Sentenza n. 139/1980
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1980 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma
terzo, cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal
Giudice istruttore del tribunale di Trieste, nel procedimento penale a
carico di Pinesich Antonio ed altra, iscritta al n. 294 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 235 del 3 settembre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1980 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il 3 giugno 1931, Antonio Pinesich, cittadino italiano,
contrasse matrimonio civile, a Cunski (Jugoslavia), con Antonia
Hroncich.
Il 12 febbraio 1964, il tribunale di Fiume emise sentenza di
divorzio tra i due.
Il successivo 25 gennaio 1965, lo stesso Pinesich si è unito a
Maria Grimalda, anch'essa cittadina italiana, con nuovo matrimonio
civile celebrato a Millburne (Pennsylvanya - U.S.A.).
Il 7 marzo 1974, la Corte di appello di Trieste ha delibato la
pronunzia di divorzio, come sopra emessa dal tribunale di Fiume,
dandole efficacia in Italia.
Nel frattempo - essendosi il Pinesich e la Grimalda trasferiti in
Italia ed avendo quivi chiesto, il 29 settembre 1972, l'iscrizione
anagrafica - era stata acclarata l'esistenza del precedente vincolo
matrimoniale del Pinesich (la cui pronunzia di scioglimento non era
stata - come detto - ancora delibata in Italia); e da ciò aveva preso
avvio un azione penale per bigamia a carico di Pinesich e della
Grimalda.
Nel corso del detto procedimento, il giudice istruttore del
tribunale di Trieste, con ordinanza del 18 febbraio 1975, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo,
cod. pen., secondo cui il reato di bigamia è estinto "se il matrimonio
contratto precedenteniente dal bigamo è dichiarato nullo ovvero è
annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia".
La detta norma è sembrata, infatti, al giudice di Trieste in
contrasto con il precetto costituzionale della eguaglianza (art. 3
Cost.), in quanto non pone "sullo stesso piano del soggetto che oggi
pacificamente fruisce della causa di estinzione, della quale si
discute, colui che, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero
in data successiva alla pronunzia di divorzio dal primo, ottenga
tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera,
la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello
stato civile".
La rilevanza della questione è motivata in base alla
considerazione che la reductio ad legitimitatem della disposizione
impugnata, nei sensi indicati, consentirebbe, nel giudizio a quo di
dichiarare estinto il reato di bigamia ascritto agli imputati.
La questione stessa sarebbe, inoltre, sempre secondo il giudice di
rinvio, non manifestamente infondata, poiché le situazioni comparate e
(allo stato) diversamente disciplinate sarebbero, in realtà, "del
tutto omogenee sul piano sostanziale e giuridico".
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura di Stato.
La quale, in via preliminare, ha sollecitato la restituzione degli
atti per nuovo esame sul punto della rilevanza, in quanto il giudice a
quo non si sarebbe posto il problema della ipotizzabilità stessa del
reato di bigamia, in conseguenza della intervenuta delibazione avente
effetto retroattivo.
E, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della questione
sollevata, per la sostanziale diversità delle fattispecie poste a
raffronto. Considerato in diritto :
Come in narrativa detto, il giudice istruttore del tribunale di
Trieste, sottopone alla Corte la questione se l'art. 556, comma terzo,
del codice penale, secondo cui il reato di bigamia è estinto se il
matrimonio contratto precedentemente dal bigamo è dichiarato nullo
ovvero annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia,
contrasti con l'articolo 3. della Costituzione, "in quanto non pone
sullo stesso piano del soggetto che fruisce della causa di estinzione
colui che, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero in data
successiva alla pronuncia di divorzio dal primo, ottenga, tramite la
delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa
annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato
civile".
Risulta però dagli atti del giudizio a quo, e dalla stessa
esposizione fattane nell'ordinanza di rinvio, che, nella specie -
trattandosi di delitto commesso all'estero, da cittadini italiani, per
il quale non è stata presentata né la richiesta del Ministro di
Grazia e Giustizia, né l'istanza della persona offesa, di cui all'art.
9 cpv. del codice penale - l'azione è allo stato improcedibile ai
sensi del predetto art. 9.
Pertanto, poiché le cause di improcedibilità sono evidentemente
pregiudiziali rispetto alle cause di estinzione del reato (alla cui
applicazione ha, invece, riguardo l'odierna questione di legittimità
costituzionale), ne discende che la questione stessa risulta del tutto
irrilevante nel processo a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 556, comma terzo, cod. pen., sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte