Sentenza n. 14/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1960 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.P.R. 97/1959
- art. 9d.P.R. 97/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo
comma, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
gennaio 1959, n. 97, recante "Norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza", promosso con ricorso del
Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 27 aprile
1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 2
maggio 1959 ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi 1959.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1960 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi gli avvocati Pietro Gasparri e Giuseppe Guarino, per il
ricorrente, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio
1959, n. 97, furono emanate norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e
beneficenza.
Le dette norme dispongono, fra l'altro, all'art. 7, primo comma,
che: "i provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle
amministrazioni delle istituzioni di assistenza e beneficenza sono
adottati, nella Regione Trentino-Alto Adige, con decreto del
Commissario del Governo, oltre che per motivi di ordine pubblico, anche
nei casi di persistenti violazioni di leggi, se gli organi regionali
non provvedono entro tre mesi dalla richiesta del Commissario del
Governo".
All'art. 9, inoltre, le norme in parola dispongono: "nell'esercizio
dei poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 4, lett. b, della legge 3
giugno 1937, n. 847, modificata dal R.D.L. 14 aprile 1944, n. 125, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, in
materia di riparto dei fondi per l'integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza, il Commissario del Governo provvederà d'intesa
col Presidente della Giunta regionale".
In seguito a deliberazione del Consiglio regionale in data 18
aprile 1959 il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige,
rappresentato dagli avvocati Pietro Gasparri e Giuseppe Guarino, con
ricorso notificato il 27 aprile 1959 al Presidente del Consiglio dei
Ministri e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 2
maggio 1959, ha promosso avanti alla Corte la questione di legittimità
costituzionale delle sopra menzionate disposizioni del ricordato D.P.R.
n. 97 del 1959, e precisamente, per quanto riguarda l'art. 7, primo
comma, per violazione degli artt. 5, n. 2, 13, 76 e 77 dello Statuto
speciale della Regione, nonché dei principi costituzionali in materia
di controllo sulle Regioni, e, per quanto riguarda l'art. 9, per
violazione degli artt. 4, n. 1, 5, n. 2, e 13 dello Statuto. Il
ricorso, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale, è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 9 maggio 1959.
2. - Quanto all'art. 7, primo comma, il ricorrente osserva, col
primo motivo, che, se può ammettersi il potere del Commissario del
Governo di procedere allo scioglimento o alla sospensione delle
amministrazioni delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti
nella Regione per motivi di ordine pubblico, potendosi desumere tale
attribuzione dall'art. 77 dello Statuto, che affida appunto al
Commissario il mantenimento dell'ordine pubblico nella Regione,
illegittima è invece l'estensione del cennato potere anche all'altra
ipotesi contenuta nella norma impugnata.
Invero questo potere, se inteso a regolare rapporti e attività
concernenti la organizzazione degli enti assistenziali e benefici della
Regione, inciderebbe in un campo che è riservato al legislatore
regionale a norma dell'art. 5, n. 2, dello Statuto speciale, secondo
cui spetta alla Regione legiferare, "nei limiti del precedente articolo
e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato", "in materia di
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", cioè, a dire del
ricorrente, riguardo sia all'attività in questione, sia agli organi
che la svolgono, ivi compresa la disciplina dei controlli sul
funzionamento e la efficienza degli organi.
Col secondo motivo il ricorrente sostiene che, in base al disposto
dell'art. 13 dello Statuto, che stabilisce che nelle materie per le
quali la Regione ha comunque potestà legislativa sono passate alla
Regione anche le relative potestà amministrative che in base
all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, deve'
ritenersi passata alla Regione la potestà amministrativa di controllo,
prima spettante al Prefetto, sugli istituti di assistenza e
beneficenza; conseguentemente è da escludersi ogni competenza del
Governo centrale al riguardo, con il che è in aperto contrasto la
disposizione impugnata, la quale "sovrappone" alla competenza regionale
una competenza statale.
A ciò, prosegue con il terzo motivo, si aggiunge la violazione
degli artt. 76 e 77 dello Statuto, che elencano tassativamente i poteri
del Commissario del Governo, senza che possa ivi ravvisarsi alcuna
disposizione idonea a giustificare i poteri attribuiti al Commissario
stesso nel comma in esame.
Infine, col quarto motivo, il ricorrente sostiene che lo Statuto
del Trentino-Alto Adige tace riguardo ad eventuali controlli sulla
attività amministrativa della Regione da parte dello Stato. Pertanto,
anche, prescindendo dalla questione se con ciò debba intendersi
precluso qualsiasi tipo di controllo, a dire del ricorrente dovrebbe
ritenersi inammissibile quello sostitutivo, quale è quello attribuito
al Commissario del Governo nel comma impugnato che, oltre tutto,
"ripugnerebbe al nostro sistema costituzionale generale". Il ricorrente
trae argomento a favore di tale conclusione dall'art. 130 della
Costituzione che, mentre sancisce il controllo sugli atti delle Regioni
ad autonomia ordinaria, tace sui controlli sostitutivi, ai quali
neppure accennerebbe la legge 10 febbraio 1953, n. 62.
3. - Per quanto concerne la illegittimità costituzionale dell'art.
9 delle richiamate norme di attuazione, il ricorrente osserva, che,
secondo l'art. 4, lett. b, della legge 3 giugno 1937, n. 847,
modificato dall'art. 17 D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, una aliquota
dei fondi stanziati annualmente per l'integrazione dei bilanci degli
enti comunali di assistenza deve essere ripartita fra le provincie a
cura del Ministro dell'interno affinché i Prefetti la distribuiscano
fra gli enti interessati. Ora, a mente degli artt. 5, n. 2, e 13 dello
Statuto, essendo passata alla Regione la competenza amministrativa in
materia di assistenza e beneficenza, dovrebbe intendersi passata alla
Regione anche la competenza del riparto in questione.
Ed anche sotto altro profilo la norma sarebbe, a dire del
ricorrente, incostituzionale. Infatti l'art. 4, n. 1, dello Statuto
regionale attribuisce alla Regione la competenza legislativa esclusiva
in materia di "ordinamento degli uffici regionali", e quindi anche
l'assegnazione all'uno o all'altro dei propri organi esecutivi delle
funzioni amministrative ad essi affidate. Invece la norma impugnata,
in violazione di tale principio, attribuisce al Presidente della Giunta
una competenza, sia pure parziaria, in materia di ripartizione dei
detti fondi, invadendo la sfera di autonomia organizzativa della
Regione.
La difesa della Regione ha quindi concluso chiedendo dichiararsi
l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
4. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato
le proprie deduzioni nella cancelleria della Corte il 16 maggio 1959.
Osserva l'Avvocatura che il problema centrale da risolvere è
quello concernente la estensione dei poteri di controllo attribuiti
dall'art. 48, n. 5, dello Statuto Trentino-Alto Adige alle Provincie
sulle amministrazioni comunali, le istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza e, in genere, sugli enti ed istituti locali. Al riguardo
richiama, innanzi tutto, la sentenza n. 24 del 21 gennaio 1957 della
Corte costituzionale, con la quale fu stabilito che, in base all'art.
46 dello Statuto regionale sardo, il controllo sugli atti degli enti
locali, attribuito alla Regione, dovrebbe intendersi come comprensivo
dei controlli sostitutivi, ma "con esclusione di qualsiasi controllo
sugli organi dei predetti enti, inteso come potere di emanare
provvedimenti a carico delle persone", ritenendosi pertanto che questo
controllo, da parte della Regione, "quale espressione di un potere
sostanzialmente disciplinare", è inconciliabile con l'autarchia degli
enti locali e perciò può essere riconosciuto "solo se eccezionalmente
imposto con una norma di legge", il che era appunto da escludere
riguardo alla Regione sarda. Ciò posto, rileva la difesa dello Stato
che la assunta distinzione, secondo cui il potere di scioglimento delle
amministrazioni delle istituzioni di assistenza e beneficenza da parte
del Commissario del Governo sarebbe concepibile solo per motivi di
ordine pubblico e non per ripetute violazioni di legge, non è
ammissibile, essendo, in ogni caso, attuazione di un controllo
sostanzialmente disciplinare sulle persone che, nel sistema
costituzionale italiano, trova attuazione unitaria, per qualunque causa
venga conferito, come si evince dalle norme costituzionali che
attribuiscono allo Stato il potere di sciogliere i consigli e le
assemblee regionali sia per ragioni di ordine pubblico, sia per gravi e
persistenti violazioni dileggi, sia per il mancato accoglimento
dell'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente che
abbiano compiuto analoghi atti o violazioni (Cost. art. 126; Statuto
speciale sardo, art. 50; Statuto speciale Sicilia, art. 8; Statuto
speciale Trentino-Alto Adige, art. 77; Statuto speciale Valle d'Aosta,
art. 48).
D'altronde, anche prescindendo dalle dette considerazioni,
l'Avvocatura sostiene che il controllo sugli organi degli enti locali
non possa rientrare nella vigilanza e tutela genericamente attribuite
alla Giunta provinciale dall'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige. Ciò deriverebbe dalla differenza ontologica
tra le due forme di controllo, sanzionata dalla ricordata sentenza
della Corte costituzionale. Spettando il controllo sugli organi
istituzionalmente allo Stato, solo in presenza di una norma specifica
di legge che tale controllo trasferisca alla Regione potrebbe
accogliersi la tesi del ricorrente. E ciò non potrebbe ravvisarsi
nell'art. 48, n. 5, dello Statuto, che contiene una semplice norma di
ripartizione di competenze, sulla base della attribuzione generale di
funzioni stabilita nel titolo I, capo II, nei riguardi della Provincia,
e non potrebbe quindi contenere una attribuzione di natura eccezionale
come quella in esame.
La difesa dello Stato, inoltre, a sostegno della legittimità della
disposizione impugnata, osserva che, siccome la potestà amministrativa
della Regione in materia di enti di assistenza e beneficenza deve
essere esercitata, a norma dell'art. 13 dello Statuto regionale nei
limiti, fra l'altro, dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato,
dovrebbe, di conseguenza, inquadrarsi l'attribuzione di poteri di cui
all'art. 48, n. 5, citato, nel sistema generale del controllo sugli
enti locali risultante, oltre che dalla Costituzione, dalla legge 10
febbraio 1953, n. 62, sull'ordinamento delle Regioni a statuto
ordinario. E poiché tale legge nettamente distingue il controllo
normale sugli atti, attribuito agli organi della Regione, dal controllo
straordinario sugli organi, attribuito allo Stato, in conformità di
tale principio resterebbe escluso il controllo sugli organi
dall'attribuzione di cui al citato art. 48, n. 5. Cosicché, con la
norma impugnata non solo non si sarebbe violato alcun precetto
costituzionale, ma si sarebbe esercitata una delega condizionata, alla
Regione, dei poteri dello Stato in materia.
Infine la difesa dello Stato afferma che, anche a voler accedere
alla tesi del ricorrente, circa la spettanza alla Provincia del potere
in questione, la disposizione impugnata sarebbe egualmente legittima
dovendosi in ogni caso ammettere a favore dello Stato il potere di
controllo sostitutivo speciale sugli atti della Regione. Anche se lo
Statuto speciale tace al riguardo, non per questo può ritenersi
escluso il controllo sostitutivo dello Stato, che concettualmente
rientra nel controllo sugli atti, previsto, in linea generale,
dall'art. 125 della Costituzionale ben si accorderebbe con il potere
concesso allo Stato (art. 27, Statuto speciale Trentino-Alto Adige) di
sciogliere il Consiglio regionale quando compie gravi violazioni di
legge ed in altri casi di analoga gravità.
5. - Quanto all'art. 9 impugnato, la difesa dello Stato osserva che
la questione è infondata perché, se si ritiene che le norme regolanti
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza si
applicano anche alla Regione Trentino-Alto Adige, il riparto dei fondi
relativi deve essere effettuato dal Commissario, in quanto fondi
statali non possono essere erogati che da organi statali. Se invece si
ritiene l'inapplicabilità alla Regione delle norme suddette in quanto
si intenda la materia devoluta alla Regione in via esclusiva, ne
consegue la preclusione di ogni intervento statale e la necessità che
le relative erogazioni gravino sulla Regione.
Aggiunge infine di non ritenere che la Regione abbia interesse a
dolersi della attribuzione di competenza stabilita dall'art. 9 d'intesa
col Presidente della Giunta regionale, dato che ciò si risolve in un
evidente vantaggio per la Regione stessa.
L'Avvocatura dello Stato pertanto conclude chiedendo che il ricorso
sia respinto.
6. - La difesa della Regione ha depositato nella cancelleria della
Corte una memoria con cui insiste sulle già prese conclusioni,
sviluppando ed ampliando le argomentazioni svolte nel ricorso.
In sostanza la difesa della Regione osserva, innanzi tutto, che
nella specie è fuor di luogo il richiamo ai precedenti
giurisprudenziali della Corte citati dall'Avvocatura perché
concernenti ipotesi differenti da quella in esame.
Contesta poi che possa attribuirsi allo Stato, "per una specie di
diritto naturale prepositivo", il potere di scioglimento delle
amministrazioni locali, come avrebbe ritenuto la difesa dello Stato, ed
afferma che, anzi, tale potere è da escludere in base a norme
costituzionali, in quanto l'art. 48, n. 5, dello Statuto Trentino -
Alto Adige attribuisce alla Giunta provinciale il potere di vigilanza e
tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, potere
entro cui è certamente da comprendere anche lo scioglimento degli
organi, sia perché l'espressione viene così comunemente intesa dalla
dottrina, sia perché la detta disposizione non si riferisce, come
avrebbe potuto, al solo controllo sugli atti, ma contempla
espressamente le amministrazioni e le istituzioni, cioè il lato
organizzativo ed istituzionale degli enti. E del resto, il potere di
scioglimento delle amministrazioni degli istituti di assistenza e
beneficenza, così come era contemplato nella legge 17 luglio 1890, n.
6972, rappresenterebbe appunto un aspetto della tutela sugli istituti
medesimi.
Altra argomentazione, a favore di questa tesi, la difesa della
Regione trae poi dall'art. 6 dello stesso decreto 26 gennaio 1959, n.
97, poiché afferma che tale norma, trasferendo alla Regione l'alta
sorveglianza sugli istituti in parola, già spettante al Ministro
dell'interno, ha attribuito alla Regione il presupposto del potere di
scioglimento, onde sarebbe illogico ritenere che poi questo sia rimasto
allo Stato. E richiama al riguardo la sentenza n. 2 del 1960 della
Corte costituzionale, affermando che la stessa, in una analoga
fattispecie, avrebbe riconosciuto che la norma di attuazione con cui lo
Stato si era riservato la nomina e la revoca degli amministratori degli
istituti autonomi delle case popolari delle Provincie di Trento e
Bolzano, costituiva un "penetrante controllo", "non conforme alla
logica del sistema", perché in contrasto con la sostanza del potere di
vigilanza attribuito alla Provincia sugli istituti stessi dalle norme
di attuazione medesime.
Aggiunge poi la difesa della Regione che, comunque, a torto la
difesa dello Stato si è richiamata all'art. 48, n. 5, dello Statuto
Trentino-Alto Adige, giacché questo riguarda solo la competenza della
Giunta provinciale, mentre l'impugnativa è stata mossa in difesa dei
poteri amministrativi della Regione, e con riferimento agli artt. 5 e
13 dello Statuto, che appunto tali poteri determinano, e nell'ambito
dei quali non potrebbero non rientrare i poteri di scioglimento delle
amministrazioni degli istituti di beneficenza, data la natura
evidentemente amministrativa dei poteri stessi. Nega altresì la
difesa della Regione che le disposizioni della legge n. 62 del 1953,
applicabili solo alle Regioni comuni, possano servire ad individuare i
principi generali dei controlli sulle amministrazioni di beneficenza,
che invece devono essere desunti unicamente dalla legge 17 luglio 1890,
n. 6972, dalla quale si evincerebbe che i poteri in questione vanno
esercitati in sede amministrativa locale.
Altro argomento a favore della propria tesi la Regione poi sviluppa
affermando che le competenze amministrative passano alla Regione per
intero, anche nel caso in cui, come in quello in esame, la competenza
legislativa ha carattere concorrente: l'obbligo di uniformità ai
principi stabiliti dalle leggi dello Stato significherebbe solo che
l'attività amministrativa della Regione deve essere disciplinata da
leggi conformi a tali principi.
Confutando poi la tesi dell'Avvocatura, secondo cui, in ogni caso,
competerebbe allo Stato un potere di controllo sostitutivo nei
confronti della Regione, afferma che la Regione Trentino-Alto Adige è
sottoposta, per i suoi atti amministrativi, al solo controllo di
legittimità della Corte dei conti, e che, comunque, il controllo
sostitutivo in questione, attenendo al merito e non alla mera
legittimità, risulterebbe estraneo persino al sistema dettato dagli
artt. 125 della Costituzione e 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
per le Regioni di diritto comune.
Passando quindi ad illustrare l'impugnativa mossa all'art. 9 del
D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, la Regione, dopo avere ribadito i
concetti già sostenuti circa il carattere amministrativo della
attività di ripartizione di fondi già attribuita al Prefetto a norma
dell'art. 4 della legge 3 giugno 1937, n. 847, e la natura
strettamente regionale degli interessi ad essa relativi, sostiene che,
comunque, il detto art. 9 sarebbe in contrasto col principio
dell'autonomia finanziaria della Regione. Invero, il sistema di
funzionamento di una determinata attività regionale attraverso
contribuzioni speciali dello Stato, come quella in esame, priverebbe la
Regione di ogni relativa competenza normativa e amministrativa, per la
ingerenza che lo Stato verrebbe ad esercitare e nella disciplina e
nella amministrazione dei fondi contributivi, in quanto appartenenti ad
esso Stato e non alla Regione, la quale pertanto si vedrebbe esclusa
dall'esercizio delle sue competenze istituzionali. E la difesa della
Regione richiama in proposito le deduzioni già svolte, riguardo a tale
questione, in una precedente controversia, conclusa con la sentenza n.
2 del 1960.
7. - Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una
memoria con la quale, dopo avere confermato le precedenti deduzioni,
afferma:
Il primo motivo del ricorso sarebbe infondato in quanto, avendo lo
Stato emanato norme di attuazione dello Statuto regionale, si è
mantenuto nell'ambito della potestà legislativa riservatagli a norma
dell'art. 95 dello Statuto Trentino-Alto Adige. E non sarebbe
ipotizzabile un contrasto fra la norma impugnata e l'art. 5, n. 2,
dello Statuto perché la disciplina dei controlli è specificamente
prevista dall'art. 48, n. 5, dello Statuto stesso, cui deve perciò
farsi riferimento.
Anche il richiamo all'art. 13 dello Statuto sarebbe fuori luogo, in
quanto tra i poteri amministrativi in virtù di questo trasferiti alla
Regione non potrebbe figurare il potere di controllo in questione, che
è invece regolato espressamente dall'art. 48, n. 5, dal cui ambito,
secondo le precedenti deduzioni, esula la materia dei controlli
sostitutivi sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza.
Infondato sarebbe altresì il terzo motivo di ricorso, perché,
dovendosi la materia dei controlli ritenere di competenza dello Stato,
che l'avrebbe delegata alla Regione con la norma impugnata, ben
troverebbe applicazione la disciplina degli artt. 76 e 77 dello Statuto
speciale, che attribuiscono appunto al Commissario dello Stato il
potere di vigilanza sulle funzioni statali delegate alla Regione.
Infondato, infine, sarebbe il quarto motivo perché , se deve
ritenersi avvenuta la detta delega di funzioni statali, ed in mancanza
di disposizioni costituzionali che lo vietino, è da ammettersi che il
controllo sostitutivo dello Stato possa essere liberamente disposto con
la stessa legge di delega, anche indipendentemente da un ipotizzabile
acquisto della qualità di organi statali da parte degli organi
regionali delegati, in analogia a quanto avviene per il sindaco quando
agisce quale ufficiale di governo. Considerato in diritto :
1. - La difesa della Regione Trentino-Alto Adige riassume nei
seguenti termini la prima questione proposta col ricorso, relativa alla
legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97: lo Stato non ha
alcun potere diretto di sospendere o sciogliere le amministrazioni
delle istituzioni di assistenza e beneficenza nella Regione; più
particolarmente, lo Stato non ha il potere di sostituirsi alla Regione
che abbia omesso di adottare, nei confronti delle dette
amministrazioni, il provvedimento di sospensione o di scioglimento.
È bene precisare che la Regione non nega quanto è stabilito nello
stesso comma dell'art. 7, che lo Stato, attraverso il suo
rappresentante nella Regione, e cioè il Commissario del Governo, ha il
potere di adottare gli indicati provvedimenti per motivi di ordine
pubblico. Si tratta dunque di accertare se sia costituzionalmente
legittima l'attribuzione di tale potere allo Stato anche quando quei
provvedimenti siano richiesti nei casi di "persistenti violazioni
dileggi", se gli organi della Regione non abbiano provveduto.
2. - È fuori dubbio che per l'art. 5, n. 2, dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, la materia delle "istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza" appartiene alla competenza così detta
"concorrente" della Regione; e del pari non è dubbio - ed è questo un
punto basilare della difesa della Regione - che, per l'art. 13 dallo
Statuto, le "potestà amministrative relative" alle materie sulle quali
la Regione può emanare norme legislative sono esercitate dalla Regione
(o dalla Provincia). Bisogna tener conto, d'altra parte, del principio
sviluppato con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale,
basato sulla disposizione VIII della Costituzione, secondo cui il
concreto passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative statali a
queste attribuite deve essere regolato con leggi della Repubblica.
Tale è la finalità delle norme di attuazione degli statuti speciali,
le quali hanno, fra l'altro, lo scopo di porre disposizioni di
carattere normativo anche per le relazioni - sulle quali si controverte
appunto nel presente giudizio - fra lo Stato e le Regioni (sentenza 29
giugno 1956, n. 20). Occorre, infine, notare che lo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, nel parlare delle istituzioni di assistenza
e beneficenza, non dà una compiuta disciplina della materia dei
controlli su di esse. L'art. 48, n. 5, considera bensì i poteri di
vigilanza e di tutela, ma non gli altri controlli (v. sentenza Corte
costituzionale 16 aprile 1959, n. 23).
3. - Se così è, per risolvere la questione portata all'esame
della Corte occorre inquadrare l'art. 7, della cui costituzionalità si
discute, nel sistema delle relazioni mutue e delle competenze della
Regione e dello Stato, che sono state stabilite, con riferimento alle
disposizioni dello Statuto speciale, con le disposizioni delle norme di
attuazione, di cui l'art. 7 stesso fa parte, emanate col decreto
presidenziale del 26 gennaio 1959, n. 97. Sono queste le norme che lo
Stato ha emanato per impartire concrete disposizioni sulla materia
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel
Trentino-Alto Adige; ed è appena il caso di notare che esse sono state
emanate - come espressamente risulta nelle premesse del decreto - con
l'esplicito richiamo degli artt. 5, n. 2, e 48, n. 5, dello Statuto
speciale, ossia proprio degli articoli sui quali dalle parti in causa
si controverte.
Bisogna rilevare che, in aderenza all'art. 5, n. 2, dello Statuto
speciale, con l'art. 1 del detto decreto tutta la materia riguardante
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in quanto già di
competenza dello Stato, è attribuita alla Regione. L'art. 1 si
richiama al testo fondamentale, e cioè alla legge del 1890, al
regolamento di esecuzione e alle altre successive norme, che all'uopo
vengono indicate, per dichiarare che "sono trasferite alla Regione le
attribuzioni amministrative che la legge 17 luglio 1890, n. 6972, il
relativo regolamento di esecuzione ecc..., e altre norme legislative di
modificazione e integrazione demandano al Governo della Repubblica, al
Ministro per l'interno, al Prefetto ed al Comitato provinciale di
assistenza e beneficenza pubblica, in materia di istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza".
Tuttavia, se questa norma è di tale ampiezza da doversi ritenere
trasferita agli organi regionali tutta la materia relativa alle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ciò non implica che
ai detti organi siano passate anche funzioni di carattere
essenzialmente statali; ed appunto nello stesso art. 1 si trova
l'indicazione di deroghe a quel pieno trasferimento. Si trova così,
riaffermata la competenza statale riguardo alla disciplina degli
istituti scolastici e di istruzione, di risparmio, di previdenza, di
cooperazione e di credito, di cui al penultimo e all'ultimo comma
dell'art. 1 e al secondo comma dell'art. 4 della legge del 1890;
riguardo ai comitati di soccorso e alle fondazioni e associazioni
private, di cui all'art. 2 della legge stessa; all'annullamento di
ufficio degli atti illegittimi. Inoltre, l'art. 2 stabilisce che il
Commissario del Governo può intervenire in tutti i giudizi in cui sia
interessata la pubblica beneficenza; e, naturalmente, restano di
competenza statale (art. 3) le istituzioni che prestino assistenza o
che eroghino la beneficenza a favore dei poveri di tutta la Repubblica
o di più Provincie, una delle quali sia compresa nel territorio della
Regione Trentino-Alto Adige. Significativa, ben vero, ai fini della
controversia in esame, è, d'altra parte, la disposizione dell'art. 6.
L'art. 44 della legge del 1890 stabilisce - com'e noto - che l'alta
sorveglianza sulla pubblica beneficenza spetta al Ministro
dell'interno. "Esso in vigila - prescrive tale articolo - sul regolare
andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei
rapporti amministrativi, come in relazione ai loro fini, e cura
l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli
statuti e dei regolamenti". Col detto art. 6, l'esercizio di quell'alta
sorveglianza viene passato alla Regione.
Deve dunque riconoscersi che le norme di attuazione in esame, con
lo stabilire le competenze rispettive della Regione e dello Stato,
adempiono proprio a quella che è una finalità fondamentale delle
norme di attuazione, quale - secondo la pronuncia sopra ricordata di
questa Corte, del 29 giugno 1956, n. 20 - è la definizione dei
rapporti fra lo Stato e le Regioni e delle rispettive potestà. La qual
cosa assume maggiore importanza - come di seguito si vedrà - quando si
tratta della competenza degli organi regionali relativa a materia
attribuita alla Regione in via complementare o concorrente.
4. - Ciò posto, appare chiaro quale sia la finalità e quale debba
essere la interpretazione del primo comma dell'art. 7.
Ferma la competenza del Commissario del Governo di decretare la
sospensione o 10 scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni
di assistenza e beneficenza per motivi di ordine pubblico - la quale
potestà dev'essere riannodata alla diretta responsabilità del
Commissario per il mantenimento, nella Regione, dell'ordine pubblico,
del quale risponde verso il Ministro dell'interno (art. 77 Statuto
speciale) la competenza ad adottare i detti provvedimenti nei casi di
"persistenti violazioni di leggi" è attribuita, nel detto articolo,
agli organi regionali. Bene tale competenza può essere riannodata alla
disposizione del precedente art. 6, sopra ricordato, che devolve anche
alla Regione l'alta sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, già devoluta dall'art. 44 della legge del
1890 al Ministro dell'interno. Ma l'art. 7 stabilisce, ancora, che "i
provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle amministrazioni
delle istituzioni di assistenza e beneficenza sono adottati... con
decreto del Commissario del Governo... anche nei casi di persistenti
violazioni di leggi se gli organi regionali non provvedano entro tre
mesi dalla richiesta del Commissario del Governo". Si afferma, dunque,
anche in questi casi, la competenza del Commissario del Governo, il
quale può prendere l'iniziativa di richiedere agli organi regionali
l'adozione dei provvedimenti, e può provvedere, direttamente, nel caso
che i detti organi non provvedano nel termine suddetto.
5. - Nel caso in esame, il richiamo agli schemi tradizionali che
eventualmente possano definire siffatta potestà, quale primaria o
secondaria, diretta o indiretta, principale o subordinata, propria o
sostitutoria, forse poco giovano a giustificarne la portata
costituzionale. Si è, invero, di fronte a nuovi rapporti, posti in
essere dall'ordinamento regionale e, particolarmente, da quello
stabilito per le Regioni a statuto speciale.
Una prima giustificazione è da ravvisare, a giudizio della Corte,
in un concetto fondamentale affermato dalla stessa Corte
costituzionale. In sede di norme di attuazione o in occasione
dell'adeguamento della legislazione statale alle esigenze delle
autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni,
ai sensi della disposizione IX della Costituzione - ritenne la Corte
con la sentenza n. 58 del 18 novembre 1958 -, la collaborazione fra la
Regione e lo Stato potrà essere disciplinata a questo riguardo nel
modo più opportuno, anche col riconoscimento alla Regione di poteri
più vasti di quelli che sono consentiti dai principi delle leggi
vigenti. Ma la Corte ravvisò pur un limite: non potrà mai avvenire
che l'organo statale non si riservi in definitiva "poteri decisivi". E
questi poteri decisivi bisogna ammetterli - e li ammetteva la Corte -
quando si tratti di interessi generali dello Stato.
Ed un interesse generale - ed è questa la seconda giustificazione,
cui non può non riconoscersi importanza essenziale e fondamentale in
ordine alla riserva di quella potestà - è appunto la tutela
dell'ordine giuridico derivante dall'osservanza delle leggi, che
obbliga tutti i cittadini e, innanzi tutto, i pubblici poteri e i
pubblici enti ed istituti. Se lo Stato non può disinteressarsi
dell'ordine pubblico, non può certamente rimanere indifferente di
fronte a "persistenti violazioni di leggi", quando, per giunta, abbia
richiamato gli organi responsabili a provvedere.
Per queste ragioni, non ritiene la Corte che possa considerarsi
fondata la prima questione di legittimità costituzionale sollevata
dalla Regione, riguardante l'art. 7.
6. - Del pari non fondata si appalesa l'altra questione: quella
riflettente l'art. 9 delle norme di attuazione in esame.
L'art. 9, come innanzi si è visto, stabilisce che, "nell'esercizio
dei poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 4, lett. b, della legge 3
giugno 1937, n. 847, modificata dal R.D.L.14 aprile 1944, n. 125, e dal
D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, in materia di riparto dei fondi per
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, il
Commissario del Governo provvederà d'intesa col Presidente della
Giunta regionale".
Si duole la Regione che questa attribuzione di potestà, per il
riparto dei fondi di integrazione, non sia stata fatta esclusivamente
agli organi regionali, con esclusione quindi di ogni ingerenza del
Commissario del Governo; e denuncia la violazione dell'art. 13 dello
Statuto speciale, nel presupposto - come già si è veduto - che tutta
la materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è
passata, nella Regione, alla competenza della Regione stessa, e
conseguentemente anche ogni relativa potestà amministrativa. Assume la
difesa della Regione, nella memoria, che se attraverso la
corresponsione di contributi da parte dello Stato, nelle materie di
competenza regionale, si ammettesse la possibilità di sottrarre alla
Regione, relativamente a quei contributi, la competenza ad essa
spettante, si ferirebbe l'autonomia regionale e si lederebbe il sistema
finanziario stabilito costituzionalmente per la Regione con lo Statuto
speciale: ogni entrata della Regione deve, invece, far parte di questo
sistema e deve essere da essa amministrata.
Ma tale assunto si rivela privo di fondamento se si ha riguardo
alla natura delle somme date dal Ministero dell'interno a titolo di
integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Se si
trattasse di cespiti finanziari della Regione, essi certamente
dovrebbero entrare nel sistema finanziario della medesima e per essi
dovrebbe affermarsi la competenza amministrativa degli organi
regionali; ma questa natura quelle somme non hanno, epperò non
sussiste l'assunta ipotesi di violazione delle potestà della Regione e
dell'autonomia regionale, e di infrazione del suo sistema finanziario.
Si tratta, invero, di somme prelevate da un fondo speciale costituito
presso il Ministero dell'interno, di cui il Ministero dispone il
riparto fra le varie Provincie "in relazione alla necessità
dell'assistenza" (art. 4, legge 3 giugno 1937, n. 847), e quindi con
criterio volutamente e necessariamente discrezionale. Esula perciò
qualsiasi elemento che possa fare assumere a quei contributi un
carattere tale da poter essere incorporati nel sistema finanziario
della Regione, costituzionalmente stabilito con lo Statuto. E deve
aggiungersi - e ciò comprova ancora la natura discrezionale
dell'attività svolta dal Ministro in materia - che quando il Ministro
dell'interno dispone, per ogni esercizio finanziario, il riparto per
Provincie, non può esaurire tutto il fondo, ma deve disporre soltanto
dei quattro quinti: il residuo quinto - stabilisce l'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 1954, n. 968 -
resta a disposizione del Ministero per fronteggiare successive esigenze
inerenti all'integrazione dei bilanci degli enti predetti.
La natura speciale delle somme costituenti queste integrazioni, la
loro origine e l'attività discrezionale insita nella loro ripartizione
sono tutti elementi che non possono non riflettersi anche nella
attribuzione fatta dalla legge ai Prefetti, quali organi diretti del
Ministero dell'interno, della competenza circa la distribuzione di
quelle somme ai singoli enti (citato art. 17 della legge n. 968 del
1954). Non viola perciò alcuna disposizione dello Statuto speciale e
non viola in alcun modo l'autonomia della Regione la disposizione
dell'art. 9 delle norme di attuazione in esame, che attribuisce al
Commissario del Governo la competenza a provvedere al riparto delle
somme concesse dal Ministero dell'interno per l'integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza, quando, per giunta,
tenendosi conto di una spiegabile ingerenza degli organi regionali, si
è stabilito, nell'articolo stesso, che la ripartizione deve avvenire
"d'intesa" col Presidente della Giunta regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni proposte dal Presidente della
Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il 17 aprile 1959
sulla legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, e dell'art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97,
recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza", in riferimento, rispettivamente, agli artt. 5, n. 2, 13,
76 e 77, ed agli artt. 4, n. 1, 5, n. 2, e 13 dello Statuto stesso;
respinge, in conseguenza, il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte