Sentenza n. 139/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/04/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12d.P.R. 236/1988
- art. 15legge 183/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R.
24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), promosso con
ordinanza emessa il 10 marzo 1992 dal Pretore di Velletri - Sezione
distaccata di Anzio nel procedimento penale a carico di Mele Delia,
iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 prima serie speciale
dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale a carico di Mele Delia,
imputata della contravvenzione di cui all'art. 21, primo comma, del
d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero
80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), per
aver fornito al consumo degli ospiti della Clinica Villa dei Pini di
Anzio acqua priva dei dovuti requisiti di qualità, il Pretore di
Velletri, sezione distaccata di Anzio, ha sollevato, con ordinanza
del 10 marzo 1992, eccezione di illegittimità costituzionale, in
relazione all'art. 24 della Costituzione, nei confronti dell'art. 12
dello stesso d.P.R. n. 236, "nella parte in cui non prevede che sia
dato avviso alle persone interessate dell'ora, della data e del luogo
di effettuazione delle analisi, per le quali non è prevista né è
possibile la revisione, onde consentirne la partecipazione alle
stesse".
Nessuna parte si è costituita in giudizio. Considerato in diritto
1. - L'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 disciplina, nel
quadro dell'attuazione della direttiva CEE n. 80/778, i prelievi ed i
controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano, la cui
esecuzione viene affidata ai servizi e presidi delle unità sanitarie
locali.
Il giudice remittente dubita della legittimità di tale norma
nella parte in cui essa non prevede che sia dato avviso alle persone
interessate dell'ora, data e luogo di effettuazione delle analisi che
non siano suscettibili di revisione, dal momento che il mancato
avviso risulterebbe lesivo del diritto di difesa degli interessati ai
quali non sia garantita la possibilità di presenziare, eventualmente
con l'assistenza di un consulente tecnico, all'effettuazione degli
accertamenti non ripetibili, destinati a costituire l'eventuale
presupposto dell'azione penale e la fonte del convincimento del
giudice penale.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte ha già riconosciuto che il diritto di difesa deve
ritenersi violato nei casi in cui alla previsione di analisi non
ripetibili, in quanto effettuate su campioni di natura deteriorabile,
non si accompagni l'obbligatorietà dell'avviso dell'inizio delle
operazioni alle persone interessate, in modo da consentire alle
stesse di presenziare, eventualmente con l'assistenza di un
consulente tecnico, all'esecuzione di tali operazioni (v. sentt. n.
434 del 1990 e n. 469 del 1988).
In tale giurisprudenza si è, altresì, chiarito che l'obbligo di
preavviso deve ritenersi riferito al momento dell'effettuazione delle
analisi e non anche a quello del prelievo dei campioni che, al
contrario, può richiedere un'azione di sorpresa, al fine di evitare
alterazioni o soppressioni del materiale probatorio (v. sent. n. 248
del 1983).
Questo indirizzo giurisprudenziale ha, di recente, trovato piena
risposta nella riforma del codice di procedura penale e
specificamente nella formulazione nell'art. 223 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), ove si
è stabilito che, quando nel corso di attività ispettive o di
vigilanza, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non
è prevista la revisione deve essere dato, a cura dell'organo
procedente, avviso, anche orale, all'interessato del giorno, dell'ora
e del luogo dove le analisi verranno effettuate, così da consentire
allo stesso o a persona di sua fiducia di presenziare alle
operazioni, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
La nuova disciplina non può, peraltro, trovare applicazione nel
giudizio a quo, che trae origine da un accertamento regolato secondo
il precedente rito penale, in quanto effettuato in epoca anteriore
all'entrata in vigore del nuovo codice.
La questione proposta deve, quindi, essere accolta, con la
conseguente dichiarazione dell'illegittimità costituzionale in parte
qua della norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24
maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte
in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al
consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura
dell'organo procedente sia dato, anche oralmente, avviso
all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi
verranno effettuate, affinché lo stesso interessato o persona di sua
fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con
l'assistenza di un consulente tecnico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte