Sentenza n. 138/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 7/1972
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 5Costituzione
- art. 123Costituzione
- art. 17legge 281/1970
citata
- art. 2d.P.R. 7/1972
- art. 3d.P.R. 7/1972
- art. 4d.P.R. 7/1972
- art. 8d.P.R. 7/1972
- art. 117legge 281/1970
- art. 118legge 281/1970
- art. 3legge 281/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
secondo comma, lett. a e b, 2, primo, terzo e quarto comma, 3, 4, 8,
quarto comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 (trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di fiere e mercati e del relativo personale), promossi con
ricorsi proposti dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia,
notificati il 25 e 26 febbraio 1972, depositati in cancelleria,
rispettivamente, il 2, 3 e 4 marzo 1972 ed iscritti ai nn. 42, 44 e 45
del registro ricorsi 1972.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati Lorenzo Acquarone e Francesco Pulvirenti, per la
Regione Liguria, gli avvocati Francesco Galgano e Guido Viola, per la
Regione Emilia - Romagna, l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione
Puglia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Tre ricorsi, rispettivamente della Regione Liguria (24
febbraio 1972, n. 42), della Regione Emilia-Romagna (25 febbraio 1972,
n. 44) e della Regione Puglia (25 febbraio 1972, n. 45), hanno promosso
alcune questioni di legittimità costituzionale concernenti varie
disposizioni del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, che ha disciplinato il
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative in materia di fiere e mercati.
2. - La Regione ligure ha impugnato, per violazione della sfera di
competenza su "fiere e mercati" attribuitale dagli artt. 117 e 118
della Costituzione ed in riferimento, altresì, agli artt. 5, 76, 115,
123, 125 e 130 della Costituzione, le seguenti disposizioni del
predetto decreto legislativo:
a) l'art. 1, secondo comma, lett. a, nella parte in cui vengono
sottratte al trasferimento le fiere internazionali organizzate da enti
costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del r.d. 29 gennaio
1934, n. 454, per la gestione periodica di tali manifestazioni;
b) l'art. 2 che, attribuendo alle Regioni solo il potere di
promuovere il riconoscimento degli enti organizzatori di fiere
internazionali (potere, peraltro, non esclusivo) e di fiere nazionali,
esclude il trasferimento di tutti i poteri dello Stato inerenti ai due
tipi di enti, ponendosi - oltre tutto - in contrasto con lo stesso
disposto dell'art. 1, comma secondo, lett. a;
c) l'art. 3, terzo comma, che impone alla Regione di scegliere il
presidente degli enti costituiti per le fiere nazionali tra tre membri
del consiglio di amministrazione designati dal Presidente del Consiglio
dei ministri.
A fondamento dell'impugnativa la Regione deduce che dagli artt. 117
e 118 Cost., dall'VIII disp. trans. Cost. e dall'art. 17 della legge di
delegazione 16 maggio 1970, n. 281, risulta che i poteri dello Stato
avrebbero dovuto esser trasferiti per "settori organici di materie": la
stessa riserva delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, che
nella materia de qua trova puntuale regolamentazione negli artt. 6 ed 8
del decreto, non può in alcun modo esser realizzata sottraendo alle
Regioni un intero settore di loro competenza, senza con ciò violare e
le norme costituzionali che stabiliscono la sfera di attribuzioni
regionali e gli stessi criteri direttivi enunciati nella legge
delegante.
3. - Questioni analoghe sono state proposte dalla Regione
Emilia-Romagna. Partendo dal presupposto che viola gli articoli 117 e
118 Cost. e la stessa delega legislativa ogni atto legislativo dello
Stato che sottragga determinati settori della materia alle Regioni
ovvero realizzi le esigenze di carattere unitario mediante forme di
ingerenza dello Stato diverse dall'esercizio di funzioni di mero
indirizzo e coordinamento, la ricorrente denuncia l'illegittimità
costituzionale:
a) dell'art. 1, comma secondo, lett. a, nella parte in cui si
escludono dal trasferimento le funzioni inerenti alle fiere
internazionali organizzate dagli enti riconosciuti ai sensi del decreto
n. 454 del 1934;
b) dell'art. 1, comma secondo, lett. b, nella parte in cui esclude
il trasferimento delle funzioni che concernono esposizioni e mostre
internazionali ed universali;
c) dell'art. 2, comma primo (e, conseguentemente, commi terzo e
quarto), nella parte in cui riserva allo Stato il riconoscimento degli
enti costituiti per le fiere nazionali e internazionali;
d) dell'art. 3, nella parte in cui presuppone la designazione
statale di membri del consiglio di amministrazione (comma primo) e del
collegio dei revisori (comma secondo) negli enti per l'organizzazione
di fiere internazionali;
e) dell'art. 3, per quanto riguarda la riserva al Presidente del
Consiglio della designazione di membri del consiglio di amministrazione
(comma terzo) e la riserva al Ministro dell'industria di un componente
del collegio dei revisori (comma quarto) per gli enti organizzatori di
fiere nazionali;
f) dell'art. 4, relativamente alla riserva al Ministero del tesoro
della designazione di un componente del collegio dei revisori dei conti
negli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia
indicata nell'art. 1;
g) dell'art. 8, comma quarto, che riserva al Presidente del
Consiglio di emanare, su proposta del Ministro per l'industria, il
calendario delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed
internazionali (disposizione che risulterebbe, oltre tutto, in
contrasto con la previsione del secondo comma, secondo la quale
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento può esser
delegato al Presidente del Consiglio solo di volta in volta e per
affari particolari).
4. - Anche la Regione Puglia sostiene che alcune disposizioni del
decreto di trasferimento violano contemporaneamente e le norme
costituzionali relative alla sfera di attribuzioni regionali ed i
criteri direttivi della legge di delegazione. In particolare
l'esclusione di ogni competenza della Regione in materia di fiere
internazionali non si può giustificare né con l'esigenza di riserva
allo Stato delle funzioni di indirizzo e di coordinamento (soddisfatte
attraverso gli strumenti e le modalità previste nell'art. 8), né con
l'inerenza alle relazioni con gli stati esteri, salvaguardate dall'art.
6 che mantiene ferme le corrispondenti competenze statali: ne deriva
l'illegittimità dell'art. 1, comma secondo, lett. a, e, di
conseguenza, del primo e del terzo comma dell'art. 2, che sottraggono
alle Regioni ogni competenza in tema di riconoscimento degli enti
costituiti per le mostre, fiere ed esposizioni internazionali e
riducono il loro intervento ad una semplice facoltà di promozione,
nonché dei primi due commi dell'art. 3, che, limitando la
partecipazione regionale agli enti fieristici suddetti, escludono il
potere legislativo che alle Regioni spetta in forza delle norme
costituzionali. Lo stesso discorso, ad avviso della ricorrente, vale
per le fiere, mostre ed esposizioni di carattere nazionale, per le
quali, anzi, c'è contraddizione fra il trasferimento delle funzioni
amministrative, operato dall'art. 1, e l'esclusione della facoltà di
riconoscimento dei relativi enti (art. 2, primo comma).
Costituzionalmente illegittimi sarebbero, infine, gli ultimi due commi
dell'art. 3: manca di coerenza la norma che attribuisce al Ministro
per l'industria il potere di nominare un componente del collegio dei
revisori e particolarmente grave è la norma che impone nei consigli di
amministrazione la partecipazione di tre membri designati dal
Presidente del Consiglio, nell'ambito dei quali va scelto il presidente
dell'ente.
5. - Nei tre giudizi si è costituito - con atto del 15 marzo 1972
- il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la Corte respinga i ricorsi.
Premesso che il punto centrale delle impugnative promosse dalle
Regioni è costituito dall'esclusione dal trasferimento delle funzioni
in tema di fiere internazionali, organizzate dagli enti appositamente
riconosciuti ai sensi del r.d.l. n. 454 del 1934, l'Avvocatura osserva
che occorre distinguere fra fiere internazionali periodiche e fiere
organizzate una tantum ed è giustificato che per quelle della prima
categoria le funzioni restino allo Stato, giacché si tratta di materia
non rientrante nel concetto di "fiere e mercati" di cui all'art. 117
della Costituzione. La periodicità, infatti, pone problemi di
relazioni internazionali, valutari, di commercio internazionale e di
bilancia dei pagamenti, doganali, di tutela di brevetti e marchi, che
non possono non spettare allo Stato ed ai quali non si può far fronte
con la sola riserva della competenza statale sulle relazioni
internazionali fatta salva dall'art. 6 dell'impugnato decreto. Il
mancato trasferimento delle fiere internazionali qualificate risponde
peraltro allo stesso interesse delle Regioni, giacché viene eliminata
ogni pericolosa concorrenza e si realizza un coordinamento anche
temporale che trova il suo strumento nel calendario fieristico
demandato dall'art. 8 alla competenza del Presidente del Consiglio.
L'infondatezza della censura principale dimostra, secondo
l'Avvocatura, l'infondatezza anche delle censure accessorie concernenti
il riconoscimento degli enti organizzatori delle fiere internazionali e
la nomina dei loro organi di amministrazione e di revisione. Per quanto
riguarda, invece, l'impugnativa dell'art. 3 del decreto delegato nella
parte concernente l'inclusione obbligatoria di rappresentanti designati
dallo Stato negli organi degli enti organizzatori di fiere nazionali,
la legittimità delle disposizioni è dimostrata - così conclude la
difesa dello Stato - dalla circostanza che si tratta di manifestazioni
che travalicano l'ambito delle singole Regioni: le quali, peraltro,
conservano la competenza principale nell'iter delle destinazioni e
delle nomine.
6. - Le tre Regioni ricorrenti hanno replicato in rispettive
memorie alle tesi dello Stato ed hanno ulteriormente approfondito i
motivi esposti a sostegno dei ricorsi.
La difesa della Regione Liguria osserva che la periodicità di
alcune fiere internazionali non è un elemento idoneo a giustificare la
permanenza della competenza statale: si tratta pur sempre di fiere e si
rientra, quindi, nella materia assegnata alle Regioni dall'art. 117
della Costituzione. Mentre da un lato i problemi di carattere
internazionale vanno assolti attraverso i mezzi che l'ordinamento
predispone per garantire l'unità di indirizzo ed il coordinamento fra
le varie Regioni, assumono particolare rilievo i principi affermati da
questa Corte nella sentenza n. 39 del 1971: se il trasferimento era
imposto per "settori organici di materie", ogni funzione amministrativa
concernente le fiere avrebbe dovuto esser trasferita, non dovendosi
soddisfare le esigenze della unitarietà con il "ritaglio" di settori
di materie. A maggior ragione, perciò, è illegittima la conservazione
allo Stato della competenza a riconoscere gli enti organizzatori delle
fiere nazionali, che dà luogo ad un non consentito frazionamento di
materia, ed illegittima è l'ingerenza dello Stato nelle nomine degli
amministratori (oltre tutto contrastante anche con gli artt. 5 e 123
Cost., che rispettivamente garantiscono le autonomie degli enti locali
e riservano alle Regioni l'organizzazione interna dei loro uffici), non
giustificabile col carattere sovraregionale degli interessi coinvolti,
giacché le disposizioni in tema di indirizzo e di coordinamento,
contenute nell'art. 8 del decreto delegato, sono ben sufficienti alla
loro tutela.
La Regione Emilia-Romagna, dopo aver inquadrato le attuali
questioni in un'ampia visione della complessa problematica inerente al
trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni (visione nella
quale un ruolo preminente viene assegnato al nuovo contesto normativo
in cui tale trasferimento va valutato) ed aver rilevato che,
soprattutto alla luce dei criteri direttivi enunciati nella legge di
delegazione, ogni riserva allo Stato di settori delle materie indicate
nell'art. 117 Cost. è illegittima, procede ad un analitico esame delle
singole disposizioni impugnate, mette in evidenza che il decreto
delegato de quo trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative
riguardanti le fiere internazionali non periodiche: l'esclusione del
trasferimento delle fiere periodiche non si può giustificare, dunque,
con la problematica inerente al loro carattere internazionale, perché
questo è comune anche alle fiere non periodiche. Si tratta, quindi,
della ritenzione di un "settore di materia", non consentita né dalla
Costituzione né dalla legge delegante e non giustificata da quelle
esigenze di unità di indirizzo e di coordinamento alle quali si deve
far fronte con gli altri strumenti appositamente previsti
dall'ordinamento. Analogamente, non si giustifica l'esclusione dal
trasferimento delle funzioni riguardanti le esposizioni e mostre
internazionali ed universali: se sono state trasferite le esposizioni e
mostre nazionali, ciò significa che lo stesso legislatore delegato
muove dalla premessa che nella competenza attribuita alle Regioni
rientrano anche quelle di interesse ultraregionale. Anche in tema di
riconoscimento degli enti fieristici valgono analoghe considerazioni,
giacché dal decreto delegato risulta trasferita la materia inerente
agli enti interprovinciali, esclusa quella riguardante gli enti per le
fiere nazionali ed internazionali, ancora una volta realizzandosi una
non consentita ritenzione di un "settore di materia". Un'illegittimità
conseguenziale colpisce gli artt. 3 e 4 ed illegittima è la riserva al
Presidente del Consiglio di emanare su proposta del Ministro per
l'industria il calendario fieristico nazionale ed internazionale (art.
8, quarto comma): si tratta, infatti, di un potere che, collocandosi
all'interno della funzione di indirizzo e di coordinamento, dovrebbe
essere esercitato, come il decreto delegato prevede in via generale,
mediante deliberazione del Consiglio dei ministri.
La difesa della Regione Puglia osserva che la "periodicità" non
può giustificare la riserva allo Stato delle fiere internazionali
organizzate da enti riconosciuti ai sensi del decreto del 1934: se
nell'ambito della materia "fiere e mercati" fosse lecito e ragionevole
discriminare quelle periodiche da quelle occasionali, la "periodicità"
dovrebbe essere assunta a criterio di discriminazione anche delle fiere
nazionali, interprovinciali e così via. Se, invece, si vuol far leva
sul carattere internazionale, non regge la distinzione basata sulla
periodicità od occasionalità, né, d'altra parte, si può sostenere
che l'esercizio delle funzioni amministrative da parte delle Regioni
inciderebbe sull'osservanza delle leggi statali in tema di valute,
dogane, ecc., ovvero sulle relazioni internazionali, salvaguardate
dagli artt. 6 e 8 dello stesso decreto delegato con disposizioni che
resterebbero integre ed applicabili anche se le norme impugnate dalla
Regione venissero dichiarate illegittime. Alla violazione degli artt.
117 e 118 Cost. si accompagna - così prosegue la Regione - l'ancor
più evidente violazione dell'art. 76 Cost., giacché la legge
delegante ha riservato allo Stato solo una funzione di indirizzo e di
coordinamento, che non può certo estrinsecarsi né nella sostituzione
del soggetto al quale l'attività da indirizzare e coordinare
istituzionalmente compete né nella pesante interferenza statale nella
composizione degli organi di amministrazione e di controllo degli enti
organizzatori di fiere nazionali ed internazionali.
7. - Nella discussione orale i difensori delle tre Regioni
ricorrenti e l'Avvocatura generale dello Stato hanno ampiamente
illustrato le rispettive tesi. Considerato in diritto :
1. - I tre ricorsi indicati in epigrafe propongono questioni in
gran parte identiche e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente
discussi nell'udienza pubblica, possono essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - Le questioni portate all'esame della Corte hanno ad oggetto
alcune disposizioni del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, dalle quali
risulta che non tutte le funzioni inerenti alle "fiere" ed ai "mercati"
sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario. In particolare,
le censure riguardano la riserva allo Stato della competenza relativa
alle fiere internazionali organizzate da enti riconosciuti ai sensi
dell'art. 2 del r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454 (art. 1, comma secondo,
lett. a), alle esposizioni e mostre a carattere internazionale od
universale (art. 1, comma secondo, lett. b) ed al riconoscimento degli
enti organizzatori di fiere nazionali ed internazionali (art. 2, commi
primo, terzo e quarto); la limitazione dei poteri regionali inerenti
agli enti organizzatori di fiere internazionali alla sola designazione
di due componenti dei consigli di amministrazione (art. 3, comma primo)
e l'ingerenza dello Stato negli enti organizzatori delle fiere
nazionali, realizzata col conferimento al Presidente del Consiglio del
potere di designare tre componenti del consiglio di amministrazione,
fra i quali la Regione è obbligata a scegliere il presidente, e con la
designazione da parte del Ministro per l'industria di un componente dei
collegi dei revisori dei conti (art. 3, commi terzo e quarto); il
potere del Ministro per il tesoro di nominare un componente del
collegio dei revisori negli enti operanti nella materia trasferita
(art. 4); il potere del Presidente del Consiglio di emanare il
calendario delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed
internazionali (art. 8, quarto comma).
In relazione a tali impugnative le Regioni Liguria, Emilia-Romagna
e Puglia sostengono che le indicate disposizioni sono in contrasto sia
con le norme costituzionali che alle Regioni attribuiscono la
competenza in materia di "fiere e mercati" (artt. 117, 118 e VIII disp.
fin. Cost., e, secondo l'assunto della Regione ligure, sotto alcuni
aspetti anche con gli artt. 5 e 123 Cost.) sia con la legge di
delegazione 16 maggio 1970, n. 281, e, conseguentemente, con l'art. 76
Cost.: dal complesso di queste norme di raffronto risulterebbe che
tutte le funzioni attinenti alla materia de qua andavano trasferite e
che lo Stato avrebbe dovuto a sé riservare non già competenze
puntuali su singoli settori, sibbene solo una funzione di indirizzo e
di coordinamento.
3. - La problematica sollevata dai ricorsi, ancorché articolata in
svariate denuncie di illegittimità costituzionale, deve essere
esaminata in modo unitario. La sua soluzione, infatti, dipende
strettamente dall'esatta individuazione dell'oggetto della materia
"fiere e mercati", assegnata dall'articolo 117 Cost. alla competenza
legislativa delle Regioni e, con perfetta corrispondenza, dal
successivo art. 118, primo comma, anche alla loro competenza
amministrativa: ond'è che la decisione del presente giudizio,
ancorché abbia ad oggetto immediato solo la titolarità di funzioni
amministrative, esige che sia definita, nella materia de qua, l'intera
sfera (legislativa ed amministrativa) delle attribuzioni regionali
costituzionalmente garantite, a tutela della quale le ricorrenti
agiscono.
Ciò posto, la Corte ritiene che molteplici ed univoci argomenti
sorreggano la conclusione che in base alle citate norme costituzionali
alle Regioni spettino solo poteri inerenti a fiere e mercati di livello
(massimo) regionale.
Giova anzitutto ricordare che in seno all'Assemblea costituente
(cfr. Atti, vol. III, 5508) un emendamento inteso ad aggiungere ai
sostantivi "fiere e mercati" la qualificazione "locali" venne respinto
esclusivamente in considerazione della sua non dubitabile superfluità.
Orbene, anche se ai lavori preparatori non si può attribuire valore
decisivo, neppure è consentito negare ad essi ogni rilevanza,
specialmente quando se ne deducano argomenti in armonia col quadro di
insieme nel quale le singole norme vanno collocate ed interpretate. A
tal proposito va tenuto ben presente che la stessa ragion d'essere
dell'ordinamento regionale risiede nel fatto che la Costituzione,
presupponendo l'esistenza di interessi regionalmente localizzati, ha
disposto che essi siano affidati alla cura di enti di corrispondente
estensione territoriale. Dovendosi pertanto le Regioni considerare come
enti esponenziali di interessi di livello regionale, è d'uopo ritenere
che l'ordinamento costituzionale, come impone che siffatti interessi si
soggettivizzino nelle Regioni (restando allo Stato, in armonia con
l'art. 5 Cost., solo il potere di stabilire i principi fondamentali),
così esige, nel quadro di una razionale individuazione delle due sfere
di competenza, che allo Stato faccia capo la cura di interessi unitari,
tali in quanto non suscettibili di frazionamento territoriale. E questa
affermazione, già di per sé non contestabile, appare avvalorata dal
rilievo che altrimenti, non essendo riconosciuto allo Stato il potere
di sostituirsi alle Regioni in caso di loro inerzia, fondamentali
esigenze dell'intera comunità rischierebbero di restare insoddisfatte.
Non si può affermare, dunque, che per la definizione delle materie
elencate nell'art. 117 Cost. sia sempre sufficiente il ricorso a
criteri puramente formali e nominalistici. Anche se nel testo
costituzionale solo per alcune di esse viene espressamente indicato il
presupposto di un sottostante interesse di dimensione regionale, per
tutte vale la considerazione che, pur nell'ambito di una stessa
espressione linguistica, non è esclusa la possibilità di identificare
materie sostanzialmente diverse secondo la diversità degli interessi,
regionali o sovraregionali, desumibile dall'esperienza sociale e
giuridica.
A ciò non contraddicono né l'oggetto né i criteri direttivi
della delega contenuta nell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
in forza della quale sono stati emanati i vari decreti legislativi di
trasferimento delle funzioni e, fra questi, quello intorno al quale qui
si controverte. È evidente che una legge ordinaria, facendo espresso
riferimento alle competenze regionali elencate nell'art. 117 Cost. (e,
dunque, in primo luogo a quelle legislative), non avrebbe potuto
attribuire alle Regioni più di quanto è loro riservato dalla norma
costituzionale, non essendo ad essa consentito di modificare una sfera
di competenza stabilita dalla Costituzione: sicché, quando dispone
(art. 17, lett. b) che il trasferimento debba avvenire "per settori
organici di materie", la legge lascia ovviamente impregiudicato il
problema attinente alla definizione ed al contenuto di siffatte
materie. E si può anche aggiungere che non sembra che al legislatore
delegante siffatto problema sia sfuggito: se nel secondo comma dello
stesso art. 17 si prendono in considerazione, sia pure in riferimento
al passaggio degli uffici, "competenze statali residue" rispetto a
quelle da trasferire ai sensi dell'art. 117 Cost. e per esse si
prevede, di massima, la delega in base all'art. 118, secondo comma,
Cost., ciò vuol dire che i "settori organici di materie" non
corrispondono - o possono non corrispondere - alla pura e semplice
qualificazione linguistica delle singole voci elencate nella
disposizione costituzionale.
Argomento non valido è quello che le Regioni ricorrenti credono si
debba trarre, a favore delle loro tesi, dalla connessione fra il
trasferimento che, come si è detto, la legge di delega dispone debba
avvenire per settori organici di materie e la contestuale riserva allo
Stato (art. 17, lett. a) della funzione di indirizzo e di
coordinamento. Tale connessione fu già messa in luce da questa Corte
nella sentenza n. 39 del 1971, ma va qui precisato che essa va intesa
in un senso affatto diverso da quello fatto valere dalle ricorrenti.
Una volta accertato, per quanto innanzi si è detto, che la legge
delegante ha imposto di trasferire quelle materie che la Costituzione
vuole fossero trasferite, ai criteri direttivi della delega si deve
assegnare, per quanto riguarda gli aspetti qui rilevanti, lo scopo di
predisporre lo strumento col quale si possa evitare il rischio che,
nelle materie trasferite, l'esercizio delle corrispondenti potestà
regionali comporti un sacrificio delle "esigenze di carattere
unitario". È vero, infatti, che pur in presenza di interessi
regionali, che radicano nelle Regioni determinate competenze
costituzionali, possono essere mediatamente coinvolti interessi di
dimensione ultraregionale: si è voluto che questi ultimi siano
salvaguardati non già attraverso una diminuzione qualitativa o
quantitativa delle attribuzioni regionali, ma, più correttamente,
indirizzando e coordinandone l'esercizio. In tal modo si delinea, come
la Corte rilevò nella già citata decisione, un sistema coerente col
disegno costituzionale, giacché, ferme restando le competenze
regionali, il rispetto delle esigenze unitarie è garantito dai
principi fondamentali stabiliti nelle leggi dello Stato per quanto
riguarda la potestà legislativa, dalla funzione statale di indirizzo e
di coordinamento per quanto riguarda la potestà amministrativa.
4. - Applicando gli esposti principi all'attuale thema decidendum,
si deve riconoscere che in base alla Costituzione le attribuzioni
legislative e le corrispondenti attribuzioni amministrative delle
Regioni hanno ad oggetto solo fiere e mercati di carattere regionale,
giacché queste manifestazioni, quando abbiano più vasta dimensione,
corrispondono ad interessi sostanziali che fanno immediatamente capo
alla intera comunità nazionale ed appartengono, conseguentemente, alla
competenza dello Stato: col che si vuol dire che siamo fuori delle
ipotesi nelle quali le esigenze unitarie, esterne rispetto ad un
interesse regionalmente localizzabile, consentono solo interventi di
indirizzo e di coordinamento. Non si può infatti ragionevolmente
ritenere che per il problema qui in esame possa aver rilevanza la
circostanza che una fiera nazionale od internazionale si svolga in
questa o in quella parte del territorio nazionale, in questa od in
quella Regione. Hanno invece decisiva importanza l'ampiezza dell'area
commerciale, industriale o agricola alla quale le fiere ed i mercati si
riferiscono e l'estensione del mercato sul quale essi spiegano
influenza (fino al punto che, quando si tratti di un mercato
internazionale, sorge l'esigenza di coordinare le iniziative dei vari
Stati, come è dimostrato dalla Convenzione di Parigi relativa alle
esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, ratificata dall'Italia
con il r.d.l. 13 gennaio 1931, n. 24). Del resto, la distinzione delle
fiere e dei mercati secondo il loro diverso carattere, territorialmente
qualificato, era già da tempo nota al nostro ordinamento (cfr. r.d.l.
29 gennaio 1934, n. 454) e, quel che più conta, risulta essere stata
pacificamente utilizzata nella ripartizione delle competenze fra lo
Stato e le Regioni a statuto speciale, nel senso di riconoscere di
spettanza di queste ultime - si trattasse di competenza esclusiva o
concorrente - solo le manifestazioni di carattere regionale, senza che
alcun rilievo abbia mai avuto la circostanza che gli Statuti, proprio
come avviene per l'art. 117 Cost., non specificassero il limite della
regionalità (cfr. ad es., d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, per la
Sardegna; d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per il Trentino-Alto Adige;
d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, per il Friuli-Venezia Giulia).
5. - Le considerazioni fin qui svolte non sono infirmate dal
rilievo che l'art. 1, secondo comma, lett. a, dell'impugnato decreto
legislativo ha operato il trasferimento alle Regioni anche delle
funzioni inerenti a fiere nazionali e perfino internazionali, quando
non siano organizzate (con periodicità) dagli enti riconosciuti ai
sensi dell'art. 2 del r.d.l. n. 454 del 1934.
La Corte osserva in proposito che la legge delegata ha disciplinato
il trasferimento di "funzioni amministrative", in ordine alle quali la
legge ordinaria - oltre che adempiere all'obbligo costituzionale
risultante dal combinato disposto degli artt. 117 e 118, primo comma, e
dell'VIII disp. fin. della Costituzione - può, sulla base di
valutazioni discrezionali, affidare alle Regioni (art. 118, secondo
comma, Cost.) anche poteri non compresi nella sfera di attribuzioni
regionali costituzionalmente garantita. Sicché - mentre in questa sede
non viene in questione se ed in quali limiti il legislatore delegato
avesse il potere di provvedere in proposito - si deve concludere che
sulla legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, che
tutte riguardano poteri riservati allo Stato, nessuna influenza può
produrre la circostanza che altre disposizioni dello stesso decreto
delegato abbiano trasferito alle Regioni competenze amministrative non
comprese nella materia "fiere e mercati" ad esse attribuita dall'art.
117 della Costituzione.
6. - Dovendosi escludere, per gli esposti motivi, che nella materia
delle fiere e dei mercati assegnata dalla Costituzione alla potestà
legislativa ed amministrativa delle Regioni debbano essere comprese le
manifestazioni a carattere sovraregionale, vanno dichiarate non fondate
- senza bisogno di ulteriore, analitico esame - tutte le questioni di
legittimità costituzionale proposte dalle Regioni ricorrenti a
proposito delle disposizioni, innanzi indicate, che hanno conservato
allo Stato poteri inerenti a fiere, mostre, esposizioni nazionali ed
internazionali, non risultando violata nessuna delle norme di raffronto
invocate nei ricorsi (neppure, per quanto riguarda l'art. 3, terzo
comma, gli artt. 5 e 123 Cost., giacché gli enti ivi menzionati,
contrariamente all'assunto della Regione ligure, né godono di
autonomia costituzionalmente rilevante né, per le cose dette,
appartengono all'organizzazione interna regionale).
Resta, perciò, solo da esaminare l'art. 4, denunziato nella parte
in cui viene attribuita al Ministro per il tesoro la designazione di un
componente dei collegi dei revisori dei conti degli enti operanti nella
materia indicata nell'art. 1: poiché, attraverso questo generico
rinvio, la disposizione riguarda anche le fiere ed i mercati di livello
regionale, sui quali le Regioni hanno competenza in base alla
Costituzione, occorre accertare se, limitatamente a questo aspetto,
quel potere sia stato legittimamente conferito.
La Corte ritiene che anche quest'ultima questione sia non fondata.
Potendo il Ministro per il tesoro provvedere alla designazione solo "in
relazione alla permanenza di interessi finanziari dello Stato", la
presenza, nel collegio dei revisori, di un componente di nomina statale
è giustificata da uno specifico interesse statale (il cui presupposto,
peraltro, le Regioni, se ne valuteranno l'opportunità, potranno
rimuovere) e, valutata nel complesso della pienezza dei poteri
trasferiti, non può esser considerata come una menomazione delle
competenze regionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
concernenti - nelle parti indicate in motivazione - l'art. 1, comma
secondo, lett. a e b, l'art. 2, commi primo, terzo e quarto, l'art. 3,
l'art. 4 e l'art. 8, comma quarto, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7,
contenente disposizioni sul "trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e
mercati e del relativo personale", sollevate dai ricorsi indicati in
epigrafe in riferimento agli art. 117 e 118 ed all'VIII disposizione
finale della Costituzione, nonché in relazione all'art. 17 della legge
16 maggio 1970, n. 281, ed in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, e, per quanto riguarda l'art. 3, terzo comma, anche in
riferimento agli artt. 5 e 123 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte