Sentenza n. 14/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/03/1962 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'11 luglio 1961,
recante: "Istituzione degli uffici periferici dell'Amministrazione
regionale delle finanze e del demanio", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 17
luglio 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
22 luglio successivo ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1961.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il
ricorrente, e gli avv. Antonio Sorrentino e Leopoldo Piccardi, per il
Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso 17
luglio 1961, depositato il 22 luglio successivo, ha impugnato la legge
della Regione 11 luglio 1961, nn. 468-478, recante l'istituzione degli
uffici periferici dell'Amministrazione regionale delle finanze e del
demanio.
Premesso che tale legge prevede l'istituzione dei detti uffici per
l'espletamento delle funzioni di competenza regionale e ne determina
gli organici, il ricorrente deduce l'incostituzionalità di essa per
violazione dell'art. 97 Cost., in quanto non stabilisce i compiti che
in concreto dovrebbero essere svolti dai detti uffici e dal personale
che ad essi verrebbe assegnato. Rileva, inoltre, che detti compiti non
possono essere fissati unilateralmente dalla Regione, senza che siano
state emanate le norme di attuazione in materia finanziaria, ai sensi
dell'art. 43 dello Statuto speciale. La subordinazione dell'esercizio
della potestà legislativa regionale ex art. 36 dello Statuto speciale
all'emanazione di tali norme, soggiunge il ricorrente, è inderogabile,
non solo per il carattere sussidiario e complementare della ricordata
potestà legislativa, ma anche perché l'interesse nazionale al
rispetto dell'unità dell'ordinamento tributario potrebbe postulare il
mantenimento, nell'ambito regionale, della attuale organizzazione
statale degli uffici finanziari, con riflessi sulla utilizzazione delle
unità che la legge in esame intende sistemare. D'altra parte, dalle
interferenze degli istituendi uffici regionali con gli uffici statali
potrebbero derivare inconvenienti, nella carenza delle norme di
attuazione. Si rileva, da ultimo, che l'attuale disciplina dei rapporti
finanziari tra Stato e Regione (D.L.P. 12 aprile 1948, n. 507) non
detta alcuna norma circa il passaggio alla Regione degli organi statali
che esercitano la funzione della riscossione dei tributi. Si conclude
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge
impugnata, per violazione dell'art. 97 della Costituzione e degli artt.
36 e 43 dello Statuto speciale della Regione siciliana.
La Regione siciliana si è costituita, a mezzo degli avvocati
Piccardi e Sorrentino, con atto depositato il 3 agosto 1961. In esso si
sostiene che la violazione dell'art. 97 Cost. non sussiste, in quanto
nella legge impugnata sono esattamente specificati i compiti provvisori
degli uffici, mentre le loro funzioni definitive saranno fissate dalla
legge futura, di cui ovviamente non può valutarsi la legittimità
costituzionale prima che sia emanata. Si soggiunge che la questione
sollevata col ricorso concerne l'opportunità e il merito della legge;
che il principio del buon andamento dell'amministrazione non è
suscettibile di esser tradotto in canoni precisi e riguarda, più che
il legislatore, il concreto operare degli organi amministrativi; e che
comunque, anche se l'art. 1 fosse illegittimo, non perciò cadrebbero
le altre disposizioni della legge, relative allo stabile inquadramento
degli attuali avventizi.
In ordine alla dedotta violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto
speciale la difesa della Regione osserva che il principio secondo cui
l'esercizio della potestà legislativa tributaria è subordinato alla
emanazione di norme di attuazione non è applicabile nella specie, in
quanto la Regione, con la legge in esame, ha creato degli uffici
regionali propri, quali uffici periferici di un ufficio regionale
centrale (l'Assessorato finanze e demanio), la cui legittimità
costituzionale non è stata mai contestata. D'altra parte, mentre quel
principio è smentito da numerosissime leggi regionali in materia
tributaria, già ritenute legittime, gli istituiti uffici hanno
funzioni anche nel campo del demanio, e il patrimonio demaniale della
Regione esiste indipendentemente dalle norme di attuazione; alla
Regione è attribuita la riscossione di entrate erariali e la potestà
di imporre tributi propri; in ogni caso, la competenza esercitata dalla
Regione si inquadra nell'art. 14 dello Statuto speciale (lett. p e q),
che attribuisce alla Regione una competenza legislativa primaria.
Conclude per il rigetto del ricorso.
In una memoria depositata l'11 gennaio 1962, la Avvocatura dello
Stato, in rappresentanza del Commissario per la Regione siciliana,
insiste sulla asserita violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto
speciale. La legge impugnata, in essa si afferma, ha concretato una
indebita interferenza della Regione nella organizzazione degli uffici e
dei servizi statali, col trasferire competenze dei primi agli organi
finanziari periferici della Regione, la cui istituzione è stata in
realtà diretta alla immediata sistemazione del personale avventizio,
già assunto dalla Regione.
La difesa di quest' ultima ha anch'essa depositato memoria l'11
gennaio di quest'anno. Quanto alla asserita violazione dell'art. 97,
la memoria osserva che la portata di tale articolo consiste nel
riservare alla legge l'organizzazione dei pubblici uffici, mentre
rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire il modo di
assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nella specie, il precetto costituzionale sarebbe stato osservato, in
quanto si è provveduto con legge alla istituzione degli uffici e dei
ruoli, mentre ogni altra questione - compresa quella di creare degli
uffici prima di stabilirne le attribuzioni - sarebbe di mera
opportunità. Comunque, anche sul piano della opportunità, la legge
si giustifica con la situazione fluida in cui trovansi attualmente i
rapporti tra Stato e Regione, e con la circostanza che il personale che
si tratta di inserire nei nuovi ruoli è già in servizio. Si afferma,
quindi, che la legge non dà luogo all'immediato funzionamento dei
nuovi uffici, ma costituisce un primo passo verso l'organizzazione
periferica dell'Amministrazione finanziaria regionale, e intanto tende
a garantire uno status al personale e a preparare impiegati
selezionati, per quando gli uffici entreranno in funzione.
Quanto alla asserita violazione dell'art. 36 dello Statuto
speciale, la memoria ribadisce che nella specie non si è esercitato il
potere legislativo della Regione in materia finanziaria, bensì quello
riguardante l'ordinamento degli uffici regionali, che rientra nella
competenza legislativa esclusiva (art. 14 citato). Che se anche si
dovesse esaminare la legge impugnata alla stregua dell'art. 36 dello
Statuto speciale, si dovrebbe riconoscerne la legittimità
costituzionale, dato che le attribuzioni proprie della Regione in
materia di riscossione di tributi erariali e di imposizione di tributi
propri escludono ogni incidenza sull'organizzazione periferica dello
Stato e ogni turbamento di essa. Né la previsione, da parte della
Regione, di propri uffici per l'esercizio delle proprie funzioni va
oltre i limiti della competenza legislativa regionale, già messi in
luce dalla giurisprudenza. La Regione insiste, pertanto, per il rigetto
del ricorso.
All'udienza del 24 gennaio 1962 le difese delle parti hanno svolto
le rispettive argomentazioni. Considerato in diritto :
1 - La violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto speciale della
Regione siciliana, dedotta col ricorso, investe la questione della
sussistenza, nella specie, delle condizioni per l'esercizio
costituzionalmente legittimo della potestà legislativa regionale.
L'esame di tale questione ha perciò la precedenza rispetto all'altro
motivo della impugnativa - la violazione dell'art. 97 della
Costituzione -, attinente al modo in cui quella potestà è stata
esercitata e al contenuto delle leggi impugnate.
2. - Ritiene la Corte che sussista la violazione delle citate norme
dello Statuto speciale.
È fuori contestazione che la Regione siciliana abbia una
competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici
regionali e di stato giuridico ed economico degli impiegati e
funzionari della Regione stessa (art. 14, lett. p e q, Statuto
speciale). Ma presupposto perché essa, nell'esercizio della indicata
potestà legislativa, possa istituire propri uffici, e disciplinare lo
stato giuridico degli impiegati da destinarvi, è che sia stata
effettivamente investita delle funzioni amministrative a cui quegli
uffici debbono provvedere e quegli impiegati essere adibiti, mediante
l'emanazione delle norme di attuazione e transitorie di cui all'art. 43
dello Statuto speciale, le quali, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo sent. nn. 17, 22, 74 del 1961), condizionano il
trasferimento di quelle funzioni dallo Stato alla Regione anche nelle
materie in cui questa ha competenza legislativa esclusiva. La
necessità di tali norme, previste anche dalla VIII disposizione
transitoria della Costituzione, corrisponde, infatti, alla necessità
di una attuazione coordinata dei principi costituzionali dell'autonomia
e del decentramento nel campo dell'organizzazione amministrativa della
Regione e dello Stato: tale necessità si palesa, in concreto,
nell'esigenza di assicurare un collegamento tra le attività e i
servizi trasferiti alla Regione e quelli che rimangono allo Stato; di
regolare il passaggio del personale dall'una all'altra Amministrazione;
di evitare duplicazioni di attività o di uffici; in sintesi, di dar
vita, nell'ambito delle ben definite autonomie regionali, a una
organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si
armonizzi con l'organizzazione dello Stato, nella unità
dell'ordinamento amministrativo generale.
Gli esposti principi vanno applicati nel campo della organizzazione
dell'amministrazione finanziaria.
È noto che, come questa Corte ha avuto ripetute occasioni di
affermare, la Regione siciliana ha, in materia tributaria, una potestà
legislativa concorrente e sussidiaria di quella dello Stato; potestà
che dev'essere esercitata nel rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale e senza turbare l'unità dell'ordinamento
tributario generale (sent. nn. 9, 42, 58, 113, 116 del 1957; 60 e 76
del 1958; 39 del 1960; ecc.). È anche noto che non sono state ancora
emanate le norme per il passaggio delle funzioni dello Stato alla
Regione, in materia di tributi erariali, ad eccezione di quanto
riguarda la riscossione. Quest'ultima è stata attribuita alla Regione
in sede di disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato
e la Regione stessa, dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507
(art. 2), il quale, all'art. 3, prevede il passaggio alla Regione del
personale addetto ai servizi ad essa spettanti, per il momento in cui
sarà attuata una disciplina definitiva dei detti rapporti finanziari.
E, infine, da ricordare che la potestà della Regione non si estende
alla materia delle imposte di produzioni e dei monopoli dei tabacchi e
del lotto (art. 36 dello Statuto speciale).
Applicando alla descritta situazione i principi innanzi richiamati,
ne deriva che, non essendo ancora attuato un completo e definitivo
passaggio alla Regione siciliana delle funzioni ad essa attribuite in
materia tributaria, e non essendosi ancora proceduto, mediante intese
tra Stato e Regione, a quel trasferimento del personale statale negli
organici regionali, che condiziona, come questa Corte ebbe già a
rilevare (sent. n. 1 del 1958), l'esercizio della potestà di cui
all'art. 14, lett. q, dello Statuto speciale da parte della Regione,
quest'ultima, allo stato attuale, non può creare un proprio apparato
di amministrazione finanziaria, né disporre sullo stato giuridico ed
economico degli impiegati da destinarvi.
Va, infatti, considerato che, mentre l'organizzazione finanziaria
della Regione dovrà in futuro adeguarsi alle funzioni che le saranno a
suo tempo trasferite, la consistenza degli organici regionali è
condizionata al passaggio di personale statale previsto dall'art. 3 del
citato decr. legisl. n. 507 del 1948. D'altra parte, l'organizzazione
degli uffici finanziari regionali non può essere predisposta che
tenendo anche conto della organizzazione di quegli uffici statali che
continueranno a svolgere la loro attività nella Regione per le
funzioni rimaste allo Stato.
Da tutto ciò discende che l'attuale carenza delle norme relative
al passaggio degli uffici e del personale, di cui all'art. 43 dello
Statuto, preclude temporaneamente alla Regione l'esercizio della sua
potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici finanziari.
La creazione di un apparato regionale, prima dell'emanazione delle
norme previste dal detto art. 43, verrebbe a limitare e a condizionare
la produzione di tali norme ed il loro contenuto, subordinando il
passaggio di uffici e di personale, previsto da tale articolo, alla
situazione creata in precedenza con l'istituzione di uffici e di
organici regionali.
Si aggiunga che il carattere sussidiario della legislazione
finanziaria regionale, e il necessario inquadramento di essa nella
fondamentale unità dell'ordinamento tributario generale, non può non
riflettersi nell'ordinamento degli uffici finanziari regionali e nel
coordinamento di essi con l'amministrazione statale; anche sotto questo
aspetto, pertanto, l'esercizio della potestà legislativa della
Regione, in materia di uffici finanziari, si presenta subordinato alla
emanazione di norme di attuazione che assicurino quel coordinamento.
3. - La necessità di tali norme era stata riconosciuta dalla
stessa Regione, la quale, con la legge 14 luglio 1960, aveva disposto
l'inquadramento in ruoli speciali transitori del personale assunto
temporaneamente per i servizi regionali delle finanze e del demanio,
rimandando però l'istituzione dei ruoli organici al momento in cui, a
seguito dell'emanazione delle norme di attuazione, sarebbe stato
accertato il fabbisogno di personale per i singoli servizi (artt. 1 e
5). Poiché la detta legge fu dichiarata parzialmente incostituzionale
da questa Corte (citata sentenza n. 17 del 1961), la Regione ha inteso
rimuovere la illegittimità costituzionale di essa con la legge
presente, come si rileva dalle relazioni che ne accompagnavano la
proposta. Se non che, anche nell'attuale testo legislativo, quelle
illegittimità non sono state eliminate, ma anzi sono risultate
aggravate, in quanto, soppresso ogni riferimento alle norme di
attuazione, si sono creati degli uffici e dei corrispondenti ruoli
organici, non più transitori, genericamente destinati all'espletamento
di quei servizi periferici di competenza dell'amministrazione regionale
finanziaria, che passeranno, in parte, alla Regione solo con
l'emanazione delle norme di attuazione, alle quali è condizionato -
come si è visto - il dimensionamento e l'organizzazione degli uffici e
degli organici.
Né vale osservare che vi sono funzioni finanziarie e tributarie
del cui esercizio la Regione è già attualmente investita. A parte il
fatto che la legge in esame non fa ad esse alcuno specifico
riferimento, anche la creazione di uffici e di organici destinati a
quelle funzioni è subordinata alla emanazione delle norme di
attuazione, perché, data la fondamentale unità del sistema
tributario, nonché l'insopprimibile connessione tra le funzioni
trasferite alla Regione, quelle destinate a essere trasferite e quelle
destinate a rimanere allo Stato, non può pregiudicarsi, con la
creazione attuale di uffici e di quadri organici, quel passaggio di
uffici e di personale che è stato affidato dall'art. 43 dello Statuto
speciale alle norme di attuazione, e che potrà realizzarsi quando la
Regione sarà stata investita pienamente dell'esercizio delle funzioni
di sua spettanza, e sarà stato regolato il coordinamento tra
amministrazione finanziaria statale e regionale: condizione, tra
l'altro, perché sia accertato il fabbisogno dei vari servizi, come la
stessa Regione aveva in precedenza riconosciuto.
Del resto, la provvisorietà della situazione attuale, che non si
accorda con la creazione di ruoli organici, risulta dalla stessa legge
impugnata, la quale, all'art. 7, prevede la possibilità che il
personale da essa considerato presti temporaneamente servizio presso
l'Amministrazione finanziaria dello Stato. A1 quale proposito può
osservarsi che, ove si ravvisi tale necessità, la Regione potrà
emanare delle disposizioni per mantenere in servizio gli avventizi
assunti entro la data del 7 giugno 1960, di cui all'art. 1 della legge
14 luglio 1960, oltre il termine da questa già fissato, senza
pregiudicare l'assetto futuro dell'amministrazione finanziaria
regionale e statale.
4. - La provvisorietà, innanzi esaminata, della attuale disciplina
dei rapporti tra amministrazione finanziaria dello Stato e della
Regione, e il non ancora attuato trasferimento e coordinamento di
attribuzioni, si riflettono in quelle incompletezze della legge
impugnata, per cui essa è incorsa anche nella violazione dell'art. 97
della Costituzione.
La legge, infatti, mentre istituisce gli uffici periferici per
l'espletamento dei servizi di competenza dell'amministrazione regionale
delle finanze e del demanio, e stabilisce dei ruoli organici per la
prima organizzazione di essi, determinando la consistenza numerica del
personale da assegnare a ciascuna sede, dispone che "con successiva
legge saranno specificate le attribuzioni dei singoli uffici e ne sarà
stabilito l'ordinamento".
Se non che, come esattamente è stato rilevato dal ricorrente, tale
rinvio ad una legge futura non corrisponde al precetto di cui alla
citata norma della Costituzione.
Ed invero nel primo comma dell'art. 97 Cost. non si può ravvisare
una semplice direttiva, rivolta prevalentemente agli organi
dell'Amministrazione, come si è sostenuto dalla difesa della Regione,
né il suo contenuto può considerarsi limitato alla riserva della
legge, da esso disposta. Il comma in esame va, invece, collegato col
successivo, il quale prescrive che nell'ordinamento degli uffici siano
determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari. Tali determinazioni sono state
considerate dal Costituente come condizioni per assicurare il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ravvisandosi in esse
i mezzi per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile
distribuzione di compiti, nell'interesse del servizio, e per far sì
che il cittadino, nel rivolgersi alla pubblica Amministrazione, conosca
con esattezza qual'è l'ufficio competente per il suo caso, quali ne
sono le attribuzioni, quali le responsabilità di colui che vi è
preposto e che rappresenta, nei suoi confronti, il pubblico potere. È
superfluo soggiungere come queste esigenze siano di particolare rilievo
in materia finanziaria e tributaria. Pertanto, il contenuto precettivo
dell'art. 97 esclude che possano istituirsi uffici a cui si assegni un
proprio personale, ma invece manchino di un proprio ordinamento, o di
cui non siano specificate le attribuzioni. È evidente che sarebbe un
facile modo di eludere il precetto costituzionale dar vita a nuovi
uffici, creare e coprire un ruolo organico di funzionari ed impiegati
ad essi destinati, e rimandare a una legge futura il loro ordinamento e
le loro attribuzioni.
Ed è questa la situazione che è venuta a configurarsi con la
legge impugnata, di cui anche sotto questo riflesso va riconosciuta
l'illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'11 luglio 1961,
recante "Istituzione degli uffici periferici dell'Amministrazione
regionale delle finanze e del demanio", in riferimento agli articoli 36
e 43 dello Statuto speciale per la Regione siciliana e all'art. 97
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte