Sentenza n. 14/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1972 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 6legge 1528/1961
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 21 aprile
1962, n. 200, per quanto concerne l'indennità Somalia, fissata nella
tabella B dell'indicato decreto, nei riguardi dei magistrati, promosso
con ordinanza emessa il 9 luglio 1969 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - sezione IV - sul ricorso di Prisco Carlo, Mellana
Vincenzo ed altri contro il Ministero degli esteri, iscritta al n. 71
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970.
Visto l'atto di costituzione di Mellana Vincenzo, Angeloni Renato e
Dell'Asta Isidoro;
udita nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 la relazione del
Presidente Giuseppe Chiarelli;
udito l'avv. Vitaliano Lorenzoni, per Mellana, Angeloni e
Dell'Asta.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
I magistrati in servizio di assistenza tecnica in Somalia Carlo
Prisco, Vincenzo Mellana, Renato Angeloni e Isidoro Dell'Asta, con atto
10 dicembre 1965, proponevano ricorso al Consiglio di Stato contro il
provvedimento del Ministero degli esteri che aveva respinto la loro
domanda di adeguamento della indennità di sede (c.d. indennità
Somalia), prevista dal d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200, al coefficiente
di stipendio, a norma dell'art. 1, terzo comma, del decreto A.F.I.S. 29
aprile 1960, n. 3. In via incidentale, sollevavano questione di
legittimità costituzionale del citato d.P.R. n. 200 del 1962, sul
trattamento economico spettante al personale in servizio in Somalia,
assumendo che tale decreto, emanato in vista della delega contenuta
nella legge 29 dicembre 1961, n. 1528, nello stabilire, con la tabella
B, la misura della detta indennità aveva violato, per i magistrati, i
criteri posti nell'art. 6 della legge di delega, col non tener conto
del trattamento da essi goduto alla data del 30 giugno 1960 e
dell'aumentato costo della vita in epoca successiva al 1 luglio dello
stesso anno.
Il Consiglio di Stato, nell'ordinanza 9 luglio 1969 (pervenuta alla
Corte il 21 febbraio 1970), ha ritenuto la questione non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e l'ha
rimessa a questa Corte.
Si sono costituiti nel presente giudizio i signori magistrati
Mellana, Angeloni e Dell'Asta, rappresentati e difesi dall'avv.
Vitaliano Lorenzoni, con comparsa 10 aprile 1970, nella quale si
sviluppano gli argomenti dell'ordinanza.
Nella discussione orale la difesa delle parti private ha svolto le
addotte ragioni. Considerato in diritto :
La censura di eccesso dalla delega, in cui sarebbe incorso il
decreto impugnato, non ha fondamento.
La legge 29 dicembre 1961, n. 1528, (art. 6) delegò al Governo la
facoltà di emanare norme concernenti il trattamento economico del
personale italiano destinato all'assistenza tecnica alla Somalia,
tenendo conto del trattamento da esso goduto durante l'Amministrazione
fiduciaria, nonché dell'aumentato costo della vita in Somalia "in
epoca successiva al 1 luglio 1960".
Il d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200, in attuazione della delega,
fissò l'ammontare della cosiddetta indennità Somalia spettante al
personale dal 1 luglio 1960, e, in misura maggiore, dal 1 luglio 1961.
Stabilì inoltre la misura dell'indennità ai magistrati esercitanti
funzioni giudiziarie (tab. D) e quella di altra indennità, in
relazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, per i magistrati di
tribunale, giudici ed equiparati, a partire dal 1 luglio 1961.
È evidente che nello stabilire l'aumento della indennità Somalia
dal 1 luglio 1961 il Governo tenne conto, in base a valutazioni
discrezionali non sindacabili in questa sede, dell'aumento del costo
della vita verificatosi in epoca successiva al 1 luglio 1960. Col
disporre tale aumento il Governo pertanto si uniformò alla legge di
delega.
Non può d'altra parte negarsi che il decreto impugnato abbia anche
osservato l'altro criterio posto con la delega, col prescrivere che
fosse tenuto conto del trattamento goduto durante l'Amministrazione
fiduciaria. Da tale disposizione può dedursi che il nuovo trattamento
non dovesse essere inferiore a quello già goduto; ma nell'ordinanza
non si assume che tale fosse nella specie.
La legge di delega non richiedeva che dal momento della cessazione
dell'Amministrazione fiduciaria fossero aumentate le indennità, ma
richiedeva che, nella nuova situazione instauratasi col sistema
dell'assistenza tecnica, fosse stabilito il trattamento economico del
personale, secondo i criteri innanzi indicati, dai quali non si è
discostato il legislatore delegato.
Non ha rilievo nel presente giudizio la circostanza che alcuni
magistrati, in applicazione del decreto impugnato, non abbiano ottenuto
un immediato miglioramento del trattamento da essi goduto in base a una
interpretazione di leggi che qui non vengono in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200, per quanto concerne la indennità
Somalia, fissata nella tabella B dell'indicato decreto, nei riguardi
dei magistrati, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in relazione
all'art. 6 della legge 29 dicembre 1961, n. 1528, ed in riferimento
all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte