Sentenza n. 138/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 130/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, cpv, della
legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della
propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle
candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali), promosso con
ordinanza emessa il 9 giugno 1978 dal Pretore di Sant'Antioco nel
procedimento penale a carico di Garau Marcella ed altra, iscritta al n.
591 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nella fase dibattimentale del procedimento penale nei
confronti di due persone imputate della contravvenzione di cui all'art.
7, commi secondo e terzo, della legge 24 aprile 1975, n. 130, per avere
svolto propaganda elettorale a favore del proprio partito e contraria
agli altri attraverso un altoparlante montato su un'autovettura a bordo
della quale circolavano nell'abitato urbano, il Pretore di
Sant'Antioco, accogliendo l'eccezione della difesa, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo,
della predetta legge n. 130 del 1975, in riferimento all'art. 21,
comma primo, della Costituzione, nella parte in cui, entro il termine
di trenta giorni antecedenti la data delle elezioni, consente l'uso di
altoparlanti su mezzi mobili soltanto per il preannuncio dell'ora e del
luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda
elettorale.
Ritenuto che il divieto di svolgere propaganda elettorale tramite
altoparlanti su mezzi mobili oltre i limiti rigorosamente fissati dalla
norma denunciata senz'altro realizza una sostanziale limitazione della
libertà di manifestazione del pensiero (costituendo tale mezzo di
propaganda, durante le competizioni elettorali, un'insostituibile
modalità di espressione di quella libertà, in quanto idoneo a far
rapidamente pervenire il messaggio trasmesso ad uno svariato numero di
soggetti), il giudice a quo afferma che la più recente dottrina e la
stessa giurisprudenza della Corte costituzionale sono oramai concordi
nel ritenere che limiti alla libertà di manifestazione del pensiero -
che si colloca in uno dei posti di vertice nella gerarchia degli
interessi costituzionalmente protetti, tanto più in occasione delle
consultazioni elettorali - possono essere legittimamente posti solo
"sul fondamento di precetti e principi costituzionali, siano essi
esplicitamente enunciati nella Costituzione o si possano da questa
trarre mediante interpretazione" (sentenza n. 9 del 1965).
Nella specie, come si evince anche dai lavori preparatori della
legge in questione, difetterebbe ogni interesse di rango costituzionale
che possa giustificare la limitazione posta dalla norma, tale non
potendo sicuramente considerarsi la "quiete pubblica", che
verosimilmente il legislatore ha inteso garantire e che il giudice a
quo ritiene estranea al concetto di ordine pubblico, "inteso nel senso
di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale".
2. - Nel giudizio di legittimità costituzionale non vi sono state
costituzioni di parti private, ma è intervenuta l'Avvocatura generale
dello Stato instando per la declaratoria di infondatezza della
questione.
Premesso che la disciplina delle modalità di esercizio di un
diritto non può in sé considerarsi violazione o negazione del diritto
stesso e che la limitazione che dovesse in ipotesi derivarne è
connaturale ai concetti di diritto e di libertà, che presuppongono una
limitazione reciproca perché possano in un ordinato sistema coesistere
a favore di tutti i consociati, in atto d'intervento si osserva che,
"proprio durante le campagne elettorali, la concomitante e più intensa
partecipazione di partiti e cittadini alla propaganda politica
determina una situazione che giustifica l'intervento del legislatore".
Che è svolto "a disciplinare l'esercizio da parte di tutti del diritto
di esprimere il proprio pensiero con le necessarie limitazioni, intese
a garantire il pieno rispetto della sfera giuridica altrui e a
salvaguardare al tempo stesso gli interessi fondamentali della
collettività". Fra i quali va sicuramente annoverato anche quello del
sereno ed ordinato svolgimento della campagna elettorale, che sarebbe
per esempio senz'altro pregiudicato dalla contemporanea circolazione di
più mezzi, ciascuno dei quali lanciasse spezzoni propagandistici, che
neppure potrebbero essere recepiti per intero dai passanti o dagli
abitanti, solitamente fermi rispetto ad un mezzo in movimento.
Quanto all'individuazione di interessi costituzionalmente garantiti
che giustifichino il limite de quo, l'Avvocatura, oltre a quello già
menzionato, fa riferimento al diritto alla salute ed all'integrità
fisica di cui all'art. 32 Cost. (che verrebbero, soprattutto per quanto
attiene al turbamento della quiete negli ospedali e nei luoghi di cura
e di ricovero, pregiudicati da una eccessiva, inevitabile rumorosità)
ed alla tutela dell'ordine pubblico, sul quale l'autorità non sarebbe
posta in condizione di esercitare il necessario controllo.
È in proposito sintomatico - conclude l'Avvocatura - che tali
interessi collettivi trovino puntuale tutela anche attraverso lo
strumento della sanzione penale in disposizioni della cui legittimità
costituzionale non s'è mai dubitato, quale quella di cui all'art. 659
c.p., che, nel capo I del titolo I del libro III del codice penale,
nella sezione I, relativa alle "contravvenzioni concernenti l'ordine
pubblico e la tranquillità pubblica", punisce con l'arresto e con
l'ammenda chiunque, tra le altre ipotesi, abusando di strumenti sonori
o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni ed il riposo delle
persone. Considerato in diritto :
1. - Il Pretore di Sant'Antioco dubita che l'art. 7, comma secondo,
della legge 24 aprile 1975, n. 130 (recante, tra l'altro, modifiche
alla disciplina della propaganda elettorale), contrasti con l'art. 21,
comma primo, Cost. nella parte in cui, durante i trenta giorni
antecedenti la data delle elezioni, consente l'uso di altoparlanti su
mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in
cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.
Il divieto di svolgere direttamente la propaganda elettorale con
tali mezzi oltre i limiti fissati dalla norma realizzerebbe, ad avviso
del giudice a quo, una sostanziale limitazione della libertà di
manifestazione del pensiero che, non essendo giustificata dall'esigenza
di tutelare interessi di rango costituzionale, sarebbe per ciò stesso
illegittima.
2. - La questione è infondata.
Pur avendo affermato - come ricorda lo stesso giudice a quo - e
costantemente ribadito che la libertà di manifestazione del pensiero
è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra
Costituzione, questa Corte ha tuttavia più volte chiarito, anche con
specifico riguardo alle norme che regolano l'affissione di stampati e
manifesti di propaganda durante la campagna elettorale, che la
disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non costituisce
per se stessa lesione del diritto medesimo e non è pertanto
costituzionalmente vietata anche se possa derivarne indirettamente una
qualche limitazione, sempre che il diritto non ne risulti snaturato o
non ne sia reso arduo o addirittura impossibile l'esercizio (sentenze
nn. 1 del 1956, 121 del 1957, 38 del 1961, 48 del 1964, 49 del 1965,
129 del 1970; ordinanze nn. 97 del 1965 e 106 del 1974).
Ha in particolare affermato che "la garanzia dei diritti
inviolabili dell'uomo diventerebbe illusoria se ciascuno potesse
esercitarli fuori dell'ambito delle leggi, della civile
regolamentazione, del ragionevole costume"; che "anche diritti primari
e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito nell'art. 21
Cost.) debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile
convivenza"; che, pertanto, legittimamente, allo scopo "di garantire a
tutti i singoli o gruppi il diritto e la materiale possibilità di
espressione e propaganda, sono stabiliti orari e turni per le riunioni
e i discorsi nelle piazze pubbliche, come sono proibiti i comizi dopo
la mezzanotte del venerdì precedente la domenica elettorale" (sentenza
n. 168 del 1971); che la tranquillità, il riposo, il decoro delle
persone, la sicurezza della viabilità, la tutela dei monumenti,
dell'estetica cittadina e del paesaggio (sentenze n. 129 del 1970 e n.
168 del 1971) costituiscono tutti interessi degni di primaria
considerazione, che ben possono giustificare una disciplina, per taluni
aspetti anche limitativa, della libertà di manifestazione del
pensiero, purché non la snaturino.
3. - Tra tali interessi rientra poi sicuramente anche quello alla
conservazione dell'ordine pubblico che, inteso nel senso di ordine
legale su cui poggia la convivenza sociale (sentenze nn. 19 del 1962,
199 del 1972, 210 del 1976), trova proprio in occasione dell'imminenza
delle consultazioni elettorali - che costituiscono il momento
culminante della partecipazione dei cittadini alla determinazione
dell'indirizzo politico - ragioni di più pregnante tutela. Il che,
lungi dal risolversi necessariamente in una sostanziale compressione
del diritto di libera manifestazione del pensiero, quella fondamentale
libertà ben può invece esaltare, allorché - come deve sicuramente
ritenersi per il caso in esame - la disciplina delle modalità della
propaganda elettorale sia volta non già ad impedire che il messaggio
propagandistico raggiunga il più ampio numero possibile di
destinatari, bensì a consentire che i cittadini interessati a
recepirlo compiutamente siano posti in condizione di farlo in tutta
tranquillità, recandosi ad assistere al comizio nel luogo e nell'ora
indicati, e solo ove lo vogliano; e ad evitare, al contempo, che le
probabili sovrapposizioni di contrapposti messaggi elettorali non
limitati all'annuncio del luogo e dell'ora del comizio ma risolventisi,
in ipotesi, essi stessi in comizi, possano, per la confusione che ne
deriverebbe, sortire l'effetto di frustrare addirittura lo scopo
primario della propaganda, che è evidentemente quello di far giungere
ai destinatari un messaggio da essi comprensibile.
4. - Alla stregua di tali considerazioni, appare allora evidente
come proprio la disciplina delle modalità di esercizio del diritto
possa valere - e nella specie valga - a garantire ad ognuno la
possibilità di efficacemente esercitarlo, sostanzialmente risolvendosi
in un presidio, anziché in una limitazione, della libertà di
manifestazione del pensiero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130
(Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme
per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati
nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali,
provinciali e comunali) sollevata, in riferimento all'art. 21, comma
primo, Cost., dal Pretore di Sant'Antioco con ordinanza in data 29
giugno 1978 (n. 591 del reg. ord. del 1978).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte