Sentenza n. 14/1977
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 426Codice di procedura civile
- art. 1legge 533/1973
- art. 20legge 533/1973
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 420
e 426 del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della
legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 dicembre 1973 dal pretore di Campobasso
nella causa di lavoro vertente tra Bernardo Raffaele e Casotti Alfonso,
iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;
2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1973 dal giudice del lavoro del
tribunale di Lucera nella causa vertente tra Valente Luciano e Lombardi
Michele Ciro, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5
giugno 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 20 dicembre 1973, il pretore di Campobasso -
ritenuto, in premessa, che nell'ipotesi (nella specie ricorrente) di
giudizio promosso anteriormente alla entrata in vigore della legge sul
nuovo rito del lavoro n. 533 del 1973 fosse, per analogia, applicabile
la disposizione (sul passaggio dal rito ordinario al rito speciale) di
cui all'art. 426 cod. proc. civ. modificato dall'art. 1 della legge
1973 citata - ha denunciato la norma predetta per la parte in cui non
prevede che sia comunicata anche al contumace l'ordinanza, con cui il
pretore "fissa l'udienza di cui all'art. 420 ed il termine perentorio
entro il quale le parti dovranno provvedere alla eventuale integrazione
degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in
cancelleria".
Nella parte indicata, la norma è sembrata, infatti, al giudice a
quo, in contrasto con il principio costituzionale dell'eguaglianza ed,
inoltre, col precetto che garantisce il diritto di difesa, in danno del
contumace, al quale - per l'omessa comunicazione dell'ordinanza
predetta - resterebbe impedito di conoscere "tutto il prosieguo di una
attività processuale nel corso della quale, in base alle nuove
disposizioni, un minimo difetto di zelo potrebbe comportare conseguenze
irrimediabili e, soprattutto, di integrare i propri atti con il
deposito di memorie e documenti".
2. - Sempre con riguardo ad un processo pendente al momento
dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, con altra
ordinanza in data 21 dicembre 1973, il giudice del lavoro presso il
tribunale di Lucera - movendo anch'egli dal presupposto che il
passaggio al nuovo rito avvenga con la fissazione di una nuova udienza
destinata al compimento delle attività di cui all'art. 420 e (tra
queste) in particolare dell'interrogatorio libero delle parti - rileva
che manca la previsione della comunicazione al contumace del
provvedimento di fissazione della detta udienza e solleva questione di
legittimità dell'art. 420 legge 1973 citata, in relazione all'art. 292
cod. proc. civ., per la disparità di trattamento usata, nel caso
specifico, nei confronti del contumace rispetto alla parte pure
contumace cui sia stato deferito interrogatorio formale.
3. - In entrambi i giudizi è intervenuta la Presidenza del
Consiglio dei ministri per mezzo dell'Avvocatura dello Stato che ha
concluso nel senso della non fondatezza delle sollevate questioni. Considerato in diritto :
1. - Per la identità delle premesse poste a base delle questioni
sollevate con le ordinanze del pretore di Campobasso e del giudice del
lavoro presso il tribunale di Lucera, i relativi giudizi si riuniscono
per la decisione con unica sentenza.
2. - Come in narrativa detto, il pretore di Campobasso - dovendo,
ex art. 20 (disposizioni transitorie) della legge 1973, n. 533,
applicare le nuove norme sul rito del lavoro ad un processo già
pendente (nel quale era stata, precedentemente, dichiarata la
contumacia del convenuto) - ha ritenuto prescritta, in analogia a
quanto disposto dall'art. 426 per l'ipotesi di passaggio dal rito
ordinario al rito speciale, la fissazione, con ordinanza, dell'udienza
di cui all'art. 420 della stessa legge e del termine perentorio per la
eventuale integrazione degli atti introduttivi.
E - rilevato che la norma (art. 426) analogicamente applicabile non
contempla, nei riguardi della parte non costituita, la comunicazione
della ordinanza (la quale, d'altra parte, neppure rientra, per il suo
contenuto, tra quelle di cui l'art. 292 cod. proc. civ. impone la
notifica) - ha denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, l'art. 426 menzionato "per la parte, appunto, in cui non
prevede che l'ordinanza con la quale il pretore fissa l'udienza di cui
all'art. 420 debba essere comunicata anche alla parte contumace".
Sebbene il dispositivo del provvedimento di rimessione sia
formulato con riguardo al solo art. 426, risulta, pertanto, chiaro che
la denunzia di incostituzionalità investe, in realtà, il combinato
disposto degli articoli 20 della legge n. 533 del 1973 e 426 cod. proc.
civ., come modificato dall'art. 1 della citata legge, in relazione
all'art. 292 del codice di procedura civile.
3. - La questione così prospettata risulta fondata.
L'art. 426 (nella specie, ritenuto analogicamente applicabile)
impone alle parti di provvedere, entro il termine perentorio fissato
nell'ordinanza, alla (eventuale) "integrazione degli atti introduttivi,
mediante deposito di memoria e documenti in cancelleria".
Il che importa che - in difetto di tale integrazione - esse
incorreranno nelle preclusioni (per l'attore e per il convenuto
rispettivamente) discendenti dagli artt. 414 e 416 legge predetta (v.
sent. n. 13 del 1977). Ora è noto che - nel quadro del diritto di
difesa e con riferimento ad ipotesi in cui un termine sia stabilito per
il compimento di atti la cui omissione importi un pregiudizio per
situazione soggettiva giuridicamente tutelata - questa Corte ha già
avuto occasione di affermare che la garanzia di cui all'art. 24 della
Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento iniziale
di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne
all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza (cfr. sentenza
1974, n. 255; 1971, n. 159).
Proprio tale principio risulta, nella specie, violato; in quanto,
appunto, la parte contumace non riceve comunicazione dell'ordinanza che
fissa il termine perentorio per l'integrazione degli atti e non è
quindi posta in grado di conoscere il dies a quo di decorrenza del
termine stesso.
Non vale in contrario rilevare che il contumace, essendo stato
messo al corrente della proposizione dell'azione con la notificazione
dell'atto introduttivo, potrebbe, una volta entrata in vigore la legge
533, seguire le vicende ulteriori del processo per assicurarsi la
tempestiva conoscenza del (previsto) provvedimento di passaggio al
nuovo rito.
Tale rilievo presuppone infatti l'uso di una diligenza superiore a
quella normale. E questa Corte ha escluso che possa reputarsi legittimo
un criterio per il quale il decorso di un termine sia ricollegato ad un
evento la cui conoscibilità, può ottenersi con l'impiego di una
diligenza più che normale (v. sentenza 1970, n. 34).
4. - In dipendenza della dichiarazione di illegittimità di cui
sopra - dalla quale discende la obbligatorietà della comunicazione al
contumace dell'ordinanza che, in relazione a cause pendenti al momento
dell'entrata in vigore della legge 1973 citata, fissi i termini per la
(eventuale) integrazione degli atti introduttivi e la udienza di cui
all'art. 420 cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 1 della legge
medesima - risulta non fondata l'ulteriore questione di legittimità
del detto art. 420, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con la cennata ordinanza del giudice del lavoro di
Lucera, sul contrario presupposto dell'inesistenza dell'obbligo di
comunicazione predetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall'art.
1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e
dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui - con riguardo
alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge - non
è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza
che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per
l'integrazione degli atti;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 420 del codice di procedura civile, come modificato dall'art.
1 della legge 1973 citata, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata del giudice del
lavoro del tribunale di Lucera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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