglianza di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte