Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1995 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1994

dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Conti

Claudio e la S.a.s. Milansped, iscritta al n. 572 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Claudio Conti

contro la S.a.s. Milansped, il Pretore di Milano, con ordinanza del

28 giugno 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 429,

comma 3, cod. proc. civ., "nella parte in cui prevede il cumulo di

interessi e rivalutazione";

che, ad avviso del giudice remittente, le peculiarità, rilevate

da questa Corte nella sentenza n. 207/1994, che differenziano la

disciplina dell'art. 429 dal diritto comune, oltre al cumulo di

interessi e rivalutazione, incidono sulla natura stessa degli

interessi qualificandoli come interessi corrispettivi ai sensi

dell'art. 1282 cod. civ., anziché risarcitori del danno da mora ai

sensi dell'art. 1224 cod. civ.;

che, pertanto, una volta elevato al dieci per cento il tasso

degli interessi corrispettivi (art. 1 della legge 26 novembre 1990,

n. 353), sarebbe divenuta irragionevole la differenza di trattamento

dei crediti di lavoro rispetto alla regola generale del non-cumulo di

cui all'art. 1282 cod. civ.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, rilevando che l'ordinanza

ripropone alla Corte, sotto un identico profilo, la medesima

questione già decisa con la sentenza citata e concludendo per una

dichiarazione di inammissibilità;

Considerato che, secondo l'interpretazione consolidata della Corte

di cassazione (superata dall'art. 22, comma 36, della legge 23

dicembre 1994, n. 724, peraltro non applicabile nel caso di specie),

gli interessi previsti dall'art. 429 cod. proc. civ., hanno natura di

interessi corrispettivi e pertanto, a differenza di quelli previsti

dall'art. 1224 cod. civ., sono cumulabili con la rivalutazione della

somma dovuta;

che la tutela privilegiata dei crediti di lavoro, nei termini

della disciplina dei crediti di valore, è stata riconosciuta da

questa Corte non contrastante con i principi di eguaglianza e di

ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto

giustificata dalla rilevanza costituzionale dei crediti medesimi;

Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, comma 2, delle Norme integrative dei giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ., sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte