Sentenza n. 139/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 247 e 248
del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 6
dicembre 1972 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente
tra Esposito Mauro e Brasiello Pasquale, iscritta al n. 433 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile vertente tra Mauro Esposito e
Pasquale Brasiello per risarcimento danni, il tribunale di Napoli ha
sollevato, su istanza della parte attrice, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 247 e 248 del codice di procedura civile che prevedono: il
primo, l'incapacità a testimoniare, tranne che nelle cause che vertono
su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti
di famiglia, delle persone legate ad una delle parti da vincolo
matrimoniale, da vincoli di parentela o di affinità in linea retta o
di affiliazione; e il secondo, la limitazione dell'audizione dei testi
minori degli anni 14 a quei casi in cui sia resa necessaria da
particolari circostanze.
Il proponente la questione, premesso che il diritto del cittadino
alla difesa si estrinsecherebbe non solo nel fatto di essere assistito
e rappresentato da un difensore, ma soprattutto nella facoltà di
fornire al giudice quelle prove che ritenga utili e necessarie per il
riconoscimento del proprio diritto, ravviserebbe un non giustificabile
trattamento differenziato nel fatto che la procedura civile prevede,
per quanto concerne la prova testimoniale, una disciplina diversa e
più limitata di quella stabilita, in materia, dalla procedura penale.
Si rileva, infatti, nell'ordinanza di rimessione, che mentre l'art.
348 del codice di procedura penale riconosce, in via di principio, la
capacità a testimoniare di qualsiasi persona, salvo al giudice di
valutarne la attendibilità, e i successivi artt. 350, 351 e 352
prevedono i casi in cui i testi possono astenersi dal deporre, l'art.
247 del codice di procedura civile, sancisce, invece, l'incapacità
assoluta a deporre per alcune categorie di testi e l'art. 248 dello
stesso codice demanda l'ammissibilità o meno del teste minore degli
anni 14 al potere discrezionale del giudice.
Proprio dal raffronto delle due diverse procedure emergerebbe una
grave menomazione del diritto alla difesa e una disparità di
trattamento costituzionalmente non giustificabili.
Maggior risalto la disparità di trattamento e la menomazione del
diritto alla difesa troverebbero, sempre a parere del proponente, in
quei casi in cui, iniziatosi un procedimento penale, con regolare
costituzione di parte civile, questo venga interrotto nel suo iter da
successivo provvedimento di amnistia che, pur lasciando salva e
impregiudicata l'azione civile, porrebbe le parti in condizione, nel
correlativo giudizio civile, di non potersi avvalere di quelle prove
testimoniali di cui si erano avvalse o avrebbero potuto avvalersi nel
giudizio penale.
Non vi è stata costituzione di parte e non vi è stato intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con la suindicata ordinanza il tribunale di Napoli ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 247 e
248 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione. Il collegio proponente ritiene che i predetti
articoli, nell'escludere, il primo, la capacità a testimoniare, salvo
particolari eccezioni, delle persone legate ad una delle parti da
vincolo matrimoniale o di parentela o di affinità in linea retta o di
affiliazione e nel limitare, il secondo, l'audizione dei testi minori
degli anni 14 solamente ai casi in cui sia resa necessaria da
particolari circostanze, violerebbero, nel raffronto con la diversa
disciplina processuale penale prevista per gli stessi soggetti, il
principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e il diritto
alla difesa.
2. - Premette la Corte che con la sentenza n. 248 del 1974,
posteriore quindi all'ordinanza del tribunale di Napoli, è stata già
dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 247 c.p.c. in
quanto esso limita ingiustificatamente il diritto alla prova, quale
nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa, diritto che non
può farsi poggiare su una aprioristica esclusione del valore
probatorio della testimonianza di alcuni soggetti fondata soltanto su
motivi di sospetto e di non sincerità, mentre la valutazione di
attendibilità della prova può essere compiuta solo a posteriori dal
giudice in base a suo prudente apprezzamento. Per l'intervenuta
decisione, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
3. - Fondata è la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 248 del codice di procedura civile in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Questa Corte ha già, sul piano generale, ripetutamente affermato
che il principio di eguaglianza è applicabile quando vi sia
omogeneità di situazioni da regolare legislativamente e in modo
unitario e coerente e che l'eccezione al principio può essere
consentita solo quando si tratti di situazioni che, pur derivando da
basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari.
Sulla base di tale principio non appare razionale la distinzione
operata dal legislatore, ai fini dell'ammissione della prova
testimoniale dei minori degli anni 14, tra processo civile e processo
penale.
Se è pur vero che le modalità di esercizio del diritto di difesa
possono essere legittimamente disciplinate in modo diverso perché
corrispondenti alle caratteristiche di ciascun procedimento, la Corte
rileva che sul punto in discussione non c'è motivo perché la
disciplina sia diversa secondo che trattisi di processo penale o
civile.
La norma va pertanto dichiarata illegittima in relazione all'art. 3
della Costituzione, restando assorbito il profilo concernente il
contrasto con l'art. 24.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile, già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 248 del
1974;
b) la illegittimità costituzionale dell'art. 248 del codice di
procedura civile.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte