Sentenza n. 138/1971
Altra decisione · depositata il 22/06/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 27 novembre 1970, depositato in cancelleria il
4 dicembre successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1970,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 4 agosto 1970
con la quale il Ministero delle finanze ha negato che spettino alla
Regione le tasse automobilistiche per i veicoli immatricolati in
Sicilia, riscosse dal 1 giugno 1947 al 31 dicembre 1965.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1971 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Pietro Virga, per la
Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 26 novembre 1970, notificato il 27 novembre
1970, il Presidente della Regione siciliana ha chiesto la risoluzione
del conflitto di attribuzione fra la Regione e lo Stato sorto per
effetto della nota del 4 agosto 1970, diretta all'assessorato regionale
per le finanze e da questo trasmessa alla presidenza il successivo 1
ottobre, con la quale il Ministero delle finanze ha negato che spettino
alla Regione le tasse automobilistiche per i veicoli immatricolati in
Sicilia, riscosse dal 1 giugno 1947 al 31 dicembre 1965.
Dopo aver ricordato che la materia è stata regolata, ma con
effetto non retroattivo, dalle norme di attuazione emanate con d.P.R.
26 luglio 1965, n. 1074, in forza delle quali le predette tasse sono
state riconosciute di spettanza regionale, il ricorrente osserva che
per quanto riguarda il regime giuridico relativo alle tasse
automobilistiche riscosse negli esercizi anteriori al 1966 occorre far
capo al d.l. 12 aprile 1948, n. 507, che assegnò alla Regione le
entrate elencate nel bilancio regionale di previsione del 1947-48. Ciò
precisato, la Regione contesta la fondatezza dell'atteggiamento
negativo che lo Stato ha assunto sul presupposto che il tributo de quo
non figurerebbe fra le entrate previste nel suddetto bilancio e rileva
che un'attenta lettura sia di questo che del quadro di classificazione
delle entrate che lo integrava deve indurre a ben diversa conclusione.
Ed infatti - prosegue il ricorso - dal confronto fra lo schema del
bilancio statale e quello del bilancio regionale risulta che la
sottorubrica "tasse ed imposte indirette sugli affari", articolata in
27 capitoli nel primo, è nel secondo suddivisa in 15 capitoli, dei
quali l'ultimo (capitolo 32) è intitolato "tasse ed imposte indirette
sugli affari di qualsiasi natura non specificamente elencate", fra le
quali, secondo la usuale classificazione amministrativa, rientrano
appunto le tasse automobilistiche: e ciò trova conferma nel quadro di
classificazione delle entrate, nel quale, specificandosi in articoli il
generico cap. 32 del bilancio, si menzionano espressamente (artt. 4 e
5) le tasse automobilistiche nella stessa dizione usata nei capitoli 56
e 57 del bilancio statale.
Dopo aver sottolineato che il predetto quadro di classificazione
era ben noto alla commissione paritetica che compilò le norme poi
emanate col decreto del 1948 e che altri tributi, pur essi ricompresi
nel generico cap. 32, furono riconosciuti di spettanza regionale, il
ricorrente chiede che il provvedimento impugnato - emesso in violazione
dell'art. 36 dello Statuto ed in violazione e falsa applicazione
dell'art. 2 del d.l. 12 aprile 1948, n. 507, e degli artt. 2 e 11 del
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - venga annullato e che siano dichiarate
di spettanza della Regione le tasse automobilistiche relative al
periodo 1 giugno 1947-31 dicembre 1965.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in
giudizio con atto dell'Avvocatura generale dello Stato depositato il 17
dicembre 1970, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o
venga rigettato nel merito.
Per quanto riguarda l'eccezione preliminare, l'Avvocatura rileva
che, essendo il ricorso diretto a contestare non già la legittimazione
ad emanare la nota dalla quale il conflitto è sorto, ma il suo
contenuto, occorre accertare se in relazione a questo sia decorso il
termine perentorio fissato dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953. A
tal proposito, secondo la difesa dello Stato, sarebbe rilevante la
circostanza che già in un giudizio svoltosi innanzi all'Alta Corte per
la Regione siciliana, conclusosi con una decisione (n. 47 del 1951) che
riconobbe la competenza dello Stato in ordine alla riscossione delle
tasse automobilistiche e lasciò impregiudicata la questione della loro
spettanza, lo Stato sostenne la propria pretesa a ritenere tutto
l'ammontare del tributo, fondandola sul presupposto che questo, siccome
non elencato nel bilancio regionale 1947-48, non spettasse alla
Regione: sicché la nota del Ministero delle finanze ora impugnata non
è che ulteriore estrinsecazione di una volontà dello Stato già
manifestata in quella circostanza e poi costantemente confermata in
occasione delle ripetute richieste in proposito avanzate dalla Regione
negli anni successivi.
Nel merito l'Avvocatura, premesso che proprio la circostanza che il
decreto del 1965 ha attribuito alla Regione il tributo in esame
dimostra che questo non era di sua spettanza per il periodo anteriore,
sostiene che alla stessa conclusione si perviene anche se la questione
viene esaminata solo alla stregua della normativa provvisoria contenuta
nel decreto del 1948, il cui art. 2 deve essere interpretato tenendo
presente che l'art. 36 dello Statuto riserva alla Regione i tributi
"deliberati dalla medesima": l'allargamento di questa sfera di
spettanza ai tributi erariali deve trovare il suo fondamento in una
espressa previsione normativa omnicomprensiva, quale è quella
contenuta nell'art. 2 del decreto del 1965, ovvero in una indicazione
tassativa delle singole imposte, quale risulta dal rinvio alle entrate
previste nel bilancio 1947-48 operato dal decreto del 1948. E poiché
in quel bilancio le tasse automobilistiche non erano espressamente
previste, bisogna riconoscere - così conclude l'Avvocatura - che la
pretesa della Regione è infondata.
3. - Le tesi sostenute dallo Stato vengono contraddette dalla
Regione in un atto di deduzioni depositato il 22 aprile 1971.
All'eccezione di inammissibilità la difesa regionale replica, in
primo luogo, osservando che non può certo parlarsi di una acquiescenza
derivante da un giudizio svoltosi nel 1951 innanzi all'Alta Corte, nel
quale si controverteva intorno alla legittimazione dello Stato a
disporre in materia di riscossione delle tasse automobilistiche e che
si concluse con una sentenza che espressamente fece salva la questione
concernente la spettanza di siffatti tributi. In secondo luogo,
l'eccezione di inammissibilità, infondata anche se andasse valutata
alla stregua dei principi che regolano l'ordinario processo
amministrativo (manca un precedente atto amministrativo che avrebbe
dovuto essere impugnato e la nota ministeriale ora impugnata dovrebbe
comunque essere considerata come un atto nuovo perché emanato a
seguito di nuove valutazioni), è a maggior ragione da giudicare
infondata se si tien presente che nei giudizi costituzionali, nei quali
non si controverte su interessi legittimi ma su potestà o diritti
costituzionalmente garantiti, non hanno rilievo istituti, quale quello
delle inammissibilità per acquiescenza o per il carattere confermativo
dell'atto, elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.
Nel merito la Regione contesta che dalla non retroattività del
decreto del 1965 si possa trarre la conseguenza che le entrate
riconosciute di spettanza regionale non fossero di pertinenza della
Regione anche per il periodo anteriore: poiché il detto decreto ha in
massima parte carattere ricognitivo, valida dovrebbe essere, invece,
l'opposta conclusione. Per quanto riguarda l'interpretazione del regime
provvisorio introdotto dal decreto del 1948 la difesa regionale
sviluppa e conferma le tesi già svolte nel ricorso.
4. - Nella discussione orale la difesa della Regione e l'Avvocatura
dello Stato hanno ampiamente illustrato le loro tesi ed hanno insistito
nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se la nota del 4 agosto 1970
(prot. 501871/70), con la quale il Ministero delle finanze ha affermato
che il gettito delle tasse automobilistiche relative agli autoveicoli
immatricolati in Sicilia e concernenti il periodo 1 giugno 1947-31
dicembre 1965 "resta definitivamente acquisito allo Stato", violi la
competenza della Regione siciliana in materia tributaria e debba essere
conseguentemente annullata.
2. - Secondo la tesi pregiudiziale sostenuta dall'Avvocatura dello
Stato, il ricorso del Presidente della Regione siciliana dovrebbe
essere dichiarato inammissibile, per decorso del termine perentorio
stabilito nell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in base alla
circostanza che la volontà dello Stato di trattenere il gettito
tributario in questione fu già inequivocabilmente manifestata nel 1951
in occasione di un giudizio svoltosi innanzi all'Alta Corte per la
Regione siciliana e venne poi confermata negli anni successivi in
relazione alle reiterate richieste avanzate dalla Regione.
L'eccezione è infondata. Nel valutare l'argomento principale
svolto dall'Avvocatura giova tener presente che con la decisione n. 47
del 1951 l'Alta Corte, dovendosi pronunziare sulla legittimità
costituzionale della legge 7 marzo 1951, n. 206 (che approvava la
convenzione fra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e l'Automobil
club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche), ritenne
che l'oggetto del giudizio dovesse esser considerato strettamente
limitato alla titolarità del potere di riscossione ed espressamente
fece salva la diversa questione concernente la spettanza del tributo.
Vero è che in quel giudizio la difesa dello Stato contrastò
l'impugnativa della Regione sostenendo in via principale che la
riscossione spettava allo Stato in quanto a questo spettavano le tasse
riscosse: ma questa circostanza appare del tutto ininfluente, giacché
l'enunciazione di una tesi difensiva non può esser ritenuta
equivalente all'"atto" imputabile allo Stato, nei confronti del quale
la Regione avrebbe potuto proporre un ricorso per conflitto di
attribuzione allo scopo di ottenerne la rimozione con pronuncia
giurisdizionale.
Quanto al successivo comportamento delle autorità statali, è
sufficiente la constatazione che non risulta che prima del
provvedimento ora impugnato l'Amministrazione finanziaria abbia
manifestato la volontà di trattenere definitivamente le tasse di cui
si discorre. In base agli atti esibiti risulta, al contrario, che solo
con la nota del 4 agosto 1970 il Ministero delle finanze, in risposta
alla lettera del 29 ottobre 1969 dell'assessore per le finanze e dopo
una specifica istruttoria (pareri della Ragioneria generale, della
Direzione generale dei servizi per la finanza locale e dell'Avvocatura
generale dello Stato, tutti espressamente ricordati nella nota), ha
negato che le tasse automobilistiche del periodo in contestazione
spettino alla Regione. Ed è decisivo, ai fini che qui interessano, il
fatto che la nota si chiuda esprimendo la determinazione che il
relativo gettito "resta definitivamente acquisito allo Stato": in tale
testuale conclusione è la prova che prima dell'atto dal quale è sorto
l'attuale conflitto lo Stato non aveva adottato alcun provvedimento
definitivo contro il quale la Regione potesse insorgere sollevando un
conflitto di attribuzione.
3. - Passando al merito del ricorso, si deve preliminarmente
escludere che per la decisione della presente controversia possano
trarsi validi argomenti dalla circostanza che per effetto del d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, e a decorrere dall'esercizio finanziario 1966, le
tasse automobilistiche relative agli autoveicoli immatricolati in
Sicilia spettano alla Regione, salva la percentuale destinata alle
provincie. Ed invero quel decreto, nel dettare le norme di attuazione
dello Statuto in materia finanziaria, ha espressamente statuito (art.
11) che solo a partire dall'esercizio 1966 abbia a cessare "di avere
effetto" l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507. Il
nuovo provvedimento legislativo, dunque, non ha effetto retroattivo
(cfr. sent. n. 2 del 1967), ma dalla sua non retroattività non si può
dedurre che le entrate da esso attribuite alla Regione non spettassero
a questa per il passato, ma solo che per gli esercizi finanziari fino a
tutto il 1965 i rapporti fra Stato e Regione continuano ad essere
disciplinati dalle disposizioni del decreto del 1948. È a queste,
dunque, che occorre far capo per decidere la questione in esame, la
quale, più precisamente, rende necessario accertare se l'art. 2, comma
secondo, di quel decreto legislativo - in forza del quale sono di
spettanza della Regione le "entrate elencate nel bilancio di previsione
predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48" - debba
essere interpretato, come sostiene la difesa regionale, nel senso che
esso attribuisse alla Regione anche tutte le tasse ed imposte indirette
(e fra queste le c.d. tasse automobilistiche, alle quali l'attuale
controversia è limitata) che, ancorché non specificamente menzionate
nel suddetto bilancio, erano tuttavia comprese nel generico capitolo
32, intitolato, appunto, "tasse ed imposte indirette sugli affari di
qualsiasi natura, non specificamente elencate", ed iscritto "per
memoria".
4. - Così precisata la questione da decidere, la Corte ritiene,
anzitutto, che in favore della tesi sostenuta dalla Regione non possa
invocarsi né il disposto dell'art. 36 dello Statuto né la circostanza
che le tasse automobilistiche risultano specificamente iscritte - artt.
4 e 5 del capitolo 32 - nel quadro di classificazione delle entrate
concernente il bilancio regionale 1947-48; così come ritiene che non
corrobori l'opposta tesi dello Stato il fatto che, come si è già
detto, il capitolo 32 di quel bilancio è iscritto "per memoria".
Per quanto riguarda il primo punto, è certamente vero che le
disposizioni di attuazione, sussistendo dubbi sul loro contenuto,
devono essere interpretate in un significato che sia coerente con la
norma costituzionale che esse mirano ad attuare. È altrettanto vero,
tuttavia, che l'art. 36 dello Statuto siciliano non attribuisce alla
Regione tutte le entrate erariali ad eccezione di quelle testualmente
riservate allo Stato, ma va interpretato - come questa Corte ha
accertato nella sua più recente giurisprudenza (sent. n. 146 del 1967;
cfr. anche sent. n. 47 del 1968) - nel senso che, indicati i proventi
che non possono essere attribuiti alla Regione (imposte di produzione,
entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto), si affida alle norme di
attuazione di stabilire, rispettato quel limite negativo, quali entrate
siano di spettanza della Regione, quali, invece, debbano restare allo
Stato. E perciò il regime provvisorio dettato dal decreto n. 507 del
1948 (e lo stesso è a dirsi del regime definitivo introdotto dal
d.P.R. n. 1074 del 1965) trova, certo, il suo fondamento nell'art. 36
dello Statuto, ma è espressione di una scelta discrezionale: sicché
nell'interpretazione del suo contenuto non si può tener conto di un
insussistente obbligo costituzionale dello Stato di assegnare alla
Regione, con le sole già richiamate eccezioni, tutti i proventi
erariali.
In secondo luogo, nessun rilievo può darsi, ai fini della
questione in esame, al modo in cui venne redatto ed articolato il c.d.
quadro di classificazione delle entrate relative al bilancio regionale
1947-48. Considerata la funzione che tale quadro svolge secondo la
legislazione sulla contabilità (artt. 220 e 226 del r.d. 23 maggio
1924, n. 827), e che è quella di assegnare le entrate alle diverse
amministrazioni con i conseguenti obblighi ricadenti su queste, si deve
recisamente escludere che esso costituisca parte integrante del
bilancio di previsione: e poiché solo alle entrate indicate in
quest'ultimo testualmente si riferisce l'art. 2 del decreto, il
contenuto del quadro di classificazione è irrilevante. Né vale
addurre, come fa la difesa regionale, che quel quadro era a conoscenza
della commissione paritetica che elaborò il provvedimento legislativo
del 1948, essendo agevole obiettare che, se così fosse, l'essersi il
legislatore riferito al bilancio di previsione e non anche al quadro di
classificazione dovrebbe essere assunto, invero, come indice di una
volontà di escludere quelle entrate che, non specificamente menzionate
nel primo, fossero invece elencate nel secondo.
Nessuna importanza, infine, può annettersi - questa volta in
funzione della tesi restrittiva sostenuta dallo Stato - alla
circostanza che il capitolo 32 fu iscritto "per memoria". Di tale
forma di iscrizione è a dirsi, ai fini che qui interessano, che essa
non esclude, di per sé, che il bilancio regionale prevedesse anche
entrate inerenti a tasse ed imposte indirette non specificamente
menzionate negli altri capitoli né che la Regione si proponesse di
farne proprio il gettito. Ma ciò, ovviamente, non incide sulla
soluzione dell'attuale controversia, che rende necessario accertare
quali tributi siano stati concretamente assegnati alla Regione dal
decreto legislativo del 1948.
5. - Dimostrata la non validità delle suddette argomentazioni,
valore decisivo deve essere riconosciuto alla formulazione del secondo
comma dell'art. 2 di tale decreto che, come si è detto, testualmente
assegna alla Regione "le entrate elencate nel bilancio di previsione
predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48".
Premesso, come la Corte ha più volte accertato (cfr. sentenze nn. 5
del 1958, 34 del 1961 e 2 del 1967), che tale statuizione ha valore non
meramente indicativo, ma tassativo, si deve rilevare che l'espressione
"entrate elencate" è già di per sé indizio notevole della volontà
della legge di far riferimento solo alle entrate nominativamente
indicate nel bilancio e non anche a quelle genericamente comprese nel
capitolo 32. Questo indizio acquista maggior consistenza se si tiene
presente che in siffatto capitolo le "tasse ed imposte indirette sugli
affari di qualsiasi natura" vengono qualificate come "non
specificamente elencate" negli altri capitoli e che identica
qualificazione vien fatta per le "imposte dirette di qualsiasi natura"
iscritte nel capitolo 17 a chiusura della voce concernente, appunto, le
imposte dirette.
È, dunque, lo stesso bilancio regionale che distingue fra "imposte
specificamente elencate" ed "imposte non specificamente elencate", ed
è quindi agevole dedurne che quando il decreto legislativo ha
attribuito alla Regione le "entrate elencate" ha inteso attribuirle le
prime, non anche le seconde.
Tale conclusione trova conferma nella considerazione che la tesi
della Regione, nonostante la limitazione dell'attuale controversia alle
sole tasse automobilistiche, presuppone che, nel periodo di vigenza del
regime provvisorio (1 giugno 1947 - 31 dicembre 1965), ad essa
spettassero tutte le tasse ed imposte indirette di qualsiasi natura e,
poiché ciò che varrebbe per il capitolo 32 dovrebbe egualmente valere
per il capitolo 17 relativo alle imposte dirette di qualsiasi natura,
bisognerebbe inevitabilmente interpretare il decreto n. 507 del 1948
nel senso dell'attribuzione alla Regione di tutte le entrate tributarie
erariali, con le sole, note eccezioni previste nell'art. 36 dello
Statuto. Ma se così fosse il riferimento al bilancio regionale 1947-48
resterebbe privo di ogni valore e la statuizione del decreto
legislativo, nonostante la sua formulazione nettamente differente,
verrebbe ricondotta a quella formula generica ed omnicomprensiva "tutte
le entrate tributarie erariali, dirette ed indirette" che è stata
invece adottata solo dal successivo d.P.R. n. 1074 del 1965. Di fronte
a questa assurda conseguenza, il fatto che il decreto n. 507 del 1948
si sia riferito alle entrate elencate nel bilancio regionale non può
essere inteso se non nel senso limitativo innanzi illustrato. E giova
aggiungere che quel riferimento acquista ancor più decisiva importanza
se si tien presente che la legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, aveva
considerato - nell'art. 3 - di spettanza della Regione tutti i tributi
e tutte le entrate dello Stato riscosse in Sicilia: se il legislatore
statale, successivamente a quella legge regionale e nel disciplinare la
stessa materia, ha usato una formula diversa, ciò vuol dire che
diversa è la disciplina che fu adottata - in via provvisoria, fino
all'emanazione delle norme definitive di attuazione - per regolare i
rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana.
E poiché, per le ragioni esposte, nessun dubbio residua sulla
esatta interpretazione dell'art. 2, comma secondo, del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 507, è irrilevante (ed è superfluo
disporre accertamenti in proposito) che lo Stato, secondo quanto assume
il ricorrente, non abbia contestato il diritto della Regione di
ritenere il gettito di imposte indirette o tasse ancorché queste non
fossero specificamente elencate nel bilancio di previsione 1947-48.
6. - Il ricorso del Presidente della Regione siciliana deve essere
pertanto respinto e si deve dichiarare che spettano allo Stato e non
alla Regione siciliana le tasse automobilistiche riscosse nel periodo 1
giugno 1947-31 dicembre 1965 per gli autoveicoli immatricolati in
Sicilia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge il ricorso del Presidente della Regione siciliana,
indicato in epigrafe;
dichiara che spettano allo Stato, per il periodo 1 giugno 1947-31
dicembre 1965, le tasse automobilistiche di circolazione relative agli
autoveicoli immatricolati in Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte