Sentenza n. 138/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/03/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio
1988 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Prestazioni di
assistenza sanitaria aggiuntive: assunzione a carico della Regione
delle quote di partecipazione sulle prestazioni farmaceutiche",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 30 maggio 1988, depositato in cancelleria il 9 giugno
1988 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1988;
Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e
l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 9 giugno 1988 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale in via principale della legge della Regione Valle
d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988,
recante norme in tema di "Prestazioni di assistenza sanitaria
aggiuntive: assunzione a carico della Regione delle quote di
partecipazione sulle prestazioni farmaceutiche", in riferimento
all'art. 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (l. cost. 26
febbraio 1948, n. 4).
La legge, che disponeva l'assunzione, a carico della regione,
delle quote di partecipazione alla spesa per prestazioni
farmaceutiche dovute dagli assistiti iscritti al Servizio sanitario
per l'anno 1987, veniva rinviata a nuovo esame dal Presidente della
Commissione di coordinamento perché in contrasto con l'art. 3, lett.
l), dello Statuto, in quanto incompatibile con le finalità di
contenimento della spesa sanitaria poste a fondamento della
legislazione statale recante, in materia, criteri e princìpi delle
riforme economico-sociali della Repubblica.
Il 16 maggio 1988 la Regione Valle d'Aosta dava comunicazione
dell'avvenuta riapprovazione della legge nello stesso testo fatto
oggetto del rinvio.
Il ricorrente, premesso che la potestà legislativa di
integrazione e di attuazione spettante alla Valle d'Aosta in base
all'art. 3 dello Statuto in materia - tra le altre - di "igiene e
sanità, assistenza ospedaliera e profilattica", è legittimamente
esercitata solo se diretta ad adattare le leggi dello Stato alle
condizioni regionali, come precisato dalla sentenza n. 296 del 1986
di questa Corte, rileva che il princìpio della partecipazione degli
assistiti alle spese dell'assistenza sanitaria, sancito dall'art. 12
della legge 26 aprile 1982, n. 181, rientra tra le norme fondamentali
del Servizio sanitario nazionale, la cui disciplina concreta una
riforma economico-sociale della Repubblica.
Con l'assunzione a carico della regione delle quote di
partecipazione gravanti sugli assistiti, ad avviso dell'Avvocatura,
tale princìpio viene radicalmente sovvertito. L'art. 25, ultimo
comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e l'art. 3, ultimo
comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 - che consentono alle
regioni di deliberare ed assicurare prestazioni di assistenza
sanitaria aggiuntive a quelle previste -, disposizioni richiamate
entrambe dall'art. 1 della legge regionale impugnata, non
costituiscono, infatti, "un titolo di legittimità per l'accollo" di
tali spese altrimenti gravanti sugli assistiti.
L'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste
dalle norme statali, osserva l'Avvocatura, è cosa diversa dalla
"gratuità di dette prestazioni per gli assistiti (che ne
beneficierebbero senza onere economico alcuno)", e si pone in
contrasto con il princìpio ispiratore della normativa statale,
espresso anche dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, comportando una
incentivazione di consumi sanitari incompatibile con gli scopi di
contenimento della spesa pubblica perseguiti nel settore dal
legislatore nazionale.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle
d'Aosta, rappresentata e difesa dall'avv. Romanelli, concludendo per
l'infondatezza della questione.
Osserva la regione che il provvedimento censurato costituisce
applicazione di quanto disposto dall'art. 25 della legge n. 730 del
1983 - princìpio confermato dall'art. 3, ultimo comma, della legge
n. 595 del 1985 -, che consente alle regioni di assicurare
prestazioni di assistenza aggiuntive a quelle del servizio sanitario
nazionale, purché a carico delle entrate proprie delle regioni
interessate, e non può, pertanto, considerarsi in contrasto con i
princìpi delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Rileva ancora la regione che l'interpretazione che di tali norme
fornisce la Presidenza del Consiglio, interpretazione secondo cui le
"prestazioni aggiuntive" non possono risolversi nella gratuità di
prestazioni già previste dal sistema sanitario, e secondo cui anche
le "prestazioni aggiuntive" disposte dalle regioni devono comportare
un onere per il cittadino, appare restrittiva e non trova riscontro
né nelle leggi statali per ultimo richiamate, che prevedono che tali
prestazioni siano poste a carico delle entrate proprie delle regioni,
né nelle norme statali in materia che, in vari casi, dispongono che
determinate prestazioni sanitarie siano gratuite o che particolari
categorie di utenti siano esentati dai cosiddetti ticket. Considerato in diritto
1. - La legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 9 luglio
1987 e riapprovata il 17 maggio 1988, in relazione alla quale il
Presidente del Consiglio dei ministri solleva in via principale
questione di legittimità costituzionale, dispone l'assunzione a
carico della Regione delle quote di partecipazione alla spesa per
prestazioni farmaceutiche (tickets) dovute dagli assistiti iscritti
al Servizio sanitario regionale per l'anno 1987. Secondo il
ricorrente la legge sarebbe in violazione dei limiti posti dall'art.
3 dello Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4) alla competenza legislativa regionale in materia sanitaria con
esso stabilita (lettera l), e ciò perché, trattandosi di competenza
legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della
Repubblica, e quindi attribuita per adattare queste alle condizioni
regionali, essa non avrebbe potuto essere esercitata in contrasto con
la legislazione statale, nella parte in cui questa, a fini di
contenimento della spesa sanitaria, sancisce il principio di riforma
economico-sociale - della partecipazione degli assistiti alla spesa
stessa (art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181).
2. - Questa Corte, con la sentenza n. 296 del 1986, alla quale il
ricorrente fa espresso richiamo, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale, in riferimento allo stesso parametro ora invocato, di
una legge regionale riapprovata il 4 luglio 1985, in quanto,
prevedendo l'assunzione a carico della regione della partecipazione
degli assistiti alle spese per le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio, finiva con il sovvertire il princìpio
della legislazione statale diretto a sancire, a fini di contenimento
della spesa pubblica in materia sanitaria, la partecipazione degli
assistiti alla spesa medesima.
Il radicale sovvertimento allora rilevato dalla Corte ricorre
anche relativamente alla partecipazione degli assistiti alla spesa
per le prestazioni farmaceutiche, partecipazione disposta dalla
legislazione statale in attuazione del medesimo princìpio,
certamente configurabile nonostante le eccezioni previste per
particolari ragioni sociali. Né rileva, in contrario, che la
partecipazione alla spesa per le prestazioni diagnostiche e di
laboratorio sia stata stabilita con la legge 26 aprile 1982, n. 181,
art. 12, comma terzo, mentre la seconda (introdotta del resto
dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484) è stata prevista,
dopo l'istituzione del servizio sanitario, dall'art. 10, n. 3, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11
novembre 1983, n. 638 e successivamente dalle leggi finanziarie 22
dicembre 1984, n. 887 (art. 15) e 28 febbraio 1986, n. 41 (art. 28).
Così come non rileva che recentemente la prima sia stata soppressa
(art. 1 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 166, non convertito, e
art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531), mentre la
seconda, della quale qui si tratta, è stata conservata (art. 2,
numero 4, del decreto-legge n. 166 del 1987 e art. 2, numero 4, del
decreto-legge n. 443 del 1987, convertito come sopra).
3. - La Regione resistente oppone di avere comunque provveduto
(assumendosi le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa
farmaceutica) in conformità all'art. 25 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, e 3, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595,
che consentono alle Regioni e alle Province autonome di assicurare
prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive.
Ma l'assunto non può essere condiviso, stante la disomogeneità
fra le prestazioni sanitarie rispetto alle quali è disposta dalla
legislazione statale la partecipazione alle spese e le prestazioni
sanitarie aggiuntive. Le prime, infatti, sono quelle comprese negli
standards minimi assicurati in modo uniforme a tutti i cittadini
(art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art. 10 del
decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del
1983). Le seconde, invece, cui si riferiscono le sentenze di questa
Corte n. 177 del 1986 e n. 294 del 1986) sono soltanto quelle
eccedenti i detti standars minimi. Se così è, non può ritenersi
che la legge regionale impugnata, in quanto dispone in materia di
partecipazione alla spesa sanitaria, trovi il suo fondamento nella
normativa statale in tema di prestazioni aggiuntive richiamata dalla
regione resistente.
La questione è dunque fondata, sicché va dichiarata
l'illegittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, primo
comma, lettera l), dello Statuto speciale - della legge regionale
impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio
1988 (Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive: assunzione a
carico della Regione delle quote di partecipazione sulle prestazioni
farmaceutiche).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte