Sentenza n. 138/2000
Altra decisione · depositata il 16/05/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo, riapprovata il 21 ottobre 1997, recante "Modifiche
all'art. 16 comma 2 della L.R. n. 84/1996 avente per oggetto: Fondo
regionale per il sostegno dell'occupazione", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 novembre
1997, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 73
del registro ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice
relatore Massimo Vari;
Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso
dell'11 novembre 1997, regolarmente notificato e depositato, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della
Regione Abruzzo, approvata l'11 giugno 1997, recante "Modifiche
all'art. 16 comma 2 L.R. n. 84/1996 avente per oggetto: Fondo
regionale per il sostegno dell'occupazione", riapprovata
a maggioranza assoluta, a seguito del rinvio da parte del Governo, il
21 ottobre 1997.
Il ricorrente censura, in particolare, l'art. 1 che, nel
sostituire la disciplina già contenuta nel secondo comma
dell'art. 16 della citata legge regionale n. 84 del 1996, ha
stabilito che i contributi "in conto interesse" previsti e
disciplinati, in favore di particolari categorie di imprese, dagli
artt. 13 e seguenti della normativa che si intende modificare, siano
"erogati" dalla Regione Abruzzo, di volta in volta, alla FI.R.A.
(Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.a., su richiesta di
quest'ultima, per essere poi "versati" ai beneficiari. E ciò dietro
un compenso a favore della stessa FI.R.A., "per la gestione delle
operazioni", pari agli interessi che matureranno nel periodo fra la
data delle erogazioni delle somme alla menzionata Società
finanziaria e quella del pagamento ai beneficiari.
2. - Il ricorso, nell'osservare che il predetto compenso è
"ancorato a due parametri mobili, il secondo dei quali dipendente
soprattutto dal "buon volere del soggetto finanziatore", denuncia la
violazione di almeno tre principi costituzionali: il principio di
certezza e predeterminazione della spesa pubblica; il principio di
copertura di cui all'art. 81 ed il principio di buon andamento
dell'amministrazione di cui all'art. 97, combinato con il criterio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Il principio costituzionale di buon andamento risulterebbe - ad
avviso del ricorrente - "seriamente vulnerato da una norma che
attribuisce ad un (non necessario) intermediario fra Amministrazione
erogatrice e soggetto beneficiario un compenso tanto maggiore
quanto maggiore è il ritardo con cui l'intermediario adempie i
propri obblighi".
Si lamenta, al tempo stesso, il mancato coordinamento della
censurata norma, mirante a configurare la FI.R.A. come unica
intermediaria ex lege con il testo della legge regionale che si
intende modificare, ed, in particolare, con gli artt. 13, 14 e 15 che
prevedono una pluralità di soggetti finanziatori.
3. - All'udienza pubblica del 22 febbraio, l'Avvocatura dello
Stato, in riferimento all'avvenuta entrata in vigore, nelle more del
giudizio, della legge regionale del 28 dicembre 1998, n. 164
(Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 1996 n. 84), ha concluso
per la cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la
legge della Regione Abruzzo, approvata l'11 giugno 1997 (Modifiche
all'art. 16 comma 2 L.R. n. 84 del 1996 avente per oggetto: Fondo
regionale per il sostegno dell'occupazione) e riapprovata
a maggioranza assoluta, dopo il rinvio governativo, in data
21 ottobre 1997.
Il censurato provvedimento si compone di due disposizioni:
l'art. 1, volto ad affidare alla FI.R.A. (Finanziaria Regionale
Abruzzese) S.p.a. l'attività di erogazione dei contributi in conto
interesse previsti e disciplinati dagli artt. 13 e seguenti della
precedente legge regionale n. 84 del 1996, per il consolidamento dei
debiti a breve termine di particolari categorie di imprese
localizzate nella Regione; l'art. 2 contenente la dichiarazione
d'urgenza del provvedimento stesso.
Ci si duole, in particolare, che l'art. 1, modificando l'art. 16,
comma 2, della precedente legge regionale n. 84 del 1996, preveda che
tali contributi siano versati dalla Regione Abruzzo, di volta in
volta, alla FI.R.A, su sua richiesta, per essere poi erogati ai
beneficiari, contemplandosi per detta attività di erogazione un
compenso, a favore della FI.R.A. medesima, pari agli interessi
maturati sulle anticipazioni effettuate dalla Regione.
Secondo il ricorso, la disposizione denunciata si porrebbe in
contrasto con "almeno tre principi costituzionali", e cioè quello
della certezza e predeterminazione della spesa pubblica, quello della
copertura di cui all'art. 81 e quello del buon andamento
dell'amministrazione di cui all'art. 97, combinato con il criterio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
2. - Tanto premesso sulle questioni portate all'esame di questa
Corte, occorre rilevare che, dopo la proposizione del ricorso, è
intervenuta la legge regionale 28 dicembre 1998, n. 164, dichiarata
urgente ed entrata in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 3
della medesima, il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione (avvenuta il 29 dicembre 1998).
L'art. 2 di quest'ultima, nel ridisciplinare parzialmente la materia
già oggetto della legge n. 84 del 1996, ha sostituito le
disposizioni del titolo III, fra le quali è ricompreso l'art. 16.
Tale articolo, così come riformulato, prevede che la FI.R.A.
gestisca il fondo relativo al consolidamento dei debiti a breve delle
imprese con propria contabilità separata; che gli interessi maturati
vadano ad incrementare il fondo medesimo e che alla predetta
Finanziaria spetti, per le spese di funzionamento necessarie
all'erogazione dei suddetti contributi, un compenso pari a 200
milioni di lire.
Inoltre, il medesimo art. 2 della legge n. 164 del 1998 ha
introdotto una disposizione transitoria (art. 16-bis) concernente
l'erogazione dei contributi già concessi ai sensi del secondo comma
dell'art. 16 della legge regionale 11 settembre 1996, n. 84.
Poiché la nuova disciplina risulta incompatibile con quella
impugnata, è da ritenere che la legge regionale più recente abbia
sostituito quella anteriore, oggetto del presente ricorso, non
potendosi ammettere la contemporanea esistenza nell'ordinamento di
plurime e contraddittorie manifestazioni di volontà del legislatore
regionale.
In siffatta situazione, è d'uopo, pertanto, concludere,
conformemente alla giurisprudenza di questa Corte e come del resto lo
stesso ricorrente non ha mancato di osservare in udienza, che sia
venuta meno la materia del giudizio sulla legge regionale impugnata,
della quale resta impedita, ovviamente, la promulgazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo approvata l'11 giugno 1997 e riapprovata, ai sensi
dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, il 21 ottobre 1997,
recante "Modifiche all'art. 16, comma 2 L.R. n. 84/1996 avente per
oggetto: Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione", proposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli
artt. 3, 81 e 97 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte