Sentenza n. 138/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1979 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 152/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della
legge 8 marzo 1968, n. 152; articolo unico legge 15 ottobre 1969, n.
746 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti
locali) promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1976 dal tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria, sui ricorsi di Mazzoni Umberto,
Brunori Bruno e Pinca Bruno, iscritta al n. 315 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del
9 giugno 1976.
Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti del Comune
di Foligno, collocati a riposo fra il 1962 ed il 1965, diretto ad
ottenere il trattamento supplementare di fine servizio deliberato da
detto Comune con delibere del 1948 e 1949, annullate dal Governo ex
art. 6 t.u. n. 383 del 1934, il tribunale amministrativo dell'Umbria ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli articoli 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dell'art.
unico della legge 15 ottobre 1969, n. 746, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione emessa il 23 gennaio 1976, si rileva
che l'art. 17 della legge n. 152 del 1968 ha, da un lato, sancito il
divieto, a decorrere dal 1 marzo 1966, della istituzione di trattamenti
supplementari di fine servizio e ha, dall'altro riconosciuto la
legittimità dei trattamenti supplementari, istituiti dagli Enti, nella
loro autonomia, prima della data predetta, stabilendo però che tali
trattamenti "sono mantenuti limitatamente al personale in servizio"
alla data del 1 marzo 1966. D'altro canto l'articolo unico della legge
n. 746 del 1969, nel dare interpretazione autentica dell'art. 17
anzidetto, ha precisato che "i trattamenti supplementari di fine
servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore
del personale degli Enti locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente
approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti limitatamente al
personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i
provvedimenti concessivi di detti Enti sia intervenuto l'annullamento
ex art. 6 t.u. 3 marzo 1934, n. 383".
Si osserva nell'ordinanza di rimessione che in tal modo la
reviviscenza delle delibere annullate è stata disposta solo a
vantaggio del personale che risultasse in servizio alla data del 1
marzo 1966, con esclusione quindi dal beneficio predetto del personale
che, a quella data risultasse già collocato a riposo, cosicché ne
deriverebbe una disciplina ingiustificatarmente differenziata nei
riguardi di quest'ultima categoria di personale - nella quale rientrano
i ricorrenti che promossero il giudizio a quo - rispetto:
a) al personale, cessato dal servizio, in data antecedente al 1
marzo 1966, da Enti presso i quali risultavano operanti delibere,
istitutive dei trattamenti supplementari, non annullate ex art. 6 in
quanto tali dipendenti hanno percepito, in applicazione delle dette
delibere, il trattamento supplementare e sono, ormai, al riparo da ogni
futuro intervento repressivo;
b) al personale, in servizio al 1 marzo 1966, presso Enti nel cui
ordinamento è stato disposto l'annullamento di ufficio di delibere
istitutive di trattamenti supplementari.
Si osserva nell'ordinanza di rimessione che non sarebbe dato,
infatti, scorgere per quale ragione - nel quadro di un regime volto a
riconoscere la retroattiva legittimità ai trattamenti supplementari
istituiti prima del 1 marzo 1966 - sia stata riconosciuta la
inoperatività degli annullamenti di ufficio nei riguardi del personale
in servizio al 1 marzo 1966 e non anche di quello cessato prima di tale
data.
Nel giudizio non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha sollevato
questione di legittimità costituzionale della normativa risultante
dall'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall'articolo unico
della legge 15 ottobre 1969, n. 746, in quanto con essa sarebbe stato
sancito il divieto, a decorrere dal 1 marzo 1966, di istituire per il
personale dipendente da enti locali trattamenti supplementari di fine
servizio e sarebbe stata riconosciuta la legittimità dei trattamenti
supplementari istituiti prima della data predetta (ancorché annullati
dal Governo ex art. 6 t.u., n. 383 del 1934), per il solo personale in
servizio alla data del 1 marzo 1966 e non anche per quello già
collocato a riposo a tale data, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, data la disparità di trattamento che ne deriva nei
riguardi del personale collocato a riposo anteriormente al 1 marzo 1966
da enti le cui delibere in materia di trattamenti supplementari non
siano state annullate dal Governo, nonché nei riguardi del personale
in servizio al 1 marzo 1966.
La questione non è fondata.
2. - La legge n. 152 del 1968 ha riordinato profondamente la
materia previdenziale per i dipendenti degli enti locali, adottando una
disciplina molto più favorevole per il personale e,
contemporaneamente, ha risolto definitivamente, con l'art. 17, il
problema dei trattamenti supplementari che in precedenza erano stati
deliberati da numerosi enti.
Il citato art. 17 ha posto in essere il seguente sistema:
soppressione di ogni trattamento supplementare per il personale entrato
in servizio dopo il 1 marzo 1966 (che è la data dalla quale, per
l'art. 4, decorre il nuovo trattamento previdenziale); mantenimento ad
esaurimento di detti trattamenti supplementari per coloro che erano
rimasti in servizio alla cen nata data 1 marzo 1966, ma in misura
ridotta, e cioè con decurtazione di somme pari all'aumento del
trattamento previdenziale apportato con la stessa legge (commi secondo
e terzo).
In tal modo il legislatore ha fissato al 1 marzo 1966 la data di
applicazione del nuovo ordinamento, dal quale non vengono in alcun modo
toccati i dipendenti già cessati dal servizio alla medesima data:
nello stabilire questa data il legislatore, come è evidente, ha fatto
uso del potere discrezionale che gli è proprio quando determina il
momento dal quale una legge deve produrre i suoi effetti.
E questa Corte ha già affermato (sentenza n. 138 del 1977) che
"non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato
trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti
diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di
per sé un elemento diversificatore in rapporto a situazioni
concernenti sia gli stessi soggetti come gli altri componenti
dell'aggregato sociale": il che è stato affermato anche in tema di
trattamento di quiescenza, essendosi ritenute le situazioni dei
collocati a riposo legittimamente differenziate in relazione alla data
di cessazione dal servizio (sentenze n. 57/1973 e n. 92/1975).
Non è, pertanto, censurabile sotto il profilo dell'art. 3 della
Costituzione il disposto della legge n. 152 del 1968 per avere posto a
base delle sue norme la differenza fra personale a riposo o in servizio
alla data 1 marzo 1966 e per avere applicato soltanto al secondo la
nuova normativa.
3. - Tutto ciò premesso, va poi osservato che la legge n. 746 del
1969 ha avuto il solo scopo di eliminare una situazione che si era
venuta a creare in sede di interpretazione dell'art. 17 della legge del
1968 e nei riguardi del solo personale ancora in servizio al 1 marzo
1966, in quanto in tale sede era sorto il dubbio se il mantenimento dei
trattamenti supplementari a favore dell'or cennato personale si dovesse
arrestare dinanzi all'intervento dei provvedimenti di annullamento ex
officio degli atti che li avevano deliberati e cioè se si dovesse
mantenere il trattamento in questione sol quando la deliberazione
istitutiva non fosse stata invalidata. Il legislatore, conformemente
all'orientamento che già era stato manifestato in sede di discussione
della legge del 1968 (vedi Atti Senato V legislatura, documento n. 468,
relazione al disegno di legge d'iniziativa dei Senatori Cengarle e
altri, comunicata alla Presidenza del Senato il 6 febbraio 1969) ha
accolto la tesi più larga.
Così facendo, la legge del 1969 si è riferita alla stesso
personale del quale si era occupata la legge del 1968, cioè, ripetesi,
al personale ancora in servizio alla data del 1 marzo 1966, chiarendo
la interpretazione esatta della norma ed eliminando la diversità che
si era venuta a creare, nell'ambito di questo solo personale, per il
fatto che talune delle cennate deliberazioni istitutive erano state
annullate ed altre no.
Se così stanno le cose, appare chiaro che la legge del 1969 si è
mantenuta nel medesimo ambito della precedente legge del 1968 e che il
riferimento alla data del 1 marzo 1966 altro non costituisce che la
ripetizione di un dato fondamentale di quella legge, necessaria,
peraltro, per identificare l'ambito anche della nuova norma.
Valgono, di conseguenza, anche per la legge del 1969 le stesse
considerazioni svolte a proposito di quella del 1968.
4. - Quanto all'altro profilo della questione - disparità di
trattamento fra personale cessato dal servizio prima del 1 marzo 1966
da Enti presso i quali erano operanti delibere, istitutive di
trattamenti supplementari, non annullate ex art. 6 t.u. n. 383 del 1934
e personale cessato dal servizio da enti le cui delibere furono
annullate - non si vede come esso possa risolversi in una censura della
normativa impugnata, sostanziandosi nella deduzione di una disparità
sorta in sede applicativa e come tale non idonea a dar luogo a fondate
censure d'incostituzionalità e che, oltre tutto, non deriva dalle
norme impugnate, bensì dalla normativa in precedenza esistente nella
materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dell'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152
("Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti
locali") e dell'articolo unico della legge 15 ottobre 1969, n. 746
("Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della
legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli enti locali")' sollevata dal TAR
dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte