Sentenza n. 137/1993
Altra decisione · depositata il 01/04/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
citata
- art. 1legge 415/1992
- art. 4legge 488/1992
- art. 1legge 488/1992
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 1Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 3Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 4Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 5Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 6Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 7Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 8Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 16legge cost. 1/1953
- art. 17legge cost. 1/1953
- art. 18legge cost. 1/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), nonché
degli artt. 1, commi 1, 1- bis e 5 del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n.
64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive),
nonché, infine, dell'art. 4 della legge 19 dicembre 1992 n. 488,
limitatamente alle parole: "ferme restando le autorizzazioni di spesa
di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64 e
l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art.
17, commi 1 e 10, della legge medesima", iscritto al n. 57 del
registro referendum;
Vista l'ordinanza del 16 marzo 1993 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
riformulato il quesito relativo alla richiesta di referendum
sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, già dichiarata
legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Beniamino Caravita di
Toritto per i presentatori Calderisi Giuseppe, Lavaggi Ottavio e
Negri Giovanni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza n. 31 del 1993 questa Corte ha dichiarato
ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo
1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno), dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione;
2. - Nel corso del giudizio di ammissibilità - come già rilevato
nella predetta sentenza - veniva pubblicata la legge 19 dicembre
1992, n. 488 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415), la quale ha, fra l'altro, abrogato, con
decorrenza 1° maggio 1993, le medesime norme indicate nella richiesta
referendaria.
L'incidenza della nuova normativa sul procedimento referendario è
stata esaminata dall'Ufficio centrale per il referendum, il quale, -
con ordinanza del 16 marzo 1993 depositata il 23 successivo -,
premesso che già il dato temporale dell'abrogazione delle suindicate
norme con effetto dal 1° maggio 1993 esclude che il referendum
fissato per il 18 aprile non possa più avere corso, ha esteso il
quesito referendario all'art. 1, commi 1, 1- bis e 5 del decreto-legge n. 415 del 1992, come convertito, con modificazioni, con la
legge n. 488 del 1992 e all'art. 4 di quest'ultima legge,
limitatamente alle parole "ferme restando le autorizzazioni di spesa
di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986 n. 64 e
l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art.
17, commi 1 e 10 della legge medesima".
Ad avviso dell'Ufficio centrale le suindicate disposizioni, al di
là del previsto passaggio dall'intervento straordinario nel
Mezzogiorno ad una forma di intervento ordinario per tutte le aree
economicamente depresse nel territorio nazionale, realizzano la
sostanziale prosecuzione dell'intervento straordinario anche per il
periodo successivo al 1° maggio 1993; di qui l'estensione del quesito
referendario.
3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 31 marzo
1993 per la conseguente decisione in ordine all'ammissibilità della
richiesta, così come modificata, dandone regolare comunicazione.
Con memoria depositata in data 29 marzo 1993, i presentatori
Calderisi, Lavaggi e Negri hanno chiesto che questa Corte dichiari
ammissibile la richiesta di referendum sul quesito così come
modificato dall'Ufficio centrale.
Dopo aver ricordato la sentenza di questa Corte n. 31 del 1993,
che ha ammesso la originaria richiesta referendaria, e sintetizzato
l'ordinanza del 16 marzo 1993 dell'Ufficio centrale, la difesa dei
presentatori osserva che le nuove disposizioni individuate
dall'Ufficio centrale sono strettamente collegate a quelle del
quesito originario, per cui ne rimane unitaria la matrice razionale
ed identico l'oggetto materiale. Non vi sarebbero, pertanto, ragioni
perché la Corte non debba confermare il giudizio di ammissibilità
già compiuto con la citata sentenza n. 31 del 1993.
4. - Nella camera di consiglio del 31 marzo 1993, gli avvocati
Massimo Severo Giannini e Beniamino Caravita di Toritto per i
suindicati presentatori hanno insistito per l'ammissibilità della
richiesta di referendum, così come modificata dall'Ufficio centrale. Considerato in diritto
1. - Come esposto in narrativa, con la sentenza n. 31 del 1993
questa Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17
e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, rilevando che il quesito
referendario coinvolge un complesso normativo riconducibile ad una
matrice razionalmente unitaria e possiede quindi i necessari
requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità, in quanto mira
essenzialmente alla soppressione dell'intervento straordinario, così
come disciplinato dalla legge in esame, e degli organismi preposti
alla sua attuazione. Si è, inoltre, ritenuto che non ricorresse
alcuna delle altre cause ostative all'ammissibilità previste
espressamente nell'art. 75, secondo comma, della Costituzione o
desumibili dall'ordinamento costituzionale.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, l'Ufficio centrale per il
referendum costituito presso la Corte di cassazione ha esteso il
quesito referendario ad alcune norme del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488.
In particolare, il quesito è stato esteso:
all'art. 1, primo comma, del detto decreto in quanto
sostanzialmente ripristina la dotazione finanziaria per l'intervento
straordinario nel Mezzogiorno "in attesa della trasformazione
dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una
gestione ordinaria";
all'art. 1, comma 1- bis, del decreto medesimo, in quanto reca
un ulteriore stanziamento per l'anno 1994 per gli interventi previsti
dal decreto-legge n. 786 del 1985, convertito in legge 28 febbraio
1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo
sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;
all'art. 1, comma quinto, del decreto medesimo, in quanto affida
ancora all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
il compito di provvedere alle erogazioni relative ai programmi
cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea;
all'art. 4 inserito dalla legge di conversione n. 488 del 1992
nella parte in cui fa salve dalla soppressione (prevista con
decorrenza 1° maggio 1993 nel medesimo art. 4) le autorizzazioni di
spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 64 del 1986 e
l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art.
17, commi 1 e 10, della legge medesima.
2. - La richiesta, così come modificata dalla menzionata
ordinanza dell'Ufficio centrale, deve essere ammessa.
Invero, il quesito referendario, pur dopo la estensione apportata
dall'Ufficio centrale, mantiene quella matrice razionalmente
unitaria, già da questa Corte riconosciuta alla originaria richiesta
nella citata sentenza n. 31 del 1993, e conserva i necessari
requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità.
Né è dato riscontrare alcun'altra ragione d'inammissibilità
prevista espressamente dall'art. 75 della Costituzione o desumibile
dall'ordinamento costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come
modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il
referendum del 16 marzo 1993, per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64
(Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno),
nonché degli artt. 1, commi 1, 1- bis e 5 del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni con legge 19
dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge
1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle
attività produttive), nonché, infine, dell'art. 4 della legge 19
dicembre 1992 n. 488, limitatamente alle parole: "ferme restando le
autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1°
marzo 1986, n. 64 e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle
norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte