Sentenza n. 14/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 603/1973
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 36d.P.R. 1074/1965
- art. 43d.P.R. 1074/1965
- art. 8d.P.R. 1074/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 603 (Modifiche ed integrazioni al testo unico
delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
approvato con d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), promosso con ricorso del
Presidente della Regione siciliana, notificato il 15 novembre 1973,
depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 18 del
registro ricorso 1973.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
uditi gli avvocati Giuseppe Chiarelli e Antonio Sorrentino, per la
Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 15 novembre 1973 il Presidente della
Regione siciliana ha impugnato in via principale l'art. 3 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 603, contenente "modifiche ed integrazioni al testo
unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette",
il quale dispone che per le riscossioni effettuate l'esattore è
retribuito con "aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei
tributi".
Secondo la Regione la norma impugnata contrasterebbe anzitutto con
l'art. 76 della Costituzione per non aver rispettato i criteri
direttivi fissati nell'art. 10, n. 10, della legge 9 ottobre 1971, n.
825, contenente delega al Governo per la riforma del sistema
tributario.
Il legislatore, invero, aveva sancito il principio della
"incorporazione degli aggi nelle aliquote stabilite per i singoli
tributi" allo scopo di eliminare la sperequazione fra i contribuenti
delle varie Regioni, cui venivano imposti aggi più esigui nelle zone
più ricche e più elevati nelle zone più povere. In aperto contrasto
con questo criterio direttivo l'art. 3 del decreto delegato avrebbe
attuato la perequazione nei confronti dei contribuenti ponendo, invece,
in essere una sperequazione nella distribuzione degli oneri fra gli
enti impositori. La delega non implicava che gli aggi fossero messi a
carico degli enti destinatari dei tributi.
La norma inoltre violerebbe gli artt. 36 e 43 dello Statuto,
nonché l'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme
di attuazione in materia finanziaria, in quanto, formando l'aggio parte
integrante dei tributi ed essendo il gettito di questi di spettanza
della Regione, lo Stato non avrebbe potuto, disponendo in materia di
riscossione, unilateralmente incamerare la differenza tra l'aggio
minimo fissato in base al decreto e l'aggio effettivo di gran lunga
maggiore pagato dalla Regione agli esattori siciliani.
All'uopo sarebbero occorse norme da emanarsi con la speciale
procedura che richiede l'intervento della Commissione paritetica non
potendo arbitrariamente lo Stato sollevarsi, da un lato, dagli oneri di
riscossione e addossarli, dall'altro, alla Regione siciliana.
Il ricorso lamenta, infine, la violazione dell'art. 3 Cost.
osservando che la nuova disciplina sull'aggio crea una grave
sperequazione a danno della Regione siciliana, dove gli aggi sono più
elevati rispetto al restante territorio dello Stato.
Gravando l'aggio sull'ente beneficiario del tributo, la Regione
siciliana dovrà corrispondere agli esattori e ricevitori una somma
superiore a quella quota parte di imposta che, in dipendenza della
incorporazione degli aggi di riscossione nelle aliquote dei tributi,
devesi considerare sostitutiva degli attuali aggi.
A questa disparità di trattamento si sarebbe ovviato con la
istituzione di una Cassa di compensazione, del resto suggerita dalla
Commissione consultiva per la riforma tributaria, ma in sede di
emanazione del decreto delegato non si è tenuto conto del suggerimento
con il risultato che proprio alle Regioni più povere viene sottratta
una maggiore porzione del gettito degli stessi tributi che vengono
percepiti in maggiore misura dalle Regioni più ricche.
Conclude, pertanto, la ricorrente per l'incostituzionalità della
norma impugnata.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con deposito di deduzioni in cancelleria in data
10 dicembre 1973.
Nelle proprie deduzioni l'Avvocatura dello Stato sostiene
preliminarmente l'inammissibilità delle censure svolte nel ricorso in
riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., rilevando che in ordine alle
stesse deve disconoscersi che la Regione sia portatrice d'interessi
avendo la Corte ripetutamente statuito che i soli vizi di legittimità
costituzionale di leggi statali suscettibili di impugnativa diretta
sono quelli che si risolvono in menomazioni di poteri e facoltà
costituzionalmente attribuiti alle Regioni.
Dette censure, peraltro, unitamente a quelle (ammissibili) relative
a violazioni di norme statutarie, sarebbero infondate nel merito.
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, con l'entrata in
vigore della nuova disciplina, la Regione siciliana non sarà tenuta a
versare gli aggi agli esattori, ma riceverà le somme dovutele per
imposte, al netto degli aggi, così come avveniva per il passato.
Sono quindi sempre gli stessi esattori che trattengono gli aggi con
la sola differenza che, prima, questi costituivano una voce aggiuntiva
dei tributi, mentre dal 1 gennaio 1974 costituiscono una voce
incorporata nelle aliquote dei tributi.
Queste aliquote, in compenso, sono state fissate tenendo conto
dell'incidenza media degli aggi per cui, in definitiva, è sempre il
contribuente che, da un punto di vista sostanziale, paga gli aggi. Il
vantaggio del nuovo sistema è la perequazione degli aggi tra tutti i
contribuenti a parità di imposte pagate.
L'aggio rappresenta un costo di esazione ed il fatto che questo
costo sia maggiore in Sicilia che altrove è un dato di fatto che non
ha rilevanza giuridica.
Accettare l'impostazione della ricorrente equivarrebbe a
riconoscere una sperequazione, ad esempio, fra le entrate della Sicilia
e quelle della Lombardia con la conseguenza che la prima potrebbe
rivendicare la differenza con le maggiori entrate riscosse nella
seconda.
La realtà è che anche col nuovo sistema la Regione riceverà le
imposte spettantegli al netto delle spese di riscossione; per il
passato tali spese gravavano sul contribuente, ora invece sono state
incorporate nel tributo; la Regione percepirà un gettito maggiorato
per effetto di tale incorporazione, meno la quota di aggio
corrispondente ai singoli contratti di esattoria.
Una eventuale compensazione delle misure degli aggi, in relazione
alla varietà dei contratti di esattoria nei vari comuni dell'Isola,
potrà avvenire nell'ambito della Regione siciliana e mai spingersi
oltre il territorio regionale perché ne mancherebbe il presupposto
principale: l'attribuzione del gettito tributario erariale ad altre
Regioni.
Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia
respingere il ricorso. Considerato in diritto :
1. - Il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, del quale fa parte la
norma denunciata, è uno dei numerosi decreti delegati emanati dal
legislatore nazionale per l'attuazione della riforma tributaria di cui
alla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.
Con esso sono state dettate nuove disposizioni sui servizi di
riscossione delle imposte ed in particolare, per quanto concerne gli
aggi di riscossione, in ottemperanza ai criteri direttivi fissati
dall'art. 10 punto 10 della legge di delega, che enunciano il nuovo
principio della "incorporazione degli aggi nelle aliquote stabilite per
i singoli tributi", è stato disposto che "per le riscossioni
effettuate sia mediante versamenti diretti, sia mediante ruoli
l'esattore è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari
del gettito dei tributi" (art. 3, comma primo).
Nei riguardi di questa norma la ricorrente Regione siciliana ha
prospettato vari motivi di incostituzionalità tra i quali è
necessario anzitutto esaminare quelli relativi al preteso contrasto con
gli artt. 76 e 3 della Costituzione, in ordine ai quali la difesa dello
Stato ha sollevato eccezione di inammissibilità in quanto si
tratterebbe di motivi non attinenti ad una invasione della sfera di
competenza della Regione.
Trattasi di eccezione in linea di principio fondata sulla quale la
Corte, in diverse occasioni, ha avuto modo di pronunciarsi. È pertanto
sufficiente richiamare e ribadire le precedenti statuizioni secondo cui
le Regioni, in quanto soggetti di autonomia titolari di specifiche
attribuzioni e competenze su materie tassativamente indicate da norme
statutarie o da altre norme costituzionali, sono legittimate a
impugnare in via diretta leggi dello Stato solo quando ritengano tali
leggi lesive della sfera ben definita dei loro poteri. Gli unici motivi
ammissibili di ricorso delle Regioni sono perciò quelli che si
risolvono nella menomazione di poteri e facoltà ad esse
costituzionalmente garantiti.
Ora è di tutta evidenza che queste ipotesi non ricorrono nel caso
in esame dal momento che nella specifica materia disciplinata dalla
norma impugnata non spetta alcuna competenza alla Regione siciliana,
né lesione di sue attribuzioni discende direttamente o è dato
comunque collegare alla lamentata violazione degli artt. 76 e 3 della
Costituzione.
2. - Infondati sono, invece, i motivi di incostituzionalità in
relazione agli artt. 36 e 43 dello Statuto e 8 del d.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074, formulati dalla difesa della Regione sul rilievo che la
modifica apportata dalla norma denunciata, che pone l'aggio a carico
degli enti destinatari dei tributi, non poteva essere effettuata
unilateralmente dallo Stato, ma occorrevano norme da stabilirsi con
l'intervento della Commissione paritetica.
È opportuno al riguardo osservare che col nuovo criterio della
incorporazione degli aggi nelle aliquote delle imposte, il legislatore
ha inteso realizzare con effetto dal 1 gennaio 1974 una identità di
trattamento tra i contribuenti per quanto concerne il costo del
servizio di esazione dei tributi. Occorreva a tal fine eliminare la
sperequazione territoriale dell'aggio, che, essendo determinato in
misura considerevolmente diversa da luogo a luogo come conseguenza
della diversità delle condizioni alle quali veniva concesso l'appalto
della riscossione delle imposte dirette, dava luogo ad una ingiusta
discriminazione tra i contribuenti a seconda del luogo in cui l'imposta
veniva pagata. Strumento utile al perseguimento di questo obiettivo è
apparso quello di fissare un aggio medio da applicarsi uniformemente in
tutto il territorio nazionale e da conglobare nelle aliquote delle
imposte in modo da porre sullo stesso piano i contribuenti chiamandoli
a sopportare in egual misura, a parità di imposte da pagare, il costo
del pubblico servizio di riscossione.
Il disposto dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 603 del 1973,
che pone l'aggio a carico degli enti destinatari dei tributi,
costituisce la diretta conseguenza del nuovo principio di perequazione
dell'aggio sancito in sede di riforma tributaria, principio che ha
appunto trasformato l'aggio da voce a se stante ed addizionale
dell'imposta in componente delle aliquote dei tributi.
Il fatto che in Sicilia vi sia un maggior costo di esazione dei
tributi, nascente dall'obbligo per la Regione di corrispondere agli
esattori la differenza tra aggio medio incorporato nel tributo e
l'aggio calcolato nel contratto di appalto, non incide in alcun modo,
né importa violazione alcuna della disciplina che regola i rapporti
tributari tra lo Stato e la Regione poiché a questa continuano ad
affluire le imposte che lo Statuto e le norme di attuazione le
riservano secondo le nuove aliquote nelle quali è ora conglobato
l'aggio.
D'altro canto se per realizzare la parità di trattamento dei
contribuenti in ordine al costo di riscossione delle imposte si
imponeva la determinazione di un aggio medio uniforme in tutto il
territorio dello Stato è evidente che ciò non poteva non comportare
la conseguenza che, nelle zone in cui il costo di riscossione era più
oneroso, dovesse rimanere a carico degli enti destinatari dei tributi
la differenza fra l'aggio medio conglobato e quello più elevato
fissato nei contratti di appalto.
Ma quel che più conta ribadire in questa sede è che la norma
impugnata non comporta alcuna lesione o menomazione di attribuzioni e
competenze spettanti alla Regione, nella specifica materia. La norma
dispone unicamente in tema di costo del servizio di riscossione delle
imposte ma non modifica il regime di appartenenza dei tributi erariali
statutariamente riconosciuti alla Sicilia sicché non ricorre nel
presente caso l'esigenza di norme da emanarsi con la speciale procedura
di cui all'invocato art. 43 dello Statuto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603,
contenente "Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui
servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con d.P.R. 15
maggio 1963, n. 858", sollevata dalla Regione siciliana col ricorso
indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del citato art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603,
sollevata col medesimo ricorso, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello
Statuto e all'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente
norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE -
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte