Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, commi

ottavo e nono, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani), come novellato dall'art. 1 del

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di

contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello

di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio

1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1989 dal

Pretore di Monza - Sezione distaccata di Desio - nel procedimento

civile vertente tra Crippa Giosué e Arosio Ernestino, iscritta al n.

530 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Monza, Sezione distaccata di Desio, nel

giudizio vertente tra Crippa Giosué e Arosio Ernestino, con

ordinanza del 20 settembre 1989 (R.O. n. 530 del 1989), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come novellato dall'art. 1

del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui

prevede due criteri alternativi di computo della indennità dovuta al

conduttore per la perdita dell'avviamento commerciale in caso di

cessazione del contratto di locazione, a seconda che il conduttore

offra, oppure no, un nuovo canone per la prosecuzione della

locazione;

che, a parere del giudice remittente, sarebbe leso l'art. 3

della Costituzione in quanto si disciplinerebbero in modo diverso due

situazioni ugualmente pregiudizievoli, si trascurerebbe ogni

valutazione comparativa delle condizioni economiche del conduttore e

del locatore e si consentirebbe che, in mancanza di elementi

discriminatori, categorie di conduttori economicamente più forti si

arricchiscano ai danni di categorie di locatori economicamente più

deboli;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per l'infondatezza della questione;

Considerato che il legislatore, con l'indennità in esame, ha

inteso compensare il conduttore della perdita che subisce per la

cessazione dell'avviamento commerciale che a lui fa capo, mentre il

locatore realizza un arricchimento per effetto dell'incremento di

valore incorporatosi nell'immobile a causa e per effetto

dell'attività ivi svolta dal conduttore;

che i criteri apprestati dal legislatore per la determinazione

della detta indennità tengono conto delle situazioni che normalmente

si verificano nel campo delle locazioni di immobili adibiti ad uso

diverso da abitazione;

che le scelte operate non sono sindacabili nel giudizio di

costituzionalità in quanto non sono affette da palese

irrazionalità;

che, comunque, le situazioni poste a raffronto dal giudice

remittente non sono affatto omogenee poiché il conduttore il quale,

interessato al mantenimento del rapporto offre un canone locativo

maggiorato, versa in situazione diversa da quello che non formula

alcuna offerta al termine del contratto;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono comma, della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre

1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di

immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito,

con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Monza,

Sezione distaccata di Desio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 7

marzo 1990;

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte