Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1970 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,

terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 dicembre 1969 dal pretore di Pisa nel

procedimento penale a carico di Felloni Ardenzo ed altri, iscritta al

n. 83 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970;

2) ordinanza emessa il 14 febbraio 1970 dal pretore di Trento nel

procedimento penale a carico di Chiais Luigi ed altri, iscritta al n.

119 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che con ordinanza 6 dicembre 1969, pronunciata nel corso

del procedimento penale contro Felloni Ardenzo ed altri, il pretore di

Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

18, terzo comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato

con R.D. 18 giugno 1931, n.773, che punisce coloro che prendono la

parola nel corso di riunioni non preavvisate, in riferimento all'art.

21 della Costituzione;

che identica questione è stata altresì sollevata dal pretore di

Trento con l'ordinanza 14 febbraio 1970, pronunciata nel corso del

procedimento penale contro Chiais Luigi ed altri;

che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono

essere riuniti avendo uguale oggetto.

Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,

questa Corte, con sentenza n. 90 del 3 giugno 1970, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del T.U.

delle leggi di P.S., nella parte in cui non limita la previsione

punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza

dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicata norma ha cessato di

avere efficacia (art. 136 Cost.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 90 del 3

giugno 1970, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a

coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione del

preavviso previsto dal primo comma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte