Sentenza n. 138/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.l. 580/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo
comma, d.l. 1 ottobre 1973 n. 580 (Misure urgenti per l'Università)
convertito nella l. 30 novembre 1973 n. 766 (conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, recante
misure urgenti per l'Università); articolo unico sedicesimo comma,
d.l. 23 dicembre 1978 n. 817 convertito nella legge 19 febbraio 1979 n.
54, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal TAR per il
Veneto sul ricorso proposto da Fusaro Antonio c/Università degli Studi
di Padova ed altro, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno
1983.
Visti gli atti di costituzione del Ministero della Pubblica
Istruzione e dell'Università degli studi di Padova, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri, per il Ministero della Pubblica Istruzione e
per l'Università degli Studi di Padova.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 22 ottobre 1982, il Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, del decreto legge 1 ottobre
1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre
1973, n. 766, nonché dell'articolo unico, sedicesimo comma, del
decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni,
nella legge 19 febbraio 1979, n. 54, nella parte in cui, in violazione
degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, non ammettono alla
stabilizzazione gli incaricati nelle scuole di specializzazione e
perfezionamento di cui alle lettere b) e c) dell'art. 20 T. U. 31
agosto 1933, n. 1592.
La questione incidentale si era profilata in occasione del ricorso
del dr. Antonio Fusaro, avverso provvedimento del Rettore
dell'Università di Padova che aveva respinto la sua domanda di
stabilizzazione quale incaricato nella Scuola di specializzazione in
medicina interna della Facoltà di Medicina. Osservava il Tribunale
amministrativo che, in base alla normativa vigente, l'istituto della
stabilizzazione andava riferito soltanto agli insegnamenti ufficiali,
per cui il ricorso si sarebbe dovuto respingere.
Soggiungeva peraltro il Tribunale che tale esclusione avrebbe
realizzato un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli
incaricati delle Facoltà e gli incaricati delle Scuole di
specializzazione e di perfezionamento. Infatti, poiché l'istituto
della stabilizzazione era stato introdotto in vista della riforma
universitaria, esso si sarebbe dovuto estendere anche ai docenti
incaricati in scuole di specializzazione e di perfezionamento, non
essendo rilevante l'osservazione secondo cui le due categorie di
incarichi assumerebbero nel contesto della normativa universitaria, una
diversa posizione giuridica.
Ad avviso del giudice a quo, infatti, qualsiasi considerazione
fondata sulla diversa disciplina giuridica cui sono soggetti gli
incarichi nelle scuole di specializzazione e perfezionamento, rispetto
a quelli conferiti nelle Facoltà, non influirebbe sulla ratio della
stabilizzazione degli incarichi di insegnamento "che consiste nella
cristalizzazione della situazione fino al momento della riforma
universitaria, destinata, a coinvolgere anche le istituzioni di cui si
tratta".
La normativa denunciata, quindi, sarebbe anche in contrasto sia con
l'art. 51 della Costituzione che stabilisce l'accesso dei cittadini ai
pubblici uffici in condizioni di uguaglianza, sia con l'art. 97, che
prevede i principi di buon andamento ed imparzialità
dell'Amministrazione.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi la Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.
Richiamando l'art. 20 del T. U. 31 agosto 1933, n. 1592,
l'Avvocatura osserva che esso prevede testualmente che presso
l'Università possono essere costituite scuole di specializzazione o
perfezionamento, sia con insegnamenti ad esse particolari, sia con
opportuni raggruppamenti o coordinamenti propri di altre facoltà, per
cui gli Statuti delle singole Università sono liberi di disciplinare
compiutamente il rapporto degli insegnanti in quelle scuole.
In altri termini, mentre per le Facoltà statuti e regolamenti
hanno natura esecutiva ed integrativa della normativa statale, per le
scuole e i corsi di cui alle lett. a), b), e c) del citato art. 20 del
T. U., è il regolamento la fonte primaria disciplinatrice del rapporto
con il proprio personale.
Inoltre, gli incarichi di insegnamento nelle Facoltà sono
direttamente retribuiti a carico del bilancio statale (art. 21, l. 18
marzo 1958, n. 311), mentre gli incarichi, nelle scuole di
perfezionamento e specializzazione, sono retribuiti a carico del
bilancio universitario; i primi, poi, vengono conferiti con vera e
propria procedura concorsuale, espressamente disciplinata da norme
legislative (dapprima l'art. 7 della l. 24 febbraio 1967, n. 62 e poi
l'art. 4 del più volte citato d.l. 580 del 1973, convertito nella
legge 766/73): norme che non sono state mai dettate per gli
insegnamenti nelle scuole in parola.
Ritiene, pertanto, l'Avvocatura che gli incarichi di insegnamento
nelle scuole di specializzazione non siano assimilabili, né
formalmente né sostanzialmente, a quelli svolti nei normali corsi di
laurea o di diploma di cui alla tab. 1 annessa al R.D. del 30 settembre
1938 n. 1652, in quanto sono diversi la fonte normativa, le procedure
di conferimento, le finalità, i contenuti e la stessa durata.
Conseguentemente al titolare dell'incarico in esame non è applicabile
la normativa della stabilizzazione negli incarichi di insegnamento di
cui all'art. 4 d.l. 1 ottobre 1973 n. 580, convertito nella l. 30
novembre 1973, n. 766: né ciò determina alcuna disparità di
trattamento, mentre poi non sarebbe nemmeno configurabile un contrasto
con gli artt. 51 e 97 Cost. Considerato in diritto :
1. - Va premesso che - come risulta, del resto, anche dall'epigrafe
della presente sentenza - l'ordinanza di rimessione, sia nella parte
motiva che nel dispositivo, fa riferimento, fra l'altro, al comma
sedicesimo dell'articolo unico del d.l. 23 dicembre 1978 n. 817,
convertito poi, con modificazioni, nella l. 19 febbraio 1979 n. 54.
Basta, però, la semplice lettura per rendere evidente che si tratta di
errore materiale nell'indicazione del comma. Quello citato, infatti,
concerne l'assegno di studio universitario e le condizioni per avere
titolo a conseguirlo, oggetto manifestamente estraneo alla questione
proposta. È, invece, il comma quindicesimo, vale a dire quello che
immediatamente precede il comma citato (e che spiega, perciò,
l'inesatta indicazione dovuta evidentemente ad erroneo computo dei
commi) che riguarda i professori incaricati.
Trattandosi, perciò, di errore materiale, evidente ictu oculi,
l'indicazione dell'ordinanza può essere corretta dalla Corte (cfr.
sent. n. 47 del 1962).
2. - Secondo l'ordinanza di rimessione, la violazione dell'art. 3
Cost. si fonderebbe su di un duplice ordine di motivi, innanzitutto
perché ambo le situazioni in esame, e cioè sia quella concernente gli
incaricati nelle scuole di specializzazione o di perfezionamento,
avevano carattere di precarietà. In secondo luogo perché una volta
disposta la prima proroga degli incarichi a semplice domanda, anche per
quelli delle scuole di perfezionamento e specializzazione, non esisteva
alcuna ragione per escludere questi ultimi dalle proroghe successive e
quindi poi dalla stabilizzazione. Specie se si considera che la ratio
dell'istituto della stabilizzazione era quella di cristallizzare le
situazioni precarie fino alla riforma che avrebbe dovuto avviarle a
soluzione definitiva.
Ma nessuna di queste ragioni ha consistenza. Che ambo le
situazioni fossero di precariato non implica necessariamente che esse
dovessero trovare nella legge identico trattamento, visto che, dal
docente universitario all'operaio, numerosissime erano e sono le
categorie in situazione di precarietà. Ma proprio per questo è
conforme a ragionevolezza che il legislatore non debba essere tenuto a
risolverle tutte nello stesso modo, giacché l'elemento che accomuna le
situazioni, agli effetti dell'art. 3 Cost., non può essere ravvisato
in qualche carattere generalissimo, bensì in peculiari caratteristiche
che le renda omogenee in termini di natura giuridica, di finalità
specifiche.
Ora, è proprio all'interno stesso della categoria dei docenti
precari di livello universitario che le due situazioni, di cui si va
parlando, mostrano invece la loro decisa diversità. Già la legge
fondamentale, infatti, il T. U. 31 agosto 1933 n. 1592, tiene
nettamente distinte all'art. 20 le Facoltà dalle scuole dirette a fini
speciali, e da quelle di perfezionamento, così come da ambo le
predette distingue i Corsi di integrazione e di cultura: e tutta la
successiva legislazione, fino al d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 che ha
riordinato completamente quelle Scuole, sopprimendo quelle di
perfezionamento, si è rigorosamente ispirata a tale precisa
distinzione.
Così, mentre per le Facoltà la fonte primaria di ogni
organizzazione è la legge, per cui è soltanto il legislatore a
disciplinare organici, ruoli, reclutamento, stato giuridico e
trattamento economico dei professori, al contrario costituzione,
funzionamento e ordinamento anche del personale delle Scuole sono
lasciati all'autonomia degli Atenei che organizzano e disciplinano le
Scuole, mediante gli statuti e i regolamenti, presso le singole
Facoltà o anche attraverso intese interfacoltà. Nelle Facoltà,
invece, anche quando Statuti e regolamenti dispongano dell'interna
organizzazione, si tratta sempre di semplice funzione esecutiva od
integrativa della legge.
In particolare, il trattamento economico dei professori incaricati
nei Corsi ufficiali delle Facoltà gravava - come quello dei professori
straordinari ed ordinari - sul bilancio dello Stato, mentre quello
degli incaricati nelle scuole era a carico del bilancio
dell'Università.
Da tutto ciò, risulta evidente che i professori incaricati nei
corsi ufficiali di laurea erano dipendenti precari dello Stato, e che i
professori incaricati nelle scuole erano invece dipendenti delle
Università. La stessa possibilità di esistenza di questi ultimi era,
perciò, soltanto eventuale, perché condizionata all'istituzione
dell'una o dell'altra scuola che l'Università era libera di decidere a
proprio insindacabile giudizio: al contrario, la presenza
degl'incaricati nei Corsi ufficiali della Facoltà era obbligatoria in
caso di mancanza del titolare della cattedra ed era rigorosamente
disciplinata per legge.
Si tratta, perciò, di situazioni giuridiche sostanzialmente
diverse, che il legislatore è libero di disciplinare, nell'ambito del
suo discrezionale potere, secondo differenti criteri, in tutto o in
parte. Pur riconoscendo che la ratio che presiedeva all'istituto della
stabilizzazione ben poteva essere quella indicata dall'ordinanza, ciò
non poteva comportare che tutte indistintamente le situazioni di
precariato dovessero avere lo stesso trattamento, parificando categorie
e aspettative fra loro non sempre comparabili in un giudizio di
legittimità costituzionale.
Né può avere rilevanza che una tantum, in occasione del rinnovo
dell'incarico a semplice domanda per il primo anno, le due categorie in
esame abbiano avuto la stessa disciplina. Questa Corte ha affermato in
più occasione che soltanto una lunga, inequivoca ed ininterrotta
uniformità di disciplina può consentire, nel contesto di altri
eventuali favorevoli elementi, una ragionevole opinione di sostanziali
affinità fra due situazioni giuridiche. (Cfr. da ultimo, Sent. n. 212
del 1985).
Per tutte le stesse indicate ragioni non può ritenersi vulnerato
il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.), e tanto meno quello di uguaglianza dei cittadini nell'accesso
agli uffici pubblici a parità di requisiti di attitudine (art. 51
Cost.). A proposito del quale ultimo principio è soltanto suggestivo
l'argomento che sostiene l'esigenza di più elevata preparazione per i
docenti delle scuole di specializzazione, in quanto dirigono il loro
insegnamento a chi è già edotto della disciplina (Assistenti
universitari od ospedalieri), a fronte di coloro che impartiscono
nozioni istituzionali a studenti in fase di apprendimento. In realtà,
il docente dei Corsi ufficiali della Facoltà, proprio perché deve
introdurre lo studente in discipline a lui affatto sconosciute, deve
possedere una vasta preparazione di base e una grande esperienza
didattica che, pur se desiderabile anche nello specializzatore, non è
tuttavia strumento immediato e imprescindibile in chi deve soltanto
affinare o approfondire un singolo particolare ramo di una certa
disciplina: finalità per la quale si richiede, invece, sopra tutto
esperienza specifica nel ramo.
La questione proposta non è, pertanto, fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 primo comma, d.l. 1 ottobre 1973 n. 580, convertito, con
modificazioni nella l. 30 novembre 1973 n. 766, nonché dell'articolo
unico, quindicesimo Comma del d.l. 23 dicembre 1978 n. 817, convertito,
con modificazioni, nella l. 19 febbraio 1979 n. 54, sollevata dal
T.A.R. per il Veneto con ord. 22 ottobre 1982, in riferimento agli
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte