Sentenza n. 138/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 2000 dal tribunale
di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei
confronti di G.C., iscritta al n.407 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 30 marzo 2000 (r.o. n. 407 del
2000), il tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 del codice
penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione datane dalla
Corte di cassazione ed assunta dal rimettente quale "diritto vivente"
- attribuisce particolare rilievo, ai fini della concessione della
liberazione condizionale, nel caso in cui il condannato si trovi
nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal
reato, alle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato
stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese ed
ai tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, per attenuare,
se non riparare interamente, i danni provocati.
Il giudice a quo premette, in punto di fatto, che con ordinanza
del 1° aprile 1999 il tribunale di sorveglianza di Sassari, ritenendo
sussistenti le condizioni previste dall'art. 176 cod. pen., aveva
concesso la liberazione condizionale a persona condannata
all'ergastolo per duplice omicidio. A seguito di impugnazione del
pubblico ministero - che lamentava la mancanza ed illogicità della
motivazione in ordine al requisito del "sicuro ravvedimento" del
condannato - la Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento
con rinvio "per nuovo esame" allo stesso tribunale, enunciando il
principio di diritto in forza del quale il "sicuro ravvedimento",
richiesto dalla legge ai fini della concessione della liberazione
condizionale, non può identificarsi in una "normale buona condotta",
ma postula, al contrario, comportamenti positivi e sintomatici
dell'avvenuto abbandono delle scelte devianti. In tale prospettiva -
sempre secondo la regula iuris dettata dal giudice di legittimità -
assume uno specifico rilievo la fattiva volontà del reo di eliminare
o attenuare le conseguenze dannose del reato, con la conseguenza che,
anche nel caso di impossibilità materiale di adempimento delle
obbligazioni civili da esso derivanti, debbono essere particolarmente
valutate le manifestazioni di effettivo interessamento del condannato
per la situazione morale e materiale delle persone offese ed i
tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, per lenire il
pregiudizio arrecato.
Ad avviso del rimettente, tale interpretazione - consolidata
nella giurisprudenza di legittimità e comunque vincolante
nell'ambito del giudizio di rinvio in forza dell'art. 627 cod. proc.
pen. - porrebbe la norma denunciata in contrasto sia con il principio
costituzionale della funzione rieducativa della pena che con quello
di uguaglianza.
Sotto il primo profilo, una volta inquadrata la liberazione
condizionale tra le misure premiali penitenziarie tese alla
risocializzazione dei condannati all'ergastolo o a lunghe pene
detentive, si dovrebbe infatti ritenere che il "sicuro ravvedimento",
richiesto dall'art. 176 cod. pen., vada accertato sulla base dei
risultati del trattamento rieducativo durante tutto il corso
dell'esecuzione della pena, prescindendo dalla considerazione di
interessi civilistici di natura patrimoniale, quali quelli delle
parti offese: conclusione, questa, avvalorata anche dalla previsione,
nell'ordinamento penitenziario, dell'istituto premiale della
remissione del debito, il quale implica la rinuncia dello Stato ad un
suo credito al fine di agevolare la risocializzazione dei condannati
in disagiate condizioni economiche. D'altro canto, la circostanza che
la norma impugnata subordini espressamente la concessione della
liberazione condizionale all'adempimento delle obbligazioni civili,
salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di
adempierle, renderebbe palese come l'attività risarcitoria
rappresenti una condizione di natura esclusivamente "oggettiva", non
utilizzabile come criterio di valutazione del ravvedimento.
Sotto il secondo profilo, poi, l'interpretazione adottata dalla
Corte di cassazione determinerebbe - a giudizio del rimettente - una
ingiustificata disparità di trattamento fra i condannati che
dispongono dei mezzi economici per adempiere gli obblighi risarcitori
e quelli che ne sono privi. Mentre, infatti, i primi potrebbero
essere considerati "ravveduti" sulla base della sola osservazione
svolta durante il trattamento penitenziario, a prescindere dal reale
interessamento per le vicende delle persone offese (implicito nel
pagamento di una somma di denaro); per i secondi si richiederebbe,
invece, in aggiunta alla prova dell'impossibilità di risarcire il
danno, anche una concreta manifestazione di solidarietà verso le
stesse.
Da ultimo, ed in punto di rilevanza, il tribunale rimettente
rimarca come il quesito di costituzionalità sollevato condizioni
l'esito del giudizio a quo giacché, nel caso di specie, l'avvenuta
rieducazione dovrebbe aversi per certa alla luce della condotta
tenuta dal condannato durante il lungo periodo di carcerazione e poi
in regime di semilibertà, ed altrettanto sicura risulterebbe, a
fronte degli accertamenti svolti, la sua incapacità di assolvere le
obbligazioni risarcitorie derivanti dai reati commessi; situazione
nella quale, peraltro, il reo non si sarebbe mai interessato della
sorte dei familiari delle vittime, attivandosi per attenuare i danni
loro cagionati.
2. - Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la
dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza
della questione. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di sorveglianza di Sassari dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 176 cod. pen., nella parte in
cui, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione -
interpretazione che il rimettente assume in termini di "diritto
vivente" e che risulta comunque vincolante per il rimettente stesso,
in quanto giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod.
proc. pen. - attribuisce particolare rilievo, ai fini della
valutazione del "sicuro ravvedimento" richiesto per la concessione
della liberazione condizionale, nel caso in cui il condannato si
trovi nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili
derivanti dal reato, alle manifestazioni di effettivo interessamento
del condannato stesso per la situazione morale e materiale delle
persone offese ed ai tentativi fatti, nei limiti delle sue
possibilità, per attenuare, se non riparare interamente, i danni
provocati.
Ad avviso del giudice a quo la norma denunciata violerebbe, in
tale lettura, sia l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in
quanto subordinerebbe la finalità rieducativa, cui l'istituto della
liberazione condizionale è ispirato, ad interessi civilistici di
natura patrimoniale; sia l'art. 3 della Carta, in quanto
introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i
condannati che dispongono dei mezzi economici per adempiere le
obbligazioni civili (i quali potrebbero essere considerati
"ravveduti" sulla base dei soli risultati del trattamento
penitenziario) ed i condannati che ne sono privi (ai quali si
richiederebbe, di contro, in aggiunta alla dimostrazione
dell'incapacità di adempiere dette obbligazioni, anche una fattiva
"manifestazione di solidarietà" verso le persone offese).
2. - La questione non è fondata.
Quanto alla prima delle due censure in cui essa si articola,
giova rimarcare come la liberazione condizionale sia istituto che non
solo "si inserisce decisamente nell'ambito della finalità
rieducativa della pena" (v., da ultimo, sentenza n. 418 del 1998), ma
che si pone, altresì, come momento tendenzialmente terminale del
trattamento progressivo di "risocializzazione" del condannato a pena
detentiva, promuovendone il pieno reinserimento nel tessuto sociale.
Tale collocazione "terminale" dell'istituto si salda logicamente con
il presupposto normativo, stabilito dall'art. 176, primo comma, cod.
pen., di un "ravvedimento", non meramente congetturale o probabile,
ma "sicuro", ossia certamente avvenuto.
In simile prospettiva, anche qualora si volesse attribuire al
concetto di "rieducazione", evocato dall'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, un contenuto "minimale" e puramente "negativo" -
limitandolo al solo rispetto della "legalità esteriore" e, cioè,
all'acquisizione dell'attitudine a vivere senza commettere (nuovi)
reati - resta il fatto che una prognosi sicuramente favorevole su
tale versante non può prescindere dalla valutazione di comportamenti
che rivelino la acquisita consapevolezza, da parte del reo, dei
valori fondamentali della vita sociale. Trova collocazione in questa
cornice l'assunto della giurisprudenza di legittimità - posto come
immediato antecedente logico della soluzione interpretativa oggetto
dell'odierno scrutinio di costituzionalità - in forza del quale il
"sicuro ravvedimento", di cui all'art. 176 cod. pen., non può essere
identificato sic et simpliciter in una "normale buona condotta" -
ossia nella mera astensione da violazioni delle norme penali e di
disciplina penitenziaria nel corso dell'esecuzione della pena - ma
postula comportamenti positivi, sintomatici dell'abbandono, anche per
il futuro, delle scelte criminali.
Ora, tra i valori fondamentali della vita in comune deve
evidentemente annoverarsi - ed in posizione prioritaria - la
solidarietà sociale, la quale richiede l'adempimento di doveri che
l'art. 2 della Costituzione definisce inderogabili. E, d'altro canto,
rispetto a chi si sia reso autore di un reato, un indice
particolarmente significativo della acquisita consapevolezza di tale
valore non può non essere rappresentato dall'atteggiamento assunto
nei confronti della vittima del reato stesso.
Sotto questo profilo, è dunque pienamente coerente con la
finalità rieducativa, della quale la liberazione condizionale
partecipa, la condizione normativa espressa dell'adempimento delle
obbligazioni civili derivanti dal reato, salva la dimostrazione
dell'impossibilità di provvedervi (art. 176, quarto comma, cod.
pen.): condizione che, per diffuso convincimento, viene in effetti in
rilievo, nell'economia dell'istituto - contrariamente a quanto sembra
ritenere il tribunale rimettente - non solo e non tanto per la sua
funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, ma anche e
soprattutto come indice "soggettivo" dell'intervenuto ravvedimento.
Ma, al tempo stesso, risulta perfettamente in linea con la
predetta finalità anche la lettura giurisprudenziale della norma che
il giudice a quo contesta, concernente il caso di impossibilità di
adempimento delle obbligazioni civili. La circostanza, infatti, che
pure in simile evenienza il condannato dimostri solidarietà nei
confronti della vittima, interessandosi delle sue condizioni e
facendo quanto è possibile per lenire il danno provocatole, anziché
assumere un atteggiamento di totale indifferenza, non può non avere
- per le considerazioni svolte - un particolare peso nella verifica
dei risultati del percorso rieducativo.
Né ha pregio, in contrario, l'argomento che il giudice a quo
ritiene di poter ricavare dall'istituto della remissione del debito
per le spese del procedimento e di mantenimento, previsto
dall'ordinamento penitenziario a favore dei condannati in disagiate
condizioni economiche (art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354).
Ben diversa è, infatti, l'incidenza, sotto il profilo avuto di mira,
del debito in parola rispetto a quello per i danni direttamente
provocati al soggetto passivo del reato: né, d'altra parte, la
soluzione interpretativa di cui si discute può essere considerata
alla stregua di un "impedimento" o, comunque, di un "ostacolo
normativo" sulla direttrice della risocializzazione del condannato
non abbiente. Nell'enunciare il principio in questione, difatti, la
Cassazione, per un verso, muove dalla premessa che l'impossibilità
di adempiere le obbligazioni civili, cui ha riguardo l'art. 176,
quarto comma, cod. pen., deve essere intesa in senso non assoluto, ma
relativo (non occorre, cioè, affinché essa resti integrata, un
totale difetto di risorse economiche); e, per altro verso, ha cura di
sottolineare come le manifestazioni di "interessamento" per le
vittime ed i tentativi di lenire il nocumento loro causato - che il
giudice deve "particolarmente valutare" nell'esprimersi sul "sicuro
ravvedimento" - restino comunque confinati nei limiti delle concrete
possibilità del reo (e, cioè, di quanto da lui realisticamente
"esigibile").
3. - Manifestamente priva di consistenza è la seconda censura,
riferita all'art. 3 della Costituzione: giacché l'interpretazione
giurisprudenziale avversata dal tribunale rimettente, lungi dal
compromettere, assicura nella sostanza il rispetto del principio di
uguaglianza.
Quell'"indice del ravvedimento" che per il condannato che ne ha
la capacità viene ricavato dall'effettivo ed integrale adempimento
delle obbligazioni civili, per il condannato che non ha mezzi
adeguati è tratto da alternative forme di interessamento per le
sorti delle persone offese, le quali tengono luogo del concreto
sacrificio economico richiesto al primo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 176 del codice penale sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di
sorveglianza di Sassari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte