Corte costituzionale

Ordinanza n. 138/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 161, quarto

comma, e 485, primo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 24 febbraio 1993 dal Pretore di Napoli -

sezione distaccata di Capri nel procedimento penale a carico di

Cortazzo Maria Enrica ed altra, iscritta al n. 461 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale il Pretore di Napoli

- sezione distaccata di Capri ha sollevato, con l'ordinanza in

epigrafe, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 161, quarto

comma, e 485, primo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il giudice a quo riferisce, in punto di fatto: che le

persone sottoposte alle indagini hanno effettuato elezione di

domicilio presso un determinato difensore, a norma dell'art. 161,

primo comma, del codice di procedura penale; che il decreto di

citazione a giudizio è stato spedito per la notifica a detto

difensore, sia in tale sua qualità sia quale domiciliatario delle

persone imputate; che, infine, il legale ha preso in consegna la

copia del decreto a lui spedita in veste di difensore, mentre ha

rifiutato di ricevere le copie a lui dirette quale domiciliatario,

affermando di non essere a ciò impegnato in difetto di rapporto

fiduciario con le persone imputate (e tuttavia nulla rilevando, ex

art. 107 del codice di rito, sul piano della rinuncia all'incarico);

che si è pertanto verificata, prosegue il rimettente, l'omessa

notifica riguardo agli imputati, che pure avevano effettuato in

precedenza idonea elezione di domicilio, ed andrebbe di conseguenza

dichiarata la nullità della citazione poiché non (sarebbe) " ..

valida una (eventuale) notifica per consegna al difensore .. nei

termini dell'attuale disposizione dell'art. 161 del codice di

procedura penale";

che, sempre in questa prospettazione, il Pretore individua

talune ipotesi, diverse da quella verificatasi nel giudizio a quo

(come: il "venir meno del rapporto fiduciario"; il mutamento non

comunicato del domicilio eletto; l'impossibilità della notifica

presso il domicilio eletto), nelle quali, anche se vi sia invalidità

od omissione della notificazione presso il domiciliatario originario,

risulta esperibile, e sufficiente, ai fini della costituzione del

rapporto processuale, la consegna al difensore delle copie destinate

al domiciliatario (art. 161, quarto comma, del codice di procedura

penale);

che, quindi, il rimettente individua una ingiustificata

disparità di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza, nella

ritenuta inapplicabilità della disposizione da ultimo richiamata

alla vicenda in concreto realizzatasi, riconducibile alla figura del

rifiuto di ricezione dell'atto, suscettibile viceversa di

equiparazione alle altre prese a termine di raffronto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione - in

quanto irrilevante in rapporto alla fase di controllo della regolare

costituzione delle parti in cui essa è sollevata, non potendosi più

eseguire la notificazione nel senso voluto dal giudice a quo - e

comunque per l'infondatezza della medesima.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità formulata

dall'Avvocatura dello Stato non può trovare accoglimento, giacché

l'invalidità o l'omissione della notificazione nei riguardi degli

imputati nel giudizio principale implica necessariamente

l'esperimento di una nuova - e valida - attività di notificazione

idonea a consentire la regolare costituzione del rapporto

processuale, alla cui verifica è deputata proprio la fase nella

quale è stata pronunciata l'ordinanza di rinvio, ond'è che il

requisito della rilevanza è soddisfatto;

che, nel merito, la questione muove dal presupposto

interpretativo secondo il quale alla fattispecie di rifiuto di

ricezione dell'atto da parte del domiciliatario non sarebbe

riferibile la disciplina dell'impugnato art. 161, quarto comma, del

codice di procedura penale; un presupposto, questo, dal rimettente

altresì ricollegato - a contrario - alla ritenuta "sufficienza"

della consegna della copia dell'atto al difensore nelle ipotesi

addotte quali termini di raffronto;

che l'accennato presupposto interpretativo risulta,

all'evidenza, contraddetto dal tenore dell'art. 161, quarto comma,

del codice di procedura penale, giacché nell'ambito della

inidoneità (nella specie, sopravvenuta) dell'elezione di domicilio

non può non farsi rientrare il caso di rifiuto di ricevere l'atto da

parte del domiciliatario, secondo quanto affermato dalla

giurisprudenza anche relativa alla corrispondente - per questo

profilo - disposizione dell'art. 171, quinto comma, del codice di

procedura penale del 1930;

che, rispetto al verificarsi della situazione di inidoneità del

domicilio eletto, non assumono rilievo, ai fini della soluzione della

presente questione, i profili riguardanti il rapporto retrostante di

carattere fiduciario tra eligente e domiciliatario, e in particolare

non interferisce il dato della coeva qualità di difensore per

quest'ultimo: indipendentemente da quelle che sono le vicende del

mandato difensivo, la norma sottoposta a scrutinio mira a regolare

con carattere di uniformità le diverse possibili evenienze che danno

luogo alla inidoneità - nonché alla mancanza, o alla insufficienza

- dell'elezione, imponendo, in questi casi, il ricorso alla

notificazione attraverso la consegna al difensore; una forma, questa,

che nella nuova disciplina processuale ha sostituito il ricorso alla

notificazione mediante deposito dell'atto in cancelleria e

correlativo avviso al difensore ex art. 171, quinto comma, del codice

di procedura penale abrogato;

che, relativamente al connesso profilo del modo di notificazione

nell'ambito delle fattispecie prese a raffronto, altresì errato

risulta l'enunciato - implicito, ma logicamente imposto dal petitum

dell'ordinanza di rinvio: evitare il rinnovo della notificazione

facendo applicazione dell'art. 161, quarto comma, del codice di

procedura penale altrimenti reputato non applicabile - secondo cui la

notificazione a mezzo consegna al difensore potrebbe risultare

perfezionata in base alla già avvenuta consegna dell'atto al

difensore in tale sua specifica veste;

che, infatti, di là dalla esteriore omologabilità, la

notificazione al difensore come tale e la notificazione a mezzo

consegna al difensore del soggetto che abbia eletto un domicilio

inidoneo ex art. 161, quarto comma citato, sono istituti non

interscambiabili, che assolvono a diverse funzioni e si indirizzano a

soggetti distinti (difensore e imputato) del processo, cosicché in

ogni caso - dunque, anche nelle ipotesi assunte a raffronto - il

fallito esperimento, per inidoneità, della notificazione presso il

domiciliatario impone il ricorso ad una nuova notificazione, nel modo

oggi indicato dalla norma sottoposta a scrutinio;

che, in conclusione, non essendo ravvisabile alcuna difformità

di disciplina tra l'ipotesi dedotta e quelle assunte a termini di

raffronto, e trovando la prima la propria regolamentazione proprio

nell'art. 161, quarto comma, del codice di procedura penale, vengono

a perdere rilievo le censure formulate con riguardo al parametro

costituzionale invocato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 161, quarto comma e 485, primo comma, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di

Capri, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte