Ordinanza n. 138/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo
comma, del codice penale, promossi con ordinanza emessa il 28 marzo
1995 dal Pretore di Firenze e con due ordinanze emesse il 17 giugno
1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 481, 692 e 693 del registro
ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 37 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di tre distinti procedimenti penali a carico
di Achleitner Reimhard, Bekir Fetie' e Ramadani Femi, imputati del
reato di cui all'art. 670, primo comma, del codice penale, il Pretore
di Firenze ha sollevato, una volta quale giudice del dibattimento e
altre due quale giudice per le indagini preliminari, altrettante
questioni di costituzionalità della suddetta norma incriminatrice;
che la contravvenzione punitiva della mendicità, come osserva il
giudice a quo, è posta a tutela dei beni giuridici della
tranquillità e del decoro della civile convivenza;
che tali offese sussisterebbero sia nel caso della mendicità
aggravata da forme particolari (vessatorie, ripugnanti, petulanti o
fraudolente: art. 670, secondo comma), sia in quello in cui
s'impieghino minori (art. 671);
che non vi sarebbe, invece, offesa della morale e della
tranquillità pubblica ogni qual volta l'accusato versi in una
situazione di bisogno non riconducibile a sua colpa;
che in tali ipotesi la mendicità si risolverebbe, infatti, in
una semplice e legittima richiesta della solidarietà altrui, fondata
sul sentimento della carità;
che ben diversa sarebbe la situazione di coloro che abbiano
volontariamente rifiutato i mezzi predisposti dallo Stato
nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali;
che la previsione incriminatrice di cui all'art. 670, primo
comma, del codice penale sarebbe in contrasto, pertanto, con gli
artt. 2, 3, e 27, terzo comma, della Costituzione, perché violerebbe
i principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e della
finalità rieducativa della pena;
che la fattispecie riserverebbe lo stesso trattamento punitivo a
soggetti che si trovino in condizioni del tutto diverse senza tener
conto della peculiare situazione di coloro che manchino dei mezzi di
sostentamento per ragioni non imputabili alla propria condotta;
che siffatto trattamento non sarebbe adeguato, perché non
finalizzato a rieducare quanti, loro malgrado, sono in una condizione
d'indigenza superabile soltanto attraverso l'altrui solidarietà;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la non fondatezza della questione sollevata;
Considerato che, concernendo identica questione, i giudizi vanno
riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 519 del 1995, successiva alla
pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del
codice penale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma,
del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Firenze e dal giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Fienze, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte