Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 181, primo

comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 4,

comma 1-bis del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi

urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della

legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo),

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo

civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,

n. 353, relativa al medesimo processo), promosso con ordinanza emessa

il 1 febbraio 2000 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile

vertente tra Olimpia s.r.l. e Alessandra s.a.s., iscritta al n. 608

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica 1ª serie speciale, n. 44 dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 1

febbraio 2000 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 181, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo

modificato dall'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge 18 ottobre

1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla

disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa

al medesimo processo), convertito con modificazioni dalla legge

20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti

sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge

26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), per

violazione dell'art. 111 della Costituzione, così come modificato

dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;

che il giudice rimettente è investito della trattazione di

una causa nella quale le parti costituite non sono comparse alla

prima udienza, con la conseguente necessità, secondo la disposizione

impugnata, di fissare una nuova udienza della quale il cancelliere

deve dare comunicazione alle parti;

che il giudice a quo, ricordate le ordinanze n. 7 e n. 107

del 1997 con le quali la Corte ha dichiarato manifestamente infondate

analoghe questioni di legittimità costituzionale della stessa

disposizione di legge, allora sollevate in riferimento agli art. 3,

24 e 97 Cost., osserva che la nuova disposizione costituzionale non

può avere un valore del tutto pleonastico, ripetitivo di un

principio già contenuto implicitamente nell'art. 24 Cost., dal

momento che essa ha introdotto un nuovo parametro di legittimità

costituzionale delle leggi processuali, che devono essere idonee a

perseguire il fine della ragionevole durata di ogni processo;

che, secondo il giudice a quo, la mancata comparizione delle

parti, comportando la fissazione di una nuova udienza, crea "effetti

distorti" tra cui il non trascurabile effetto di prolungare i tempi

del singolo processo, producendo un numero rilevante di processi

destinati alla successiva cancellazione della causa dal ruolo,

epilogo che il più delle volte discende da soluzioni stragiudiziali

raggiunte dalle parti;

che il giudice a quo, richiamate le statistiche ufficiali del

Ministero della giustizia dalle quali si ricava che solo un numero

esiguo di cause vengono definite con sentenza, rileva che tale dato

conferma che spesso i giudici fissano un'udienza al solo scopo di

prendere atto, attraverso il provvedimento di cancellazione, che le

parti sono addivenute ad una definizione stragiudiziale della lite;

che secondo il giudice a quo, una tale massa di cause che

"gira a vuoto" sui ruoli dei giudici - anche in considerazione del

fatto che è non infrequente il caso in cui le comunicazioni di

cancelleria non vanno a buon fine e devono essere reiterate -

determina un rallentamento delle altre cause la cui trattazione viene

dilazionata, mentre l'eliminazione dal carico di lavoro degli

ausiliari del giudice degli avvisi di fissazione della nuova udienza

e l'anticipata cancellazione delle cause consentirebbe una maggior

concentrazione delle risorse disponibili in attività più utili per

il perseguimento della ragionevole durata dei processi;

che, come rileva ancora il giudice a quo, mentre prima

dell'introduzione del principio costituzionale della ragionevole

durata il legislatore godeva di ampia discrezionalità nella scelta

delle norme processuali, dopo la novella la scelta legislativa

risulta vincolata e costituzionalmente orientata all'adozione di

strumenti che non solo non ritardino la conclusione di ogni singolo

processo, ma valgano ad accelerare per quanto possibile "la

conclusione di tutti i processi";

che, sempre come osserva il rimettente, la scelta del

legislatore non appare frutto del bilanciamento della durata

ragionevole con altri interessi di rango costituzionale, in

particolare col diritto di difesa delle parti che potrebbe risultare

compresso ove si prevedesse la cancellazione automatica della causa

dal ruolo anche qualora ricorrano ipotesi di caso fortuito o

forza maggiore, dal momento che il rischio per la parte è costituito

invece dalla propria mancata comparizione nonostante la comparizione

della controparte, ipotesi nella quale non è previsto alcun

differimento dell'udienza né alcun avviso, ed in ogni caso dalla

possibilità di riassumere la causa nel congruo termine di un anno;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità

costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;

che l'Avvocatura, dopo aver ricordato che la disposizione

impugnata ha la finalità di evitare che assenze casuali alle udienze

implichino l'adozione di provvedimenti (la cancellazione della causa

dal ruolo) forieri di gravosi oneri per le parti, osserva che la

disciplina in essere non confligge col principio della ragionevole

durata, anche perché la nuova udienza dovrebbe, di regola, importare

un prolungamento della durata del processo di soli quindici giorni,

secondo l'art. 81 disp. att. cod. proc. civ;

che, come rileva ancora l'Avvocatura, il rimettente ha posto

a base dell'ordinanza considerazioni attinenti alla gestione delle

risorse umane e materiali della giustizia, profili di ordine

organizzativo rimessi alla discrezionalità del legislatore ed

estranei alla garanzia di cui all'art. 111 Cost.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 181 del codice procedura civile, come

modificato dall'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge 18 ottobre

1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla

disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa

al medesimo processo), convertito, con modificazioni, dalla legge

20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti

sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge

26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte

in cui prevede che, se nessuna delle parti compare alla prima

udienza, il giudice deve fissare una nuova udienza della quale va

data comunicazione alle parti costituite e che il giudice dispone la

cancellazione della causa dal ruolo solo se nessuna delle parti

compare alla nuova udienza;

che secondo il rimettente la disposizione viola l'art. 111

della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del

giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), perché la

disposizione non assicura la ragionevole durata del singolo processo

e dei processi civili in genere;

che questa Corte ha già esaminato altre questioni di

legittimità costituzionale della stessa norma oggi impugnata

sollevate in relazione al diverso parametro di cui all'art. 97 Cost.,

ritenendole manifestamente infondate poiché "il legislatore, nel

regolare il funzionamento del processo, dispone della più ampia

discrezionalità, sicché le scelte concretamente compiute sono

sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli" e che "i

lamentati inconvenienti di fatto derivanti dall'applicazione di norme

non possono costituire unico fondamento di questioni di legittimità

costituzionale" (ordinanza n. 7 del 1997);

che, successivamente, la questione è stata riproposta in

riferimento all'art. 111 della Costituzione nel testo novellato, ma

questa Corte ordinanza n. 32 del 2001 ha ritenuto "che l'introduzione

nella Costituzione del nuovo testo dell'art. 111 non produce

modifiche all'orientamento di questa Corte sul punto, dal momento che

l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi

deve tendere ad una durata degli stessi che sia, appunto, ragionevole

in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia,

primo fra tutti il diritto delle parti di agire e difendersi in

giudizio garantito dall'art. 24 Cost." ;

che il legislatore deve quindi ritenersi in possesso di

un'ampia discrezionalità correttamente esercitata e che gli altri

problemi prospettati dal giudice a quo riguardano profili meramente

organizzativi della giustizia e non coinvolgono principi di

legittimità costituzionale;

che perciò la questione sollevata è manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 181 del codice di procedura

civile, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge

18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e

sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,

relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre

1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul

processo civile e sulla disciplina transitoria della legge

26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), sollevata

in riferimento all'art. 111 della Costituzione dal giudice istruttore

presso il tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte