Sentenza n. 138/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 163 bis del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile
1973 dal pretore di Lovere nel procedimento civile vertente tra
Capoferri Francesco e Capoferri Angela e Irene, iscritta al n. 437 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Lovere, nel procedimento civile vertente fra
Capoferri Francesco, Capoferri Irene ed altri, dichiarata la nullità
della citazione di alcune delle parti convenute per omessa osservanza
della modalità di notifica previste, per le persone di residenza,
dimora o domicilio sconosciuti, dall'articolo 143 c.p.c., e ritenuta la
necessità di ordinare il rinnovo della citazione stessa, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 163 bis c.p.c. nella
parte in cui prevede, nei confronti delle persone di cui al citato art.
143, termini di comparizione più brevi rispetto a quelli stabiliti per
le persone indicate dall'art. 142 c.p.c., cioè non residenti, né
dimoranti né domiciliate nella Repubblica.
Osserva anzitutto il pretore che, in base al combinato disposto
degli artt. 143 e 163 bis c.p.c., il termine di comparizione risulta
disciplinato in relazione al luogo della avvenuta notificazione, da
effettuarsi mediante deposito di copie della citazione presso la casa
comunale dell'ultima residenza o, se anche questa è ignota, del luogo
di nascita del destinatario, nonché mediante affissione di altra copia
nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Il
termine di comparizione invero, è commisurato in 30, 40 o 60 giorni
dalla notifica, a seconda della distanza dalla sede del giudice adito
della circoscrizione territoriale giudiziaria in cui il luogo della
notificazione si trova.
Tale sistema, prosegue il pretore, fondandosi sulla presunzione
della corrispondenza del luogo di notifica a quello dell'effettiva
residenza, dimora o domicilio della parte, esporrebbe i destinatari
all'alea delle infruttuose ricerche dell'ufficiale giudiziario ed alla
eventuale malafede della controparte istante, ed istituirebbe una
disciplina differenziata in relazione a quella prevista per le persone
non residenti, dimoranti o domiciliate nel territorio della Repubblica,
nei cui confronti è prevista la notificazione mediante affissione
nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e
mediante spedizione di altra copia al destinatario a mezzo
raccomandata, ed è concesso dall'art. 163 bis c.p.c. un ben più
congruo termine minimo di comparizione di novanta giorni, se il luogo
della notificazione si trova in Stati europei o territori posti nel
bacino del Mediterraneo, e di centottanta giorni se si trova altrove.
Secondo il pretore, la esposta diversità di disciplina violerebbe
il principio di eguaglianza ed il diritto di difesa, né varrebbe in
contrario osservare che l'art. 143 c.p.c. dispone che l'efficacia della
notificazione è differita al ventesimo giorno dopo il compimento delle
descritte formalità, poiché tale differimento, che dimostra la
preoccupazione del legislatore per la situazione di chi può venire a
conoscenza dell'atto con notevole ritardo, è peraltro estesa anche
all'ipotesi della notifica ai residenti all'estero, ed evidenzierebbe
così ancor più la diversa tutela prevista per le persone
rispettivamente indicate dagli artt. 142 e 143 del codice di procedura
civile.
L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 6 febbraio 1974. Non vi
è stata costituzione di parte e la causa è stata pertanto trattata in
camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo rileva che la differenza della misura dei
termini di comparizione in giudizio, prevista dall'articolo 163 bis del
codice di procedura civile, se considerata nei confronti delle persone
di cui è ignota la residenza, la dimora o il domicilio (art. 143
c.p.c.) rispetto alla misura più ampia prevista nei confronti della
comparizione delle persone residenti all'estero (art. 142 c.p.c.),
concreti una ingiustificata sperequazione di trattamento a danno della
prima categoria di persone, nei riguardi delle quali il legislatore
avrebbe posto in essere una arbitraria presunzione di corrispondenza
della effettiva residenza al luogo di notificazione della citazione,
ledendo in tal modo anche il diritto di difesa, mentre per gli
appartenenti alla seconda categoria, avrebbe tenuto conto della
effettività della situazione di fatto, concedendo un termine di
comparizione concretamente adeguato e idoneo ai fini di garantire
l'esercizio del diritto suddetto.
2. - È da osservare che la censura, così sollevata dal pretore,
muove dal presupposto che le situazioni raffrontate siano di natura
strettamente omogenea, e che la differenza della disciplina dei termini
sopra indicata sia fondata su una irrazionale valutazione del
legislatore. Ma deve osservarsi, al riguardo, che il sistema di
notificazione della citazione alle persone indicate dall'art. 143
c.p.c. se pure è indubbiamente ispirato al fine generale cui risponde
l'istituto stesso della notificazione degli atti processuali, cioè
rendere noto il contenuto dell'atto al destinatario, consegue alla
necessità di contemperare tale esigenza con l'altra, di non minore
rilievo, della certezza degli atti processuali e del tempo del loro
compimento.
Qualora, invero, nell'ipotesi di notificazione ex art. 143 c.p.c.
(che, per costante giurisprudenza, presuppone l'avvenuta effettuazione
delle indagini possibili nei casi concreti, con l'uso della comune
diligenza), non fosse prevista una forma sostitutiva della effettiva
comunicazione dell'atto di citazione mercé il compimento di precise
formalità, idonee a rendere probabile al massimo l'effettivo
verificarsi della comunicazione, verrebbe meno il rispetto
dell'esigenza di certezza giuridica sopra menzionata, con le
inammissibili conseguenze processuali che tale carenza necessariamente
comporterebbe. Il legislatore, di ciò datosi carico, ha utilizzato gli
elementi di fatto noti, ai fini di individuare il luogo che, per la sua
relazione con la persona del destinatario, fornisse la maggiore
probabilità possibile di esito positivo, ed ha fissato coerentemente
termini di comparizione commisurati alla distanza dei luoghi così
individuati dalla sede del giudice adito, ritenendoli idonei a
consentire l'esercizio del diritto di difesa. E ciò tenuto anche conto
della imputabilità all'interessato della situazione di fatto, per
avere egli trascurato gli adempimenti formali sull'ordinamento delle
anagrafi della popolazione residente di cui all'art. 2 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, ed all'art. 11 del relativo regolamento
approvato con d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136.
Sostanzialmente diversa è invece la situazione disciplinata dal
combinato disposto degli artt. 142 e 163 bis c.p.c., poiché riflette
la notifica della citazione a persona la cui residenza, dimora o
domicilio, sono noti, anche se situati in luoghi non soggetti alla
giurisdizione italiana. La relativa disciplina, quindi, non solo tende
a contemperare le due esigenze poste in luce rispetto alle persone di
cui all'art. 143 c.p.c., ma ha di mira un sistema che, tenendo conto
delle indicazioni concernenti il luogo dove effettivamente si trova la
persona da citare, adegui le modalità di comunicazione ed i termini di
comparizione alla situazione concreta.
Ciò che appunto il legislatore ha fatto, sia disponendo la
comunicazione per raccomandata della citazione, sia prevedendo termini
di comparizione effettivamente adeguati alle distanze.
3. - Da quanto premesso risulta, quindi, che il legislatore, nel
prevedere i termini di costituzione, rispettivamente, per le persone di
cui agli artt. 142 e 143 c.p.c., ha regolato situazioni non identiche
ed ha tenuto conto delle rispettive loro peculiarità, adattando ad
esse le modalità della notifica dell'atto di citazione ai destinatari,
e fissando, in particolare, termini di comparizione determinati con
riferimento alle diverse fattispecie. Risulta così dimostrato che la
disciplina impugnata ha una ragionevole giustificazione, e deve quindi
escludersi il lamentato contrasto col principio di eguaglianza, da
considerare violato solo quando sia riscontrabile una irrazionale
differenza di trattamento fra situazioni omogenee.
4. - È nota, d'altra parte, la costante giurisprudenza con cui
questa Corte ha ritenuto, sia che la congruità di un termine deve
essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha
l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti,
quanto in rapporto alla funzione assegnata all'istituto nel sistema
dell'intero ordinamento, sì che la lesione del diritto di difesa,
costituzionalmente garantito, si ha solo quando l'irrazionalità del
termine di preclusione o di decadenza renda meramente apparente o
estremamente difficile la possibilità del suo esercizio (sentenze nn.
10 del 1970,11 del 1971,114 del 1972 e 85 del 1973).È, quindi,
evidente l'infondatezza anche della censura mossa in relazione all'art.
24 della Costituzione. Come si è detto, invero, il legislatore ha
fissato i termini impugnati in base a valutazione di elementi
obbiettivi ed in funzione dell'osservanza di indefettibili esigenze
processuali, mentre si deve certamente escludere, in relazione a tali
elementi, che la misura fissata sia irrazionale nel senso suddetto. Il
che è sufficiente per escludere altresì ogni ulteriore sindacabilità
in questa sede della congruità dei termini in questione, che,
concorrendo le citate condizioni, resta affidata al discrezionale
apprezzamento del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 163 bis del codice di procedura civile, sollevata con
l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Lovere, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte