Sentenza n. 139/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 217/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge
30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16
maggio 1997 ed il 19 dicembre 1996 dal Magistrato di sorveglianza di
Modena, iscritte ai nn. 465 e 466 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con due ordinanze di identico contenuto, il Magistrato di
sorveglianza di Modena, chiamato a pronunciarsi su due distinte
istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in due
procedimenti di sorveglianza, entrambi relativi alla conversione di
una pena pecuniaria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in
cui non prevederebbe il gratuito patrocinio per tutti i procedimenti
che si svolgono avanti al magistrato di sorveglianza.
L'art. 15 stabilisce, al comma 1, che "le disposizioni degli
articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella
fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione nonché nei
procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza,
sempreché l'interessato possa essere assistito da un difensore o da
un consulente", prevedendo, al comma 2, che "competente a ricevere
l'istanza (...), ad adottare i provvedimenti relativi alla ammissione
al patrocinio a spese dello Stato e a liquidare i compensi è, a
seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorità
giudiziaria procedente".
Il giudice a quo premesso che la magistratura di sorveglianza è
ordinata in due gradi di giurisdizione, il magistrato di sorveglianza
e il tribunale di sorveglianza, rileva che la esplicita previsione
della ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei soli
procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza relativi
alla applicazione delle misure di sicurezza comporterebbe la
inapplicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato nei
procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza. Né, ad
avviso del remittente, tale conseguenza potrebbe essere evitata sulla
base del rilievo che la disposizione impugnata consente l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato anche nella fase della esecuzione,
dal momento che, all'evidenza, tale previsione andrebbe ricondotta ai
soli procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione previsti
dal capo I del titolo III del libro X del codice di procedura penale
e non a tutti i procedimenti previsti da detto libro (tra i quali
rientra quello relativo alla conversione di pena pecuniaria), perché
altrimenti non avrebbe senso la espressa limitazione della
applicabilità delle norme sul patrocinio a spese dello Stato ai
procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza concernenti
le misure di sicurezza.
Così interpretata la disposizione impugnata e rilevato che molti
dei procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza sono
stati ormai giurisdizionalizzati, sicché in essi è necessaria la
presenza del pubblico ministero e del difensore del condannato, il
giudice a quo ritiene che la disposizione stessa contrasti con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, risultandone violati sia il diritto
di difesa, sia il principio di eguaglianza per la disparità di
trattamento tra chi è sottoposto al procedimento di conversione
della pena pecuniaria e chi è sottoposto ad un procedimento relativo
alla applicazione delle misure di sicurezza.
Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva, in entrambe le
ordinanze, che la stessa sussisterebbe, trattandosi di assicurare la
difesa del condannato nel procedimento di conversione della pena
pecuniaria. Considerato in diritto
1. - Il Magistrato di sorveglianza di Modena, chiamato a
pronunciarsi su due distinte istanze di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato in altrettanti procedimenti di conversione di pena
pecuniaria, solleva, con due ordinanze di identico contenuto,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 30
luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti), nella parte in cui non prevederebbe il
patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di competenza del
magistrato di sorveglianza. In tale assunta omissione legislativa, il
giudice remittente ravvisa una violazione sia dell'art. 24, sia
dell'art. 3 della Costituzione; quanto al primo, risulterebbe leso il
diritto di difesa del condannato nel procedimento di sorveglianza, da
ritenere ormai pienamente giurisdizionalizzato; quanto al secondo, la
disposizione censurata comporterebbe una ingiustificata disparità di
trattamento tra chi è sottoposto a procedimento di sorveglianza per
l'applicazione di misure di sicurezza, per il quale è prevista
l'applicabilità delle disposizioni sul patrocinio a spese dello
Stato, e chi è sottoposto ad altri procedimenti di competenza del
magistrato di sorveglianza.
Poiché le due ordinanze pongono la medesima questione, i relativi
giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - La questione è infondata.
Il giudice remittente muove dalla premessa che nel procedimento di
conversione delle pene pecuniarie sarebbe di ostacolo alla
applicazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato la
formulazione dell'art. 15 della legge n. 217 del 1990, che
consentirebbe di accordare tale beneficio, fra i procedimenti di
competenza del magistrato di sorveglianza, esclusivamente in quelli
relativi all'applicazione di misure di sicurezza, i soli
esplicitamente menzionati. La locuzione "fase dell'esecuzione", che
compare nel citato art. 15, andrebbe pertanto letta restrittivamente,
nel senso tecnico di "giudice dell'esecuzione", competente per i
procedimenti previsti nel capo I (giudice dell'esecuzione) del titolo
III (Attribuzione degli organi giurisdizionali) del libro X
(Esecuzione) del codice di procedura penale.
Questa premessa è contrastata da insuperabili argomenti di
carattere testuale, logico e sistematico.
In primo luogo, sotto il profilo testuale, non è privo di
significato il fatto che l'art. 15 non parli di giudice
dell'esecuzione ma di fase dell'esecuzione, espressione, tecnica
anch'essa, nella quale l'esecuzione viene in rilievo, appunto, come
fase del procedimento per la sua connotazione sostanziale in rapporto
alle altre fasi; l'espressione, quindi, non identifica un organo
piuttosto che l'altro, ma comprende tutti gli organi della
giurisdizione penale chiamati a compiere, oggettivamente, attività
di esecuzione.
3. - L'interpretazione logica non contraddice quella testuale: la
conversione della pena pecuniaria riguarda, infatti, logicamente, la
esecuzione di tale pena per l'ipotesi in cui se ne sia accertata la
impossibilità di esazione. Non a caso, l'art. 660, che regola
l'istituto sotto la pertinente rubrica "Esecuzione delle pene
pecuniarie", trova la sua collocazione nel libro X del codice di
procedura penale dedicato all'"Esecuzione". E in questo medesimo
libro è regolata la magistratura di sorveglianza secondo una
tradizione sistematica già accolta dal codice Rocco.
Si deve aggiungere che, ove pure gli anzidetti argomenti
lasciassero adito a un qualche residuo dubbio, l'ammissibilità del
patrocino a spese dello Stato nel procedimento di cui si tratta
andrebbe riconosciuta in forza del principio di superiorità della
Costituzione, che vieta ai giudici, in presenza di più
interpretazioni possibili, di adottare quella che farebbe risultare
la disposizione della legge in contrasto con la Costituzione e impone
loro di scegliere la soluzione interpretativa costituzionalmente
conforme. Sotto questo profilo non può essere trascurato il fatto
che la legge n. 217 del 1990 costituisce attuazione della garanzia
posta dal terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, secondo il
quale sono assicurati ai non abbienti, mediante appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, e che
tale garanzia, come questa Corte ha già riconosciuto, assume una
ancor più marcata cogenza quando riguardi la difesa dell'imputato
(sentenza n. 144 del 1992). I principi desumibili dalla Costituzione
vengono quindi in rilievo quale chiave interpretativa della normativa
vigente, nel senso che, a meno che il tenore delle disposizioni
considerate non imponga di escluderne l'ammissibilità, il patrocinio
a spese dello Stato deve essere ritenuto operante tutte le volte in
cui si sia in presenza di un procedimento giurisdizionale nel quale
l'imputato abbia diritto di farsi assistere dal proprio difensore.
Orbene, il meno che si possa dire del censurato art. 15 della legge
n. 217 del 1990 è che esso non impone espressamente di escludere
l'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento
di conversione di pene pecuniarie davanti al magistrato di
sorveglianza: l'art. 24 della Costituzione induce allora a ritenerlo
senz'altro ammissibile sulla semplice constatazione che in tale
procedimento è richiesta, dall'art. 678 del codice di procedura
penale attraverso il rinvio alle disposizioni che regolano il
procedimento di esecuzione (art. 666), la presenza del difensore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 30 luglio 1990,
n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Modena con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte