Sentenza n. 14/1957
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1957 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 47 del Reg.
ric. 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 27
luglio 1955, n. 346, dell'Assessore per le finanze della Regione
siciliana concernente l'approvazione della tabella dei compensi da
percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi.
Udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente e l'avv. Pietro Virga per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Assessore per le finanze della Regione siciliana, allo scopo di
coordinare le disposizioni in materia di compensi agli esattori per la
riscossione delle imposte a carico dei contribuenti morosi, con decreto
27 luglio 1955, n. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 47 del 7 agosto 1955, approvava la tabella dei
compensi da percepirsi dagli esattori stessi a carico dei contribuenti.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto a questa Corte ricorso per
regolamento di competenza, notificato al Presidente della Giunta
regionale siciliana il 20 marzo 1956 e depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 21 marzo 1956. Assume l'Avvocatura dello
Stato, che sarebbe sorto un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione siciliana per effetto dell'articolo 1 del detto decreto, che
così dispone: "È approvata la seguente tabella dei compensi da
percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi, per gli
atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte
dirette". Di questo decreto si chiede l'annullamento, ai sensi degli
artt. 39, 44, 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione degli
artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto speciale per la Regione siciliana,
nonché degli artt. 23 e 119 della Carta costituzionale in relazione
all'art. 36 del citato Statuto per la Sicilia.
Si osserva in proposito: che gli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto
per la Sicilia non prevedono attribuzioni alla Regione di potestà
legislativa in materia tributaria, né primaria, né concorrente. E
anche ammesso per mera ipotesi - in contrasto con l'art. 23 della
Costituzione (secondo cui le prestazioni patrimoniali devono essere
imposte con una legge dello Stato) e con l'art. 119 della Costituzione
(secondo cui alle regioni sono attribuite con legge dello Stato tributi
propri e quote di tributi erariali) - che l'art. 36 dello Statuto
siciliano attribuisca alla Regione poteri deliberativi in materia di
tributi, ciò dovrebbe sempre intendersi limitatamente ai "tributi
propri". Pertanto dovrebbe negarsi alla Regione siciliana ogni potere
di legiferare sui tributi erariali; di modificare le norme di
accertamento e di riscosssione dei tributi stessi; nonché di
legiferare sul contratto esattoriale e sui rapporti tra esattori e
contribuenti in contrasto con i principi cui si informa la legislazione
generale. Materie tutte riservate al potere legiferante dello Stato per
garantire la eguaglianza di tutti i cittadini nella sfera tributaria;
mentre invece il decreto impugnato pone a carico dei contribuenti
morosi siciliani oneri più gravi di quelli esistenti a carico degli
altri contribuenti italiani.
Inoltre la Regione non potrebbe, in subietta materia, esplicare
attività amministrativa, per il mancato richiamo dell'art. 36
nell'art. 20 dello Statuto siciliano, che attribuisce alla Regione
potestà amministrativa primaria limitatamente alle materie indicate
tassativamente nei menzionati artt. 14, 15 e 17.
Né potrebbe infine sostenersi che agli organi regionali fosse
riconosciuta attività amministrativa delegata, in materia tributaria,
ai sensi del citato art. 20, primo comma; non essendo ancora avvenuto
alcun trasferimento di poteri dal Ministro delle Finanze
all'Assessorato, ciò che può verificarsi con norme di attuazione
dello Statuto siciliano non ancora emanate.
L'Avvocatura dello Stato così conclude:
dichiararsi: in ipotesi, che ogni attribuzione, in materia di
riscossione di tributi erariali e locali, spetta allo Stato: in tesi,
che spetta al Ministro per le finanze determinare con propri decreti i
compensi spettanti agli esattori a carico dei contribuenti morosi. In
conseguenza annullarsi il provvedimento impugnato con ogni
conseguenziale pronunzia.
La difesa del Presidente della Regione siciliana, con memoria
depositata il 9 aprile 1956, contesta l'esistenza del sollevato
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione; e, dato per
pacifico il carattere amministrativo del provvedimento impugnato,
propone le seguenti deduzioni:
In materia tributaria, la Regione siciliana ha competenza
legislativa primaria ed esclusiva con il solo limite delle imposte di
produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto (ex
art. 36 Statuto speciale per la Regione siciliana). Dal legittimo
esercizio del potere normativo discende la potestà amministrativa nel
predisporre provvedimenti riguardanti la percezione, l'accertamento e
la riscossione del tributo (ex art. 118 della Cost. e 20 cit.
Statuto): le due potestà sono strettamente collegate. E anche ammesso,
in ipotesi, che il potere normativo, in subietta materia, avesse
carattere concorrente e secondario, alla Regione spetterebbe egualmente
per la stessa materia potestà amministrativa: perché spettano alla
Regione funzioni amministrative anche nelle materie nelle quali abbia
competenza legislativa secondaria (ex art. 118 Cost. ): perché la
competenza legislativa della Regione siciliana, se di carattere
complementare, rientrerebbe nella sfera dell'art. 17 lett. i del citato
Statuto speciale, collegandosi in tal modo - formalmente oltre che
sostanzialmente - col potere amministrativo riconosciuto alla Regione
dall'art. 20 del detto Statuto: perché infine tale potere trova
fondamento nell'art. 20 dello Statuto, che conferisce alla Regione
potestà amministrativa non soltanto nelle materie di cui agli artt.
14, 15 e 17 dello Statuto, ma anche nelle altre materie disciplinate
dalle leggi dello Stato; per cui alla Regione va riconosciuta una
competenza amministrativa generale per la esecuzione e delle leggi
regionali e delle leggi dello Stato. Né tale competenza potrebbe
ritenersi sospesa fino alla emanazione di apposite direttive da parte
del Governo, sia perché le direttive stesse, in mancanza di espressa
formulazione, sono contenute, come per ogni atto discrezionale, in modo
espresso o implicito nella legislazione nella quale l'atto
amministrativo trova il suo fondamento; sia perché una diversa
interpretazione indurrebbe a ritenere che lo Statuto abbia limitato,
anziché estendere, la ristretta sfera di decentramento già realizzato
per la Sicilia con la istituzione dell'Alto Commissariato.
Infine, la difesa della Regione sostiene che le argomentazioni
dell'Avvocatura dello Stato porterebbero all'inammissibilità del
ricorso sotto il seguente triplice aspetto: se l'atto impugnato dovesse
ritenersi emanato in esecuzione di una legge statale e dovesse
considerarsi viziato per inosservanza delle direttive statali, si
verificherebbe non già un'ipotesi di incompetenza, ma un'ipotesi di
violazione di legge, che non potrebbe costituire il presupposto di un
conflitto di attribuzione. Lo stesso dicasi se volesse sostenersi la
violazione della legge dello Stato, che regola i rapporti tra esattori
delle imposte e contribuenti; giacché anche in tale caso non sarebbe
possibile il sindacato di costituzionalità, trattandosi di vizio di
legittimità dell'atto impugnato. Se infine la previsione di cui
all'art. 20 dello Statuto dovesse riferirsi ad un'attività di natura
statale delegata, verrebbe meno del pari il conflitto di attribuzione,
che può sorgere solo quando i due organi hanno natura parimenti
statale.
La difesa della Regione conclude: che la Corte costituzionale
dichiari l'inammissibilità del ricorso e comunque lo respinga,
affermando, in materia, la competenza della Regione.
La difesa dello Stato, con brevi note depositate il 4 ottobre 1956,
insiste nelle precedenti deduzioni rilevando, inoltre, che l'art. 36
Statuto speciale, se pur autorizza la Regione a "deliberare tributi", a
regolare cioè il rapporto d'imposta ed eventualmente le modalità di
riscossione, non l'autorizza a disciplinare legislativamente le
conseguenze della mora nel pagamento delle imposte, prescindendo dalla
loro natura e titolarità.
La difesa della Regione, con memoria depositata il 18 ottobre 1956,
ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, perché
notificato soltanto al Presidente della Giunta regionale e non
all'Assessore per le finanze, che ha emanato il provvedimento
impugnato. Si assume in proposito che, secondo l'art. 41 della legge 11
marzo 1953, n. 87, per i conflitti di attribuzione si osservano le
disposizioni dell'art. 23 "in quanto applicabili". Tale riserva,
coordinata con l'art. 22 della citata legge n. 87 e con l'art. 7 R.D.
17 agosto 1907, n. 640, induce a ritenere che, ove sia impugnata una
legge, il ricorso debba notificarsi al Presidente della Regione, cui
spetta la promulgazione delle leggi regionali. Ma che, per la
impugnativa di atti particolari di altre autorità regionali, il
ricorso debba nel termine notificarsi all'autorità che ha emanato il
decreto anche se sia stato notificato al Presidente, il quale non
potrebbe intervenire in giudizio, che in veste di controinteressato. E
poiché, nella specie, il ricorso è stato notificato soltanto al
Presidente e sono scaduti i termini per la notifica all'Assessore per
le finanze, il gravame va dichiarato inammissibile.
Si insiste poi sulla inammissibilità del motivo con cui si afferma
che la Regione può svolgere attività amministrativa in materia
tributaria solo con l'osservanza delle leggi dello Stato, denunziandosi
con ciò una violazione di legge anche se volesse farsi riferimento
alle direttive del Governo dello Stato in materia, essendo esse
costituite, nella fase attuale, dal complesso delle vigenti leggi
ordinarie. L'inammissibilità sussisterebbe, del pari, ove si volesse
sostenere trattarsi di attività amministrativa delegata,
verificandosi, in tal caso, un conflitto tra due organi amministrativi:
sotto tale aspetto l'Assessorato siciliano per le finanze dovrebbe
considerarsi organo amministrativo dello Stato.
Infine, e sempre con la stessa memoria, vengono ampiamente
illustrate le deduzioni contenute nel ricorso, riaffermandosi: che la
Regione siciliana ha, nell'ambito del suo territorio, potestà
legislativa in materia tributaria, di cui sono precisati caratteri e
limiti: che la stessa Regione ha in materia tributaria anche potestà
esecutiva ed amministrativa. Considerato in diritto :
La difesa della Regione siciliana ha preliminarmente dedotto:
a) la inammissibilità del ricorso perché notificato al Presidente
della Regione anziché all'Assessore delle finanze, che ha emanato
l'atto impugnato;
b) la irricevibilità del motivo con il quale si sostiene che la
Regione possa svolgere attività amministrativa, in materia tributaria,
solo con la osservanza delle leggi dello Stato; in quanto con ciò si
denunzierebbe una violazione di legge anche se si volesse fare
riferimento alle direttive del Governo dello Stato in materia, essendo
esse costituite, attualmente, dal complesso delle vigenti leggi
ordinarie.
Entrambe le eccezioni, proposte nei medesimi termini, sono state
già esaminate e respinte da questa Corte con sentenza n. 9 del 17
gennaio 1957.
Inoltre la stessa difesa della Regione siciliana sostiene sotto
altro profilo l'inammissibilità del ricorso assumendo che, ove si
volesse ritenere il decreto impugnato come manifestazione di attività
amministrativa delegata vi sarebbe non un conflitto di attribuzione,
bensì un conflitto tra organi amministrativi, dovendosi in tal caso
l'Assessore alle finanze considerare un organo amministrativo dello
Stato.
Questa eccezione, essendo collegata con la decisione sul merito
della causa, sarà in quella sede esaminata.
Passando all'esame del merito, trattasi di stabilire, se la
riscossione dei tributi erariali sia passata dallo Stato alla Regione
siciliana, e se il decreto assessoriale impugnato rientri nel limiti
della riscossione.
Sul primo punto questa Corte con la menzionata sentenza n. 9 del 17
gennaio 1957 ha ritenuto che alla Regione siciliana spetta, in materia
tributaria, potere amministrativo negli stessi limiti segnati al potere
legislativo; che, escluso ogni passaggio automatico, occorre accertare
di volta in volta, se ed entro quali limiti sia avvenuto il trapasso
dei poteri amministrativi e degli organi statali che li esercitano alla
organizzazione amministrativa regionale.
Ciò posto, dall'analisi coordinata delle varie disposizioni che
regolano la materia tributaria si evince che il potere amministrativo
è passato alla Regione siciliana limitatamente alla fase della
riscossione dei tributi. Invero il D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507,
riguardante la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra lo
Stato e la Regione siciliana, con l'art. 2 primo comma autorizza la
Regione a "riscuotere direttamente le entrate di sua spettanza", ossia
il gettito di tutti i tributi erariali e le altre entrate con la sola
esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei
tabacchi e del lotto, che rimangono allo Stato e sono riscosse da
organi statali. Che il gettito di tali tributi erariali, salvo la
cennata riserva, sia di spettanza della Regione si deduce dallo Statuto
speciale per la Sicilia (ex art. 36, secondo comma) e dallo stesso
precitato art. 2, che nel secondo comma specifica le entrate di
spettanza della Regione, richiamandosi al decreto del Presidente
regionale 5 luglio 1947, n. 14, ratificato con la legge regionale 29
dicembre 1947, n. 20. Inoltre l'art. 3 della legge regionale 1 luglio
1947, n. 2, non impugnata, contenente norme sulla gestione finanziaria
della Regione, espressamente stabilisce che "tutti i tributi e le altre
entrate, già di spettanza dello Stato, con la sola esclusione delle
imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del
lotto, sono, a partire dal 1 giugno 1947, riscossi per conto della
Regione dagli enti ed organi che sono attualmente preposti alla
riscossione". "Rispetto a tali organi ed enti la Regione subentra nella
posizione giuridica dello Stato".
Riconosciuto nella Regione siciliana il potere di riscuotere
tributi erariali, occorre precisare se, nell'esercizio di detto potere,
la Regione possa con provvedimenti emanati dai suoi organi stabilire
compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi
per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle
imposte dirette.
Non è a dubitare che il contenuto della parola "riscossione" non
va limitato alla materiale percezione del gettito dell'imposta, ma deve
ritenersi comprensivo delle modalità necessariamente collegate al
fatto della esazione, come quelle che, incidendo sulla procedura
predisposta contro il contribuente moroso, rendono possibile la stessa
riscossione della imposta.
Entro questi limiti l'Assessore regionale per le finanze ha
contenuto il provvedimento in oggetto emanato non in virtù di un
potere ad esso delegato dallo Stato, bensì di un potere di cui la
Regione era stata legittimamente investita e di cui l'Assessore si
avvalse come organo regionale.
Da ciò discende, che l'atto assessoriale impugnato non ha posto
gli estremi di un conflitto interno di organi da risolversi con i mezzi
ordinari comuni agli atti amministrativi, bensì ha dato luogo ad un
vero conflitto di attribuzione tra Stato e Regione siciliana, la cui
soluzione spetta alla Corte costituzionale per il regolamento di
competenza, ai sensi degli artt. 134, terzo comma, della Costituzione,
39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 27 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Decr.
Pres. 16 marzo 1956).
Non ha perciò fondamento giuridico la terza eccezione di
inammissibilità proposta dalla Regione siciliana ed enunciata tra le
questioni pregiudiziali.
Consegue inoltre che il decreto 27 luglio 1955, n. 346,
pacificamente considerato atto amministrativo a contenuto generale,
costituisce esercizio di legittima potestà amministrativa da parte
della Regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando sul conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione siciliana sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
col ricorso 20 marzo 1956 notificato al Presidente della Giunta
Regionale siciliana contro il decreto 27 luglio 1955, n. 346,
dell'Assessore per le finanze della stessa Regione:
respinge le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità
dedotte dalla difesa della Regione;
dichiara la competenza della Regione siciliana a provvedere sulla
materia di cui al citato decreto assessoriale, concernente
l'approvazione della tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori
a carico dei contribuenti morosi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI
- GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte