Sentenza n. 14/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1983 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 27d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 20 luglio 1978 e riapprovata il 25 settembre 1978 dal Consiglio
regionale della Campania avente per oggetto "Attività formative per la
professione di ostetrica" promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri notificato il 14 ottobre 1978, depositato in
cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi
1978.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale
della Campania;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
uditi l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, e l'avv. Giuseppe Abbamonte, per la Regione
Campania.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso in data 10 ottobre 1978 (reg. ric. 29/1978) il
Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha
impugnato la legge riapprovata dalla Regione Campania il 25 settembre
1978, recante "attività formative per la professione di ostetrica",
chiedendo che ne fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale per
violazione dell'art. 117 della Costituzione.
2. - Premesso che con la legge in questione la Regione ha inteso
disciplinare le funzioni amministrative relative alla formazione degli
operatori sanitari, e delle ostetriche in particolare, l'Avvocatura
osserva che con essa si è stabilito: che i corsi di formazione
professionale siano affidati ad enti ospedalieri che abbiano i
necessari requisiti tecnici; che il personale docente sia tratto da
quello già in organico presso l'ente ospedaliero gestore dei corsi
stessi; che essi hanno durata biennale e che possono esservi iscritte
le donne in possesso del diploma di infermiera professionale; che,
infine, alla data di entrata in vigore della legge, decadono le
convenzioni stipulate tra Università ed enti ospedalieri per la
gestione delle scuole di ostetricia.
Tutto ciò costituirebbe, a parere dell'Avvocatura, un'invasione
della sfera riservata allo Stato, essendo riservate allo Stato, sia la
formazione professionale dell'ostetrica e l'ordinamento delle scuole di
ostetricia universitaria ed autonome "da considerarsi equiparate al
livello universitario (r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128, e relativo
regolamento 24 luglio 1940, n. 1630) e pertanto sottratte alla
competenza regionale ai sensi dell'art. 27, lett. i), del d.P.R. n. 616
del 1977", sia la previsione dei requisiti di ammissione a dette scuole
ex art. 30, lettera s), dello stesso d.P.R. Lo stesso r.d.l. n. 2128
del 1936 dispone pure: che "gli studi per il conseguimento del diploma
di ostetrica si compiono nelle scuole di ostetricia annesse alle
cliniche ostetrico - ginecologiche delle Università nonché in scuole
di ostetricia autonome istituite con decreto presidenziale su proposta
del Ministero della pubblica istruzione e vigilate dalle Università";
che "il direttore delle prime è lo stesso direttore della clinica
ostetrico - ginecologica ed il relativo personale assistente tecnico e
subalterno fa parte del personale universitario"; che, per "le scuole
più sopra indicate per seconde, il decreto presidenziale di
istituzione stabilisce il ruolo organico ed il trattamento economico
del personale direttivo, assistente e tecnico che viene determinato in
misura non superiore a quello del personale statale corrispondente".
Inoltre - continua il ricorso - identici a quelli dei professori
universitari sono stato giuridico e modalità di nomina dei professori
- direttori di tali tipi di scuole ed analogo a quello del personale
unversitario è lo stato giuridico del personale tecnico e subalterno,
e l'accesso alla scuola è consentito solo a coloro che abbiano
conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di
infermiera in una delle scuole convitto di cui all'art. 35, r.d. 27
luglio 1934, n. 1265, o alle studentesse di medicina e chirurgia che
abbiano già superato determinate prove di esame (art. 3, legge 23
dicembre 1957, n. 1252). E nulla rileva in contrario la sentenza n. 128
del 1977 di questa Corte, la quale ha affermato, sì che le scuole in
questione non sarebbero di ordine universitario e che la formazione
degli operatori sanitari in questione atterrebbe al settore
dell'istruzione professionale di competenza regionale, ma perché era
stata chiamata a decidere della costituzionalità del diverso
trattamento economico dei direttori delle scuole autonome statali di
ostetricia di Trieste e Venezia - determinato per legge in ragione
della loro posizione di impiegati dello Stato - rispetto a quello dei
professori - direttori delle altre scuole autonome di ostetricia,
mentre nel caso in esame "è in questione un evidente straripamento
della competenza regionale".
La diversità del trattamento economico dei direttori delle scuole
in questione rispetto a quello dei professori universitari (trattamento
che non può essere superiore a quello del personale statale
corrispondente ex art. 7, r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128) non
escluderebbe, insomma, in relazione agli obblighi di insegnamento dei
professori - direttori di dette scuole (quali fissati dal regolamento
24 luglio 1940, n. 1630) ed alla possibilità data ai professori delle
scuole autonome di ostetricia di passare a domanda nel ruolo dei
professori universitari (ex legge 30 novembre 1973, n. 766; e si veda,
per gli assistenti, l'art. 4, legge 24 giugno 1950, n. 465), che
entrambe le categorie appartengono "a due ruoli dell'insegnamento
universitario".
Ulteriori argomenti a suffragio del livello universitario dei corsi
di formazione delle ostetriche vengono infine indicati nelle
circostanze che i diplomi abilitanti all'esercizio della professione
vengono rilasciati dall'Università a firma del Rettore; che l'art.
18, r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128 dispone che "il parto deve essere
assistito da una levatrice o da un medico chirurgo"; che "il tutto si
svolge, per legge, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione, mentre con la legge impugnata la vigilanza passerebbe
all'Assessore alla sanità". E ciò sarebbe in insanabile contrasto con
la citata legge n. 766 del 1973 che, proprio in considerazione del
livello universitario dei corsi di ostetricia, ha ritenuto di
inquadrare nel ruolo universitario i direttori delle scuole in
questione, i quali avevano peraltro già superato un concorso a livello
universitario.
3. - La Regione Campania, costituitasi in giudizio, ha chiesto che
il ricorso venga rigettato, ed ha negato in particolare, che
l'inquadramento nel ruolo universitario dei direttori delle scuole di
ostetricia - i cui corsi, peraltro, "non possono considerarsi a livello
universitario", secondo quanto statuito dalla Corte con la citata
sentenza - possa comportare limiti di sorta alla potestà legislativa
regionale, nella specie esplicatasi allo scopo di disciplinare le
funzioni amministrative relative alla formazione degli operatori
sanitari, svincolando gli enti ospedalieri dalle convenzioni con le
università. Altro, invero, è la qualificazione dei docenti nelle
scuole di formazione professionale, altro la qualificazione del corso
come universitario o post - universitario, a caratterizzare il quale
non valgono certo i doveri che all'ostetrica incombono in base all'art.
11, r.d. 26 maggio 1940, n. 1364, al D.M. 11 ottobre 1940 ed al T.U.
delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, i quali trovano comunque
"il proprio limite nell'intervento del medico, in attesa del quale
l'ostetrica medesima deve essa stessa astenersi da ogni intervento".
Ulteriore argomento contrario alla qualificazione delle scuole di
formazione degli operatori sanitari - ed in particolare delle scuole di
ostetricia - come di livello universitario deriva poi dagli artt. 40 e
41, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, nella parte in cui equiparano le
attribuzioni del personale di assistenza ostetrica a quelle del
personale infermieristico.
In conclusione, con il realizzarsi della riforma sanitaria, al
diffuso regime di convenzioni con le università per la gestione delle
scuole di formazione degli operatori sanitari ed alla conseguente
osmosi tra istruzione universitaria ed insegnamento in dette scuole, si
va sostituendo la gestione autonoma di tali servizi da parte delle
regioni. Il che, appunto, con la legge denunziata si è inteso fare.
4. - Alla pubblica udienza del 14 aprile 1982, mentre la difesa
dello Stato si è richiamata, sviluppandoli, ai motivi già esposti nel
ricorso, la difesa della Regione, della quale non era stata accolta per
tardività una memoria illustrativa, ha fatto osservare che,
distinguendosi l'ostetricia in diagnostica e terapeutica, l'ostetrica,
da comprendersi tra gli "operatori sanitari" secondo l'art. 27, lett.
I, del d.P.R. n. 616 del 1977, si limita ad assistere, senza alcuna
possibilità di diagnosticare. E tale posizione troverebbe conferma
nel d.P.R. n. 761 del 1979 sullo "stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali", che nella tabella allegato 2 colloca
l'ostetrica tra il "personale infermieristico" sotto la specifica voce
"operatore professionale di prima categoria". Considerato in diritto :
1. - La legge riapprovata dal Consiglio regionale della Campania il
25 settembre 1978 ed impugnata dal Governo con ricorso notificato il 14
del successivo mese di ottobre e depositato il 24 dello stesso mese
(reg. ric. n. 29/1978), ha inteso disciplinare "l'attività formativa
per la professione di ostetrica" (art. 1, capoverso). All'uopo, essa ha
stabilito di affidare l'esercizio di tale attività agli enti
ospedalieri, traendo esclusivamente da questi il personale docente,
assistente e subalterno (art. 2) e facendo rinvio, alle norme
dell'anteriore legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 per ciò che
concerne, non solo "la formulazione, il finanziamento, l'attuazione",
ma anche "il controllo dei programmi di formazione professionale, le
prove di esame, gli attestati ed i diplomi di ostetrica", ed al regio
decreto 24 luglio 1940, n. 1630, per ciò che concerne "l'ordinamento
degli studi" (art. 3, penultimo ed ultimo comma); ha disposto altresì
che "per il conseguimento del diploma di ostetrica", i corsi, cui
possono iscriversi le donne "in possesso del diploma di infermiera
professionale", hanno la durata di due anni, e che "la vigilanza
compete alla Giunta regionale" a mezzo dell'Assessore alla sanità
(art. 4, primo, secondo e quarto comma). La legge in parola risulta
dichiaratamente emanata "ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 10 e degli artt. 27, lett. i), e 35 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, nel quadro delle funzioni regionali in materia di
formazione professionale".
2. - L'impugnativa del Governo poggia sul presupposto che la
formazione professionale dell'ostetrica, nonché l'ordinamento delle
relative scuole, pertengono esclusivamente al settore universitario, a
norma del regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 2128 e del relativo
regolamento 24 luglio 1940, n. 1630, "con la conseguenza che i corsi di
cui tratta la legge regionale impugnata rientrano nella competenza
statale e sono esclusi dalla competenza regionale a norma della lett.
i) dell'art. 27 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della lett. s)
dell'art. 30 stesso d.P.R.". Tanto è vero ciò - prosegue la difesa
dello Stato - che: le scuole di ostetricia o sono annesse alle
cliniche ostetrico - ginecologiche universitarie o sono istituite con
decreto presidenziale e "vigilate dalle Università"; il direttore
delle scuole annesse è lo stesso direttore della clinica universitaria
e quello delle altre scuole è nominato, per concorso o per
trasferimento, con le stesse modalità e con lo stesso stato giuridico
prescritti per i professori universitari; "per quanto poi concerne lo
stato giuridico del personale assistente tecnico e subalterno si
applicano in quanto possibile, le disposizioni relative alle
corrispondenti categorie universitarie"; alle suddette scuole sono
ammesse le donne in possesso del diploma di infermiera rilasciato dallo
Stato ovvero le studentesse in medicina e chirurgia che superino le
"prove di esame di anatomia, fisiologia, patologia generale, elementi
di igiene, tecnica assistenziale infermieristica" o abbiano già
superato "gli esami dei corsi di medicina e chirurgia (art. 3, legge 23
dicembre 1957, n. 1252)"; "i diplomi abilitanti alla professione
vengono rilasciati dall'Università a firma del Rettore"; "il parto
dev'essere assistito da una levatrice o da un medico chirurgo" e, a
norma dell'art. 18 del già menzionato r.d.l. n. 2128/1936, l'una è
tenuta, al pari dell'altro, a redigere il prescritto certificato di
assistenza, che deve poi essere prodotto all'ufficiale sanitario del
Comune. Ancora secondo la difesa dello Stato, non sarebbe rettamente
invocata dalla regione Campania la sentenza n. 128 del 1977, con la
quale questa Corte ha negato che la formazione dell'ostetrica sia a
livello universitario, giacché allora "la Corte era stata chiamata a
decidere della costituzionalità o meno del diverso trattamento
economico dei Direttori delle scuole autonome statali di ostetricia di
Trieste e di Venezia - determinato per legge in ragione della loro
posizione di impiegati dello Stato - rispetto a quello dei professori
direttori delle altre scuole autonome di ostetricia". A sostegno,
infine, della tesi dell'equiparazione tra professori universitari e
Direttori di scuole di ostetricia, l'Avvocatura dello Stato ricorda che
la legge 30 novembre 1973, n. 766 ha disposto il passaggio di questi
ultimi, a domanda, nel ruolo dei professori universitari, e che già la
legge 24 giugno 1950, n. 465 (art. 4) aveva consentito tale passaggio
agli Assistenti delle medesime scuole.
3. - L'art. 33, ultimo comma, Cost. comprende le Università tra
"le istituzioni di alta cultura" e riconosce a queste "il diritto di
darsi ordinamenti autonomi".
a) Appaiono conformi alla configurazione delineata dal legislatore
costituente, non solo la legge 11 luglio 1980, n. 382, il cui art. 63,
primo comma, recita testualmente che "l'Università è sede primaria
della ricerca scientifica", ed il cui Capo V, Titolo I, prevede il
ruolo dei "ricercatori", come il Titolo III è dedicato alla "ricerca
scientifica", ma persino il testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in
larga parte ancora vigente. Anche questo, infatti, proclama
solennemente all'art. 1, primo comma, che "l'istruzione superiore ha
per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la
cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle
professioni". Ne deriva che non basta, perché una scuola attinga
livello universitario, che ivi siano impartiti, sia pure da professori
universitari, insegnamenti a fini professionali, ma occorre che vi
venga svolta anche la ricerca scientifica. Sono due, insomma, ed
inscindibili i compiti istituzionali delle Università: l'attività
didattica e quella scientifica, là dove venga esercitata soltanto
questa, si può avere un'istituzione di alta cultura - ed è il caso
del Consiglio nazionale delle ricerche
- , e là dove venga esercitata esclusivamente attività didattica,
non si ha Università.
b) Ancora dalla Costituzione si ottiene un altro elemento
caratterizzante l'Università e, quindi, la istruzione superiore: è
la potestà statutaria, sia pure "nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato", come testualmente enuncia il già richiamato art. 33,
ultimo comma, Cost. Si tratta di una potestà non conculcata neppure
nel periodo autoritario, come comprovano: l'art. 17 del T.U. n. 1592
del 1933, a sensi del quale "ogni Università... ha uno speciale
statuto" (primo comma), "gli statuti sono proposti dal Senato
accademico, uditi il Consiglio di amministrazione e le Facoltà"
(secondo comma), "le modificazioni sono proposte ed approvate con le
medesime modalità" (terzo comma); l'art. 18, terzo comma, a sensi del
quale "lo statuto di ogni Università determina, per ciascuna
Facoltà..., le materie d'insegnamento, il loro ordine ed il modo con
cui debbono essere impartite"; l'art. 20, ottavo ed ultimo comma, a
sensi del quale "la durata degli studi per le scuole ed i corsi... è
determinata dagli statuti", etc. E proprio nell'autonomia
dell'ordinamento universitario può dirsi che trovi fondamento la
regola, ancorché esplicitata mediante una norma regolamentare - art.
42, secondo e terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 - ,
secondo cui le commissioni per gli esami, tanto di profitto, quanto di
laurea o di diploma, possono costituirsi soltanto "di professori
ufficiali..., di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno
parte della Facoltà", con esclusione di professionisti estranei. Da
quanto precede discende che non possono considerarsi a livello
universitario le scuole e gli istituti che siano assoggettati alla
vigilanza del potere governativo, che non abbiano autonomia di
determinazione per quanto riguarda le materie d'insegnamento, il loro
ordine, la durata degli studi e che debbano comporre le commissioni per
gli esami, o di profitto o di diploma, con membri non appartenenti alla
stessa scuola od istituto.
4. - Compito esclusivo delle scuole di ostetricia, invece, è
l'insegnamento, un insegnamento di carattere prevalentemente pratico, e
perciò a fini esclusivamente professionali. Nel regio decreto 24
luglio 1940, n. 1630, infatti, col quale è stato approvato il
regolamento, che in parte è ancora in vigore, per le scuole di
ostetricia, come modificato con decreto ministeriale 12 novembre 1958,
prima, e con d.P.R. 27 settembre 1980, n. 1029, poi, non è
rintracciabile una sola norma che contenga qualche cenno all'attività
di ricerca scientifica, la quale pertanto, almeno allo stato, è
preclusa alle predette scuole. E sul punto non si registra alcuna
innovazione sostanziale nel già menzionato d.P.R. n. 1029 del 1980,
recante "modificazioni all'ordinamento degli studi delle scuole di
ostetricia", ma solo la conferma della riduzione del corso di studi da
un triennio ad un biennio, già disposta dall'art. 1 della legge n.
1252 del 1957.
Tali scuole, inoltre, non godono di alcuna autonomia: non solo non
hanno la potestà statutaria che è riconosciuta alle Università per
quanto attiene alla didattica, ma questa non risulta disciplinata
neppure con legge, bensì con un regolamento, qual è il decreto
presidenziale n. 1029 del 1980 e qual era appunto il già menzionato
regio decreto n. 1630 del 1940, adottato di concerto tra il ministro
per la educazione nazionale e "quelli per l'interno, per la grazia e
giustizia, per le finanze e per le corporazioni"; "per l'esame di
diploma, la commissione è composta", non solo del professore -
direttore e di un professore o libero docente delle Facoltà o cultore
della materia, ma anche "del medico provinciale e di un medico -
chirurgo scelto dalla Facoltà in una terna proposta dal sindacato
professionale medico" (art. 32, terzo comma, regio decreto n. 1630 del
1940); il regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito
nella legge 25 marzo 1937, n. 921, statuisce all'art. 3, primo comma,
che "spetta al Ministro per l'educazione nazionale la vigilanza sulle
scuole di ostetricia autonome", anche se poi precisa nei due commi
successivi che tale "vigilanza" è esercitata tramite una Università.
5. - Le rilevazioni ed i raffronti di cui sopra inducono a
disattendere l'opinione, su cui si basa il ricorso de quo, che
l'attività formativa per la professione di ostetrica e, quindi,
l'ordinamento delle relative scuole siano da considerarsi equiparati al
livello universitario. La conclusione cui si perviene nel presente
giudizio trova, del resto, un precedente in termini nella pronuncia n.
128 del 1977, con la quale questa Corte ha testualmente sentenziato che
le "scuole, ove si svolgono i corsi per il conseguimento del diploma di
ostetrica, non possono considerarsi a livello universilario". E basta
la trascritta proposizione della surricordata sentenza a dimostrare
quanto sia inesatta l'affermazione dell'avvocatura dello Stato, secondo
cui, stante la diversità di quella fattispecie, "il richiamo alla
citata sentenza non appare pertinente".
Certo, gli elementi più sopra evidenti non sono i soli
caratterizzanti l'istruzione universitaria; altrettanto certamente,
tuttavia, si deve ritenere che, se non sono sufficienti, sono peraltro
necessari, perché possa ravvisarsi in una scuola dignità di
istituzione di alta cultura.
Non varrebbe in contrario osservare che, per il conseguimento del
diploma di ostetrica, la legge (art. 1 regio decreto legge n. 2128 del
1936) conosce, non solo le "scuole di ostetricia autonoma", ma anche le
"scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetrico - ginecologiche
delle Università", giacché allo stato attuale della legislazione la
conclusione conserva validità anche nei confronti di queste ultime,
che non mutano natura, fermi rimanendo la loro funzione, i loro
insegnamenti ed il tipo di questi, sol perché inserite nelle strutture
universitarie. Se fosse altrimenti, si dovrebbe riconoscere grado
universitario persino a tutte quelle scuole dichiaratamente
professionali che le Università sono autorizzate ad istituire, quali
"le scuole - convitto professionali per infermiere" (artt. 2 regio
decreto 21 novembre 1929, n. 2330; 130, primo comma, Testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
1, secondo comma, legge 25 febbraio 1971, n. 124); le "scuole per
infermiere generiche e per infermieri generici" (art. 1 legge 20
ottobre 1954, n. 1046); "le scuole per l'abilitazione all'esercizio
dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica" (art.
4, primo comma, legge 4 agosto 1965, n. 1103), etc. Ed i richiami
testé fatti mostrano che una cosa è l'ambito universitario, altra
cosa è il livello universitario, e che pertanto non basta operare
nell'uno per conseguire il riconoscimento dell'appartenenza all'altro.
6. - Da ultimo, le considerazioni che al riguardo precedono non
appaiono scalfite dai residui argomenti della difesa dello Stato. E
senz'altro vero che alle scuole di ostetricia sono ammesse, sia le
donne in possesso del diploma di infermiera rilasciato dallo Stato, sia
le studentesse in medicina e chirurgia, le quali sostengono o abbiano
sostenuto positivamente taluni esami (artt. 2 e 3, primo comma, legge
23 dicembre 1957, n. 1252). Ma è vero altresì che, per conseguire il
diploma di infermiera, previa ammissione alle apposite scuole -
convitto professionali, basta possedere la "licenza di scuola media
inferiore o... altro titolo equipollente" (art. 20, primo comma, regio
decreto n. 2330 del 1929, come modificato con l'articolo unico del
d.P.R. 13 ottobre 1959, n. 1354), e basta un "corso biennale teorico -
pratico, con relativo tirocinio" (art. 135, primo comma, del T.U. n.
1265 del 1934). L'equiparazione tra studentesse al compimento del terzo
anno della facoltà di medicina ed infermiere con licenza di scuola
media inferiore che abbiano compiuto un corso biennale teorico -
pratico - può anche ritenersi un'incongruenza, dalla quale peraltro
non è corretto argomentare. E una delle tante incongruenze di una
normazione a strati sovrapposti e di livelli diseguali - qual è
appunto quella concernente il personale sanitario - , in cui, oltre a
modifiche ed abrogazioni puntuali, a deroghe particolari e temporanee,
a rettifiche (d.P.R. 5 maggio 1966, n. 280) di errori nel testo
promulgato di una legge, alle abituali norme transitorie - per non dire
del provvedimento che sostituisce il titolo di "ostetrica" a quello di
"levatrice" (regio decreto legge 1 luglio 1937, n. 1520) - , accade di
riscontrare persino l'abrogazione di un regolamento adottato con
decreto del Capo dello Stato (r.d. n. 1630 del 1940) con un decreto
ministeriale (12 novembre 1958) sostituito a sua volta con un decreto
presidenziale (n. 1029 del 1980).
Nessun rilievo, contrariamente a quanto mostra di ritenere
l'Avvocatura dello Stato, ha la "circostanza che i diplomi abilitanti
alla professione vengono rilasciati dall'Università a firma del
Rettore": competendo innegabilmente al Rettore di rilasciare i diplomi
conseguiti presso le scuole di ostetricia annesse alle cliniche
ostetrico - ginecologiche, il legislatore ha stimato che potrebbe
apparire illogico - e dar motivo ad equivoci sul differente valore dei
titoli - non estendere la competenza del Rettore ai diplomi conseguiti
presso le scuole autonome, su cui del resto l'Università esercita la
vigilanza per conto del Ministro. E si può per completezza aggiungere
che nulla proverebbe in contrario il richiamo, peraltro non fatto dalla
difesa dello Stato, all'art. 5 del d.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, il
quale statuisce che "i corsi di studio delle scuole dirette a fini
speciali sono corsi ufficiali universitari" ed "hanno durata biennale o
triennale". A sensi dello stesso articolo, infatti, il rilascio del
diploma è subordinato al "previo superamento di un esame di stato"
(primo comma) e prevede esplicitamente "attività scientifica" (secondo
e quarto comma), oltre che didattica. Bastano queste precisazioni a
dimostrare la non assimilabilità delle scuole di ostetricia ai
suddetti "corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali".
Infine, non giova ed, anzi, nuoce all'assunto della difesa dello
Stato il richiamo che questa fa al regio decreto legge n. 2128 del
1936, e propriamente all'art. 18, il quale dispone che "il parto deve
essere assistito da una levatrice o da un medico chirurgo e che nell'un
caso o nell'altro sarà redatto dalla levatrice o dal medico chirurgo
apposito certificato di assistenza che deve essere prodotto
all'ufficiale sanitario del Comune". Il "regolamento per l'esercizio
professionale delle ostetriche" (regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364)
dispone che l'ostetrica ha il "compito specifico dell'assistenza alla
donna durante la gestazione, il parto, il puerperio normale" (art. 1);
che "coadiuva i sanitari" nell'assistenza domiciliare (art. 2); che
"nei casi di aborto, anche se sospetto, deve astenersi da ogni
riscontro vaginale" (art. 4, capoverso), con esplicito divieto di
"praticare interventi manuali e strumentali" (art. 5), dovendosi
limitare a "praticare tutto quanto è consentito dalle disposizioni in
vigore alle infermiere generiche" (art. 9, prima parte) ed ancora
"dovrà chiedere l'immediato intervento del medico" persino "nei casi
di temperatura febbrile, di polso troppo frequente" (art. 6,
capoverso). Altrettanto chiare sono norme di valore legislativo: così
gli artt. 139, prima parte, del T.U. n. 1265 del 1934 e 40 del d.P.R.
27 marzo 1969, n. 128, i quali dispongono, rispettivamente, che "la
levatrice deve richiedere l'intervento del medico chirurgo non appena
nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona
alla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto
irregolare", e che "la ostetrica capo è posta alle dirette dipendenze
del primario e dei sanitari ostetrico - ginecologi... (ed) ha tutte le
attribuzioni previste per il capo - sala".
La normativa sopra trascritta non abbisogna di interpretazione,
tanto chiaramente i suoi dettati letterali mostrano quali sono, almeno
allo stato attuale del sistema sanitario, la natura ed i limiti
dell'assistenza che l'ostetrica è tenuta a prestare e quali, quindi,
siano l'esatto significato e portata dell'art. 18 del regio decreto
legge n. 2128 del 1936, che l'Avvocatura dello Stato a torto invoca
nell'intento di convalidare l'asserita dimensione universitaria
dell'attività formativa per la professione di ostetrica. Proprio la
contraria conclusione, viceversa, sembra trovare convalida nel decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
recante la "ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina delle professioni stesse", il cui art. 1,
disponendone la ricostituzione in ogni provincia, parla di "Ordini dei
medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti", ma parla dei
"Collegi delle ostetriche", come l'art. 14 della legge 4 agosto 1965,
n. 1103 parla di costituzione in ogni provincia di un "Collegio degli
esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica".
Si deve pertanto ritenere che la formazione professionale
dell'ostetrica e l'ordinamento delle relative scuole rientrano nella
materia "istruzione artigiana e professionale", che l'art. 117 Cost.
attribuisce alla competenza delle regioni.
7. - Con il ricorso de quo, il Presidente del consiglio ha
denunziato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Campania, con la quale questa, in vista della "formazione degli
operatori sanitari" (art. l, primo comma) e nell'ambito della
"disciplina delle attività di formazione professionale per le
professioni sanitarie ausiliarie" (art. 1, cpv.), ha inteso istituire
"corsi di formazione per la professione di ostetrica" (artt. 2 cpv., e
4, primo comma) ed ha coerentemente disposto l'automatica decadenza
delle sole "convenzioni in precedenza stipulate tra Università ed enti
ospedalieri" (art. 5, primo comma). Premesso pertanto che non sono in
discussione le altre scuole di ostetricia, tanto quelle autonome,
quanto quelle annesse alle cliniche ostetrico - ginecologiche delle
Università, le quali tutte continuano ad essere disciplinate dalla
normativa statale, e riconosciuta, in base alle argomentazioni sopra
svolte, la competenza regionale in tema di "attività formative per la
professione di ostetrica", va rilevato che il ricorso, promosso per
asserito contrasto con l'art. 117 Cost., fa richiamo agli artt. 27,
lett. i), e 30, lett. s), del d.P.R. n. 616 del 1977. Senonché, a
parte la considerazione che tali motivi, una volta dichiarata
l'infondatezza della questione in riferimento all'art. 117 Cost., non
hanno una loro propria autonomia, le norme in parola risultano a torto
invocate.
L'art. 27, lett. i), infatti, attribuisce alla regione, in materia
di assistenza sanitaria ed ospedaliera, le funzioni amministrative "che
tendono... alla formazione degli operatori sanitari", esclusa "la
formazione universitaria e post - universitaria". Ma quest'ultima nella
specie non ricorre, come si è più sopra motivatamente affermato ed è
del resto esplicitamente dichiarata estranea all'indole dei corsi in
parola dall'art. 1, p.p., della legge impugnata. In quanto, poi,
all'art. 30, lett. s), che affida allo Stato "la determinazione dei
livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per
operatori sanitari", sembra corretto interpretare tale norma nel senso
che essa demanda allo Stato il compito di enunciare i principi
generali, cui il legislatore regionale deve ispirarsi. La legge
impugnata, prescrivendo all'art. 4, secondo comma, che "possono essere
iscritte ai corsi le donne che siano in possesso del diploma di
infermiera professionale", ha appunto stabilito il livello minimo,
senza divergere dai criteri già fissati con la normativa statale, e
pertanto non può dirsi che violi il menzionato art. 30, lett. s).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge della regione Campania ("attività formative per la
professione di ostetrica"), riapprovata il 25 settembre 1978, proposta
con ricorso 14 ottobre 1978 (reg. ric. 29/1978) dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in
relazione agli artt. 27, lett. i), e 30 lett. s), del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte