Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 554, primo

comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 giugno 1994 dal Pretore di Arezzo -

Sezione distaccata di Sansepolcro nel procedimento penale a carico di

Rossi Leandro, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 16 giugno 1994 dal Pretore di Arezzo -

Sezione distaccata di Cortona nel procedimento penale a carico di

Roggi Alberto, iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto il Pretore di

Arezzo, nell'un caso quale giudice presso la Sezione distaccata di

Sansepolcro e nell'altro di Cortona, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 554, primo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui consente al pubblico ministero

di emettere il decreto di citazione a giudizio senza compiere alcuna

indagine e senza prima "sentire" l'indagato;

che a tal proposito il giudice a quo rileva come il "fenomeno"

della totale carenza di indagini abbia finito per assumere le

caratteristiche di una prassi costantemente seguita presso gli uffici

del pubblico ministero, e da ciò deriverebbero, a parere del

rimettente, "conseguenze gravi e negative", fra le quali il notevole

incremento dei processi, con conseguente allungamento dei tempi di

celebrazione e connessi rischi di prescrizione dei reati, la

diminuita possibilità per l'imputato di difendersi efficacemente, la

possibilità che l'esercizio dell'azione penale sia fondata

"sull'arbitrio e persegua scopi anomali" e la necessità per il

giudice del dibattimento di "svolgere indagini preliminari di

competenza degli organi di polizia giudiziaria e del pubblico

ministero";

che in rapporto a tale "grave smagliatura nel sistema

processuale penale", la disposizione oggetto di impugnativa verrebbe

così a porsi in contrasto:

a) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, consentendo

la norma la prassi censurata, non si assicura alla persona indagata

il diritto "di difendersi entro un lasso di tempo ragionevole" e tale

diritto verrebbe ad essere "addirittura eliminato alla radice nello

stato e nella fase delle indagini";

b) con l'art. 3 della Costituzione, sia perché - nei casi in

cui il rinvio a giudizio si fonda su denuncia privata - si dà

credito solo ad una delle parti che hanno interesse nella vicenda,

sia perché è maggiormente garantita la posizione di chi viene

rinviato a giudizio davanti al tribunale;

c) con l'art. 112 della Costituzione, perché l'esercizio

della azione penale viene ad essere di fatto "delegato al privato";

e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le ordinanze sottopongono all'esame della Corte

l'identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno

riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che il giudice a quo, dopo aver denunciato come "prassi

costante" l'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte

del pubblico ministero senza aver compiuto alcuna indagine e senza

aver interrogato l'imputato, deduce l'illegittimità costituzionale

dell'art. 554, primo comma, del codice di procedura penale, proprio

nella parte in cui "autorizza" il pubblico ministero a serbare una

simile condotta che, a parere del rimettente, è idonea a generare

effetti lesivi dei principî sanciti dagli artt. 3, 24 e 112 della

Costituzione;

che le prospettazioni svolte dal giudice a quo in punto di fatto

indubbiamente riflettono una problematica fortemente avvertita,

essendo stato in più sedi e da più parti rilevato come l'impronta

di accentuata semplificazione che il legislatore aveva inteso

imprimere al rito pretorile si saldasse intimamente, per un verso, ad

una rapida celebrazione della fase dibattimentale e, per l'altro,

all'adeguata funzione di filtro che avrebbe dovuto svolgere

l'auspicato massiccio ricorso ai procedimenti alternativi, sicché,

risultando nella pratica spesso vanificati entrambi gli obiettivi, ha

finito per entrare in crisi la coerenza stessa del modello

processuale, con l'ovvia conseguenza di produrre risultati non di

rado insoddisfacenti sul piano della tutela sostanziale dei valori

coinvolti;

che peraltro, e pur dovendosi auspicare una rimeditazione

legislativa che porti globalmente a soluzione i non pochi problemi

offerti dalla pratica, le censure del giudice a quo si rivelano

infondate, non essendo da un lato generalizzabile ad ogni ipotesi

l'esigenza di compiere specifici atti di indagine (si pensi, ad

esempio, alla notitia criminis su base documentale), né, sotto altro

profilo, può ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione

dell'indagato, iscrivendosi la stessa in una fase che per definizione

precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione della

imputazione, essenziali per consentire appieno un efficace e concreto

esercizio del diritto di difesa;

che del pari nessuna violazione subisce il principio di

uguaglianza sotto entrambi i profili denunciati, giacché non sono

fra loro comparabili situazioni soggettive eterogenee, quali sono

quelle della parte offesa e dell'indagato, mentre le diversità che

caratterizzano il rito pretorile rispetto a quello previsto per i

reati di competenza del tribunale sono state in più occasioni

ritenute conformi all'invocato parametro (v., da ultimo, ordinanza n.

22/1995), essendo le stesse in linea con il criterio di massima

semplificazione che il legislatore delegante ha enunciato per

connotare proprio quel tipo di procedimento;

che del tutto inconferente appare il richiamo all'art. 112 della

Costituzione, in quanto ancorché sulla base di una denuncia da parte

di privati, la scelta se esercitare o meno l'azione penale spetta

comunque e sempre al pubblico ministero;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, primo comma,

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.

3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Pretore di Arezzo

- Sezioni distaccate di Sansepolcro e di Cortona, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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