Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1991

Altra decisione · depositata il 29/03/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), come modificato dall'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal Pretore di Saluzzo nel

procedimento penale a carico di Arnaudo Pietro, iscritta al n. 721

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal Pretore di Saluzzo nel

procedimento penale a carico di Gramaglia Federico, iscritta al n.

756 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Saluzzo, con due ordinanze di identico

tenore emesse entrambe il 9 ottobre 1990 nel corso di giudizi aventi

ad oggetto l'esercizio senza autorizzazione di apparecchi

radioelettrici di debole potenza, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni in

materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo

sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per la

parificazione, ritenuta arbitraria, nel trattamento sanzionatorio

dell'esercizio abusivo di impianti rispettivamente soggetti a

concessione ovvero - come nella specie - ad autorizzazione (questi

ultimi, a seguito della sentenza n. 1030 del 1988 di questa Corte);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

entrambi i giudizi tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha

chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che dalle ordinanze non appare che il giudice

rimettente abbia tenuto conto che, anteriormente alla loro

emanazione, la disposizione impugnata è stata sostituita con l'art.

30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del

sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha modificato il

previgente regime sanzionatorio, differenziando tra impianti

radioelettrici - tra cui quelli di debole potenza, soggetti ad

autorizzazione in base alla predetta sentenza - e impianti di

radiodiffusione sonora o televisiva, soggetti a concessione;

che conseguentemente gli atti vanno restituiti al predetto

giudice, perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua

della nuova normativa;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Saluzzo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte