Sentenza n. 14/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/02/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 51legge 35/1974
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 51legge 60/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma
quarto, della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (potere
di ritiro della licenza di caccia), promosso con ordinanza emessa il 20
novembre 1978 dal pretore di Cecina, nel procedimento civile vertente
tra Pitanti Arnaldo e il Comune di Bibbona, iscritta al n. 542 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 258 del 1979.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Mediante un'ordinanza emessa il 20 novembre 1978 - nel corso di un
procedimento civile vertente fra Pitanti Arnaldo e il Comune di Bibbona
- il pretore di Cecina ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, quarto comma,
della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, "nella parte
in cui prevede la facoltà della Amministrazione Comunale di
determinare il periodo di ritiro della licenza di caccia".
Il giudice a quo premette che "la licenza di porto d'armi per uso
di caccia consta di due autorizzazioni", l'una relativa "all'esercizio
della caccia", l'altra "al porto dell'arma". Ma ciò non toglie -
secondo l'ordinanza di rimessione - che si tratti di autorizzazioni
contenute in un solo documento, costituenti un'unica "licenza di
polizia"; sicché la competenza non solo a rilasciare, ma anche a
revocare la licenza stessa, spetterebbe all'autorità di pubblica
sicurezza, secondo i criteri indicati negli artt. 10 ed 11 del r.d. 18
giugno 1931, n. 773. Di qui la violazione del limite dei principi
fondamentali, in cui sarebbe incorso il legislatore regionale,
attribuendo alle amministrazioni comunali la potestà di "ritiro" della
licenza in questione.
Nessuna parte si è costituita nel giudizio, né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Va precisato anzitutto che la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 51, quarto comma, della legge regionale
toscana 4 luglio 1974, n. 35, può dirsi rilevante - ai fini del
giudizio a quo - malgrado l'ordinanza di rinvio si riferisca ad una
opposizione promossa contro l'ingiunzione al pagamento di una somma di
denaro, laddove la norma in esame è stata impugnata nella parte
concernente il ritiro della licenza di caccia. Effettivamente, dagli
atti del giudizio risulta con chiarezza che il procedimento ha per
oggetto un'ingiunzione con la quale il Comune di Bibbona ha non
soltanto determinato l'ammontare della sanzione pecuniaria relativa
all'infrazione riscontrata, ma anche ordinato la consegna della licenza
di caccia, "da intendersi ritirata per anni sei e gg. 180".
2. - Nel merito, è pacifico che l'atto del Comune, avverso il
quale è stata proposta opposizione da parte del cacciatore
interessato, si è precisamente fondato sul quarto comma dell'art. 51
della citata legge regionale n. 35 del 1974 (intitolata "Difesa della
fauna e regolamentazione dell'attività venatoria"): per cui spettava
all'amministrazione comunale competente per territorio determinare
"l'ammontare della sanzione e/o il periodo di ritiro della licenza",
nei confronti dei trasgressori alle disposizioni stabilite dalla legge
medesima.
All'epoca dell'ingiunzione comunale, datata 28 - 29 marzo 1977,
vigeva ancora l'art. 1 lett. o del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (sul
"trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia ... di caccia ..."), che manteneva
ferma "la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza
di porto d'armi per uso di caccia". E questa riserva derivava da una
discrezionale valutazione del legislatore delegato (che nella specie
non si espone a censure di legittimità costituzionale) circa il modo
di provvedere alla cura di interessi diversi, ma interferenti e
connessi, relativi da un lato alla pubblica sicurezza e d'altro lato
alla caccia: valutazione che la stessa Corte ha assunto a base della
decisione n. 47 del 1973, con cui sono state dichiarate di spettanza
statale (e non regionale) "le tasse e sopratasse sulle licenze di porto
d'armi per uso di caccia".
A due anni di distanza dal trasferimento, la Regione Toscana ha
invece disposto - in virtù dell'art. 18, terzo comma, della legge n.
35 del 1974 - che la licenza di caccia, per sé considerata, fosse
"rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale", "previo
conseguimento di porto d'armi, ai sensi delle vigenti leggi di pubblica
sicurezza, nonché previo versamento annuale in c/c di apposita tassa
di concessione". Coerentemente l'art. 51, quarto e quinto comma, della
legge stessa, ha demandato alla competente amministrazione comunale
l'esercizio del potere di ritiro della licenza a carico dei
trasgressori alle norme sulla caccia, mediante consegna agli uffici del
Comune.
Senonché la parte fondamentale (e più fortemente innovativa) di
questa disciplina è rimasta del tutto inoperante. Dapprima l'art. 1
della legge regionale 27 agosto 1974, n. 51, ha stabilito che "le norme
in materia di licenza di caccia" - già dettate dal terzo, quarto,
quinto, sesto e settimo comma dell'art. 18 della legge n. 35 - si
applicassero solo "a decorrere dal 1 aprile 1975"; ed ha mantenuto in
vigore, nel frattempo, le corrispondenti disposizioni del t.u. 5 giugno
1939, n. 1016, e successive modificazioni (implicitamente richiamate
dall'art. 1 lett. o del d.P.R. n. 11 del 1972). Quindi l'art. 20 della
legge regionale 31 maggio 1975, n. 64, ha ulteriormente rinviato
l'applicazione delle norme sul rilascio delle licenze di caccia da
parte dei Presidenti delle Giunte provinciali, sino all'entrata in
vigore dell'apposito regolamento di attuazione, già previsto dall'art.
18, sesto comma, della legge n. 35: regolamento che la Regione Toscana
non ha mai provveduto ad emanare.
Negli ultimi anni, tuttavia, la Toscana ha legiferato ulteriormente
in materia di caccia. In un primo tempo, l'articolo unico della legge
regionale 5 settembre 1978, n. 60, ha sostituito - fra l'altro - il
quarto comma dell'art. 51 della legge n. 35/1974, continuando però a
demandare alle amministrazioni comunali il ritiro delle licenze di
caccia, sia pure dopo avere consentito l'oblazione, ai sensi dell'art.
5 della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706. Successivamente,
invece, la legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, ha ridisciplinato per
intero la difesa della fauna e l'attività venatoria, con la
conseguente abrogazione delle leggi regionali n. 35 e n. 51 del 1974,
n. 64 del 1975, n. 60 del 1978: prevedendo in particolar modo -
secondo i principi stabiliti dalla legge statale 27 dicembre 1977, n.
968 - che "la licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata
dall'autorità di Pubblica Sicurezza", previo esame di abilitazione da
sostenere dinanzi una commissione nominata dalla Giunta regionale (art.
19, primo comma); e che l'amministrazione comunale può soltanto
formulare "la proposta di sospensione, di revoca o di esclusione
definitiva dalla concessione di licenza di caccia", per poi
trasmetterla al competente questore, che provvede ad applicare le
sanzioni stesse nei confronti dei trasgressori (art. 37, penultimo
comma).
- In tali circostanze, non si può ritenere che la Toscana si sia
limitata a disporre - con la norma denunciata - circa l'operatività di
una licenza da essa stessa rilasciata (tramite i Presidenti delle
Giunte provinciali), ai soli effetti della caccia nel territorio
regionale, senza incidere sulla competenza riservata allo Stato
mediante l'art. 1 lett. o del d.P.R. n. 11 del 1972. Né la disciplina
in questione può essere dunque collocata sul medesimo piano delle
soluzioni escogitate da altre coeve leggi regionali (art. 2, ultimo
comma, legge Piemonte 13 agosto 1973, n. 21; art. 11, secondo comma,
legge Lombardia 2 dicembre 1973, n. 56; art. 27 legge Emilia - Romagna
30 luglio 1974, n. 33; art. 9 legge Veneto 8 settembre 1974, n. 48),
che più semplicemente prevedevano, a carico dei trasgressori, la
sospensione o il ritiro del tesserino venatorio, rilasciato dalle
competenti autorità locali. A1 contrario, consentendo alle
amministrazioni comunali il ritiro della licenza di caccia, ferme
restando le disposizioni del t.u. 5 giugno 1939, n. 1016 (e successive
modificazioni), quanto al rilascio della licenza medesima, la Regione
Toscana ha esorbitato dallo ambito - materiale e territoriale - della
competenza attribuitale in tema di caccia; ed ha in tal senso violato,
al di là degli specifici principi fondamentali desumibili dalle
vigenti leggi dello Stato, l'art. 117 della Costituzione.
Va pertanto annullato il quarto comma dell'art. 51 della legge
regionale n. 35 del 1974, nella parte in cui demanda alle
amministrazioni comunali l'esercizio del potere di ritiro della licenza
di caccia. Inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità conseguenziale
dell'identica norma dettata - successivamente all'instaurazione del
giudizio a quo - dal nuovo testo dell'art. 51, quarto comma, introdotto
dall'articolo unico della legge regionale n. 60 del 1978.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, quarto
comma, della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, nella
parte in cui demanda alle amministrazioni comunali l'esercizio del
potere di ritiro della licenza di caccia;
2) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 5 settembre 1978, n. 60, della Regione Toscana, nella parte in
cui, sostituendo il quarto comma dell'art. 51 della legge regionale n.
35 del 1974, demanda alle amministrazioni comunali l'esercizio del
potere di ritiro della licenza di caccia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte