Sentenza n. 14/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/01/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promossi con le ordinanze emesse il 30 marzo 1983 dal Pretore
di Lucca, il 23 novembre 1983 dal Pretore di Piacenza, l'11 gennaio
1984 dal Pretore di Modena, il 18 gennaio 1984 dal Pretore di Piacenza,
il 16 ottobre 1984 dal Pretore di Lucca, il 19 novembre 1984 dal
Pretore di Pignataro Maggiore, il 7 novembre 1984 dal Pretore di
Piacenza (due ordinanze), il 28 luglio 1984, il 16 ottobre 1984 e il 30
ottobre 1984 dal Pretore di Lucca, iscritte rispettivamente al n. 613
del registro ordinanze 1983, ai nn. 62, 255, 306, 1275, 1384 del
registro ordinanze 1984, e ai nn. 31, 32, 40, 41, 42 del registro
ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 18, 162, 231, 245 dell'anno 1984 e nn. 74-bis, 113-bis, 137-bis,
125-bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione di Nofori Roberto;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con cinque ordinanze pronunciate il 30 marzo 1983 (r.o. 613
del 1983), il 28 luglio 1984 (r.o. 40 del 1985), il 16 ottobre 1984
(due: r.o. 1275 del 1984 e 41 del 1985) e il 30 ottobre 1984 (r.o. 42
del 1985) nel corso di altrettanti procedimenti di opposizione ad
ordinanze prefettizie, il Pretore di Lucca ha denunciato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il fatto di
prevedere, in conseguenza della violazione dell'art. 58, ottavo comma,
del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, l'obbligatorietà della confisca anche
nel caso che il veicolo possieda i requisiti idonei al rilascio della
carta di circolazione.
Sarebbe vulnerato il principio di eguaglianza perché, a differenza
di quanto avviene nella fattispecie in esame, "nel caso di violazione
dell'art. 32 comma primo legge 24 dicembre 1969 n. 990 è possibile
evitare la confisca ove venga pagato, oltre alla sanzione pecuniaria
applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi".
La diversità di trattamento sarebbe del tutto ingiustificata ove
il veicolo abbia i requisiti per il rilascio della carta di
circolazione, dato che la fattispecie prevista dall'art. 58, ottavo
comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale è
ritenuta meno grave rispetto a quella prevista dall'art. 32, primo
comma, della legge n. 990 del 1969: per la prima è comminata la
sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni (art.
38, quarto comma, della legge n. 689 del 1981); per la seconda, la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni
(art. 38, sesto comma, della legge n. 689 del 1981).
Rilevato che la confisca, " dal momento che il valore commerciale
degli autoveicoli è oggi davvero ragguardevole, in termini di svariati
milioni, si appalesa come una sanzione particolarmente gravosa ", il
giudice a quo aggiunge, in punto di rilevanza, che, nei giudizi in
corso, gli opponenti avevano conseguito o si trovavano in condizione di
conseguire, dopo la contestazione delle infrazioni, il rilascio della
carta di circolazione.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 18 gennaio 1984, n.
74-bis del 27 marzo 1985 e n. 125-bis del 25 maggio 1985.
Nel giudizio susseguente all'ordinanza pronunciata il 30 marzo 1983
si è costituito l'opponente Roberto Nofori, rappresentato e difeso
dall'Avv. Carlo Vichi, chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
2. - Censure analoghe sono state dedotte dal Pretore di Piacenza
con quattro ordinanze pronunciate il 23 novembre 1983 (r.o. 62 del
1984), il 18 gennaio 1984 (r.o. 306 del 1984) e il 7 novembre 1984
(due: r.o. 31 del 1985 e 32 del 1985), denunciando, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 21, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, " nella parte in cui
prevede la confisca obbligatoria anche dei veicoli in possesso di tutti
i requisiti al fine di ottenere la carta di circolazione ".
Le ordinanze muovono dal presupposto che " la sanzione accessoria
della confisca è conseguenza ineluttabile dell'accertamento della
contravvenzione all'art. 58, ottavo comma, C.D.S. e che detta
contravvenzione, a sua volta, si integra per il semplice fatto del
mancato rilascio della carta di circolazione", a nulla rilevando "che
per la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 58, ottavo
comma, C.D.S., sia stata effettuata oblazione e manchi pertanto
l'ordinanza-ingiunzione prefettizia di pagamento".
Ciò posto, le ordinanze di rimessione ravvisano nella
obbligatorietà della confisca prevista dall'art. 21, terzo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, una irragionevole identità di
trattamento tra " il caso di chi circola con un veicolo che non ha i
requisiti tecnici e costruttivi necessari perché l'ispettorato della
motorizzazione civile rilasci la carta di circolazione e provveda alla
immatricolazione " e " il caso di chi circola con un veicolo avente
tutti i requisiti tecnici e costruttivi necessari per la
immatricolazione e tuttavia non ancora munito di carta di circolazione
(per negligenza del proprietario, ma anche e soprattutto per le notorie
difficoltà che la p.a. incontra a rilasciare entro termini di tempo
ragionevoli il documento di circolazione) ": fra l'altro, solo nel
secondo caso l'interessato è titolare di " un vero e proprio diritto
soggettivo al rilascio della carta di circolazione ".
La norma impugnata viene ritenuta irrazionale anche sotto il
profilo dello scopo perseguito dal legislatore: " appare logico un
provvedimento ablatorio nel caso di veicoli che, per intrinseche
deficienze strutturali, non possono essere immatricolati., in quanto
con ciò si soddisfa la duplice esigenza di sanzionare adeguatamente la
condotta di chi pone in circolazione veicoli non rispondenti ad un
minimo di sicurezza e di eliminare la possibilità di reiterazione
della violazione della disposizione in esame; appare illogico,
incongruo e non ragionevole disporre la medesima grave sanzione nei
confronti di chi è incorso sl' nella violazione dell'art. 58, ottavo
comma, C.D.S. ma ha utilizzato un veicolo di per sé idoneo alla
circolazione ".
La questione sarebbe rilevante nei giudizi a quibus o perché non
vi è stata contestazione circa l'insussistenza dei requisiti per la
immatricolazione, comunque suscettibili di consulenza tecnica, ovvero
perché il veicolo confiscato aveva tutti i requisiti richiesti per
l'immatricolazione, in effetti conseguita dopo la contestazione della
infrazione.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 giugno 1984, n. 245
del 5 settembre 1984 e n. 137-bis del 12 giugno 1985.
Nei giudizi non vi è stato né intervento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, né costituzione della parte privata.
3. - Il Pretore di Modena - sostanzialmente facendo leva sulle
stesse premesse addotte dal Pretore di Piacenza - con ordinanza dell'11
gennaio 1984 (r.o. 255 del 1984) ha sollevato, sempre in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 21,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, " nella parte in cui
si applica anche ai veicoli che presentano tutti i requisiti per essere
immatricolati e siano comunque identificabili ".
Rileva il giudice a quo che l'art. 58, ottavo comma, del testo
unico delle norme sulla circolazione stradale, " sebbene strutturato in
modo rigorosamente formale... intende garantire che siano posti in
circolazione veicoli idonei ed identificabili ": la concessione della
carta di circolazione, subordinata ad un controllo tecnico sulle
caratteristiche del veicolo, comporta l'attribuzione al veicolo di un
numero di targa e contiene la descrizione particolareggiata del veicolo
con i dati caratteristici e con i numeri di telaio.
Questa essendo la finalità della carta di circolazione, la
previsione della necessità della confisca per l'ipotesi del veicolo
che circoli in mancanza di tale documento può giustificarsi - data
l'eccezionale gravità della sanzione accessoria "solo nel caso in cui
siano lesi gli interessi sostanziali che la legge intende tutelare ".
Se, invece, il veicolo sia " identificabile, seppure attraverso il
numero di telaio, e tecnicamente idoneo alla circolazione per averne i
requisiti oggettivi, ma ancora privo di carta di circolazione ", con
l'art. 21, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 si finisce per "
sanzionare in modo palesemente sproporzionato una mera violazione
formale del dettato dell'art. 58, ottavo comma, proprio laddove
risultano invece di fatto rispettati gli interessi sostanziali che con
tale norma si intendono garantire ": oltre tutto, il rilascio della
carta di circolazione, una volta sussistenti i requisiti tecnici per
ottenerla, è atto non discrezionale ma dovuto, subordinato - com'è -
ad un accertamento meramente obiettivo.
L'art. 3 della Costituzione sarebbe ulteriormente vulnerato perché
la norma censurata " comporta lo stesso trattamento sanzionatorio anche
nel caso in cui il veicolo posto in circolazione non possegga invece i
requisiti tecnici e di sicurezza necessari, cioè anche quando si ha
una lesione sostanziale (e non meramente formale) dell'art. 58, ottavo
comma... Infatti in tali casi non potrebbe mai essere concessa la carta
di circolazione ".
In punto di rilevanza deduce il giudice a quo che il veicolo
confiscato, già dotato di dichiarazione di conformità al tipo
omologato, aveva subito alcune modificazioni e che, proprio durante le
prove per il nuovo collaudo, era stata contestata la violazione
dell'art. 58, ottavo comma, del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale; dopo la contestazione, l'automezzo era stato
regolarmente immatricolato e fornito di targa nonché di foglio di via
provvisorio.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 agosto 1984.
Anche in questo giudizio non vi è stato né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri né costituzione della parte
privata.
4. - Infine, il Pretore di Pignataro Maggiore, con ordinanza del 19
novembre 1984 (r.o. 1384 del 1984), anch'essa pronunciata nel corso di
un giudizio di opposizione avverso il provvedimento prefettizio di
confisca di un veicolo (cui aveva, peraltro, fatto seguito il pagamento
in misura ridotta dell'infrazione amministrativa), ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, " sotto il profilo
dell'ingiusta parificazione quanto alla sanzione (confisca), di ipotesi
del tutto diverse, anche per gravità, tra loro ", questione di
legittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689: " il provvedimento ablativo della proprietà colpisce allo
stesso modo colui che abbia illegittimamente messo in circolazione un
veicolo non omologato né immatricolabile perché privo dei requisiti
richiesti, e chi, invece, abbia commesso il fatto impiegando un veicolo
" di serie " per il quale v'è diritto soggettivo alla relativa carta
di circolazione ". Né, conclude il Pretore, " tale contrasto appare
meno evidente sotto il profilo della ragionevolezza, non riuscendosi a
rinvenire plausibili ragioni che giustifichino la censurata uniformità
di trattamento ".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113-bis del 15 maggio 1985.
Nemmeno in questo giudizio è intervenuta la Presidenza del
Consiglio dei ministri né si è costituita la parte privata. Considerato in diritto :
1. - Le undici ordinanze riassunte in narrativa sottopongono alla
Corte questioni di legittimità costituzionale strettamente connesse: i
relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza.
2. - Comune oggetto di censura è l'art. 21, terzo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Più esattamente, come i giudici a quibus puntualizzano nella
motivazione e talvolta pure nel dispositivo, il controllo di
costituzionalità involge il comma suindicato nella parte in cui
prevede la confisca obbligatoria anche per i veicoli in possesso dei
requisiti idonei al rilascio della carta di circolazione. Tale comma
esige, infatti, che sia " sempre disposta la confisca del veicolo "
quando " è accertata la violazione dell'ottavo comma " (divenuto nono
in seguito all'aggiunta di un altro capoverso da parte della legge 10
febbraio 1982, n. 38) " dell'articolo 58 del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 " (c.d. codice stradale): violazione
consistente nel " circolare con un veicolo per il quale non è stata
rilasciata la carta di circolazione " ed ora soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
due milioni, in forza dell'art. 38, quarto comma, della stessa legge 24
novembre 1981, n. 689.
3. - Il fatto che la confisca venga a risultare inevitabile
qualunque sia la ragione del mancato rilascio della carta di
circolazione - e ' perciò, anche nei casi in cui quest'ultima possa
essere rilasciata successivamente all'accertata violazione dell'art.
58, nono comma, del codice stradale - induce tutti i giudici a quibus a
valutare negativamente la norma in esame nei suoi rapporti con l'art. 3
della Costituzione, peraltro prospettandoli in modo non univoco.
Le cinque ordinanze emanate dal Pretore di Lucca (r.o. 613 del
1983, 1275 del 1984, 40, 41 e 42 del 1985) ritengono violato il
principio di eguaglianza, in quanto per esse non sarebbe giustificata
la diversità di trattamento ricavabile dal raffronto del comma in
questione con il primo comma dello stesso art. 21 della legge 24
novembre 1981, n. 689: " quando è accertata la violazione del primo
comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 " (circolazione
di veicolo non coperto dall'assicurazione obbligatoria), l'art. 21,
benché si tratti di violazione passibile di una sanzione
amministrativa principale più grave (pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni), consente di evitare la confisca "
se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione... viene
pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di
assicurazione per almeno sei mesi ".
Le ordinanze che residuano (r.o. 62, 255, 306, 1384 del 1984, 31 e
32 del 1985) ritengono violato il principio di eguaglianza e, al tempo
stesso, il principio di ragionevolezza, in quanto per esse non sarebbe
né giusta né ragionevole la parità di trattamento che il comma
denunciato viene ad instaurare, sotto il profilo della confisca, fra
ipotesi " del tutto diverse, anche per gravità ", quali quelle che
riguardano, rispettivamente, veicoli non suscettibili di
regolarizzazione e veicoli in possesso dei requisiti necessari per
ottenere la carta di circolazione: nel primo caso il provvedimento
ablatorio appare logico e giustificato, nel secondo illogico e
palesemente sproporzionato.
4. - La diversità dell'approccio all'art. 3 della Costituzione si
riflette sul tipo di pronuncia di illegittimità rispettivamente avuto
di mira dai due gruppi di ordinanze, pur tutte concordi nel richiedere
una declaratoria che sottragga al presente regime di inevitabile
confisca i veicoli idonei ad ottenere il rilascio della carta di
circolazione. Così, mentre le ordinanze del Pretore di Lucca tendono
esplicitamente ad un'estensione del meccanismo previsto dal primo comma
dell'art. 21 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tanto che nel
dispositivo la questione di legittimità del terzo comma viene
sollevata " in relazione alla disciplina dettata dal comma primo dello
stesso art. 21 legge 689 del 1981 ", chiaramente addotto come tertium
comparationis, le ordinanze restanti, non indicando alcun'altra norma,
sembrano perseguire l'esclusione stessa della confisca, con conseguente
dissequestro del veicolo sequestrato all'atto dell'accertamento della
violazione contemplata dall'art. 58, nono comma, del codice stradale,
tutte le volte in cui il veicolo, dopo che tale violazione sia stata
accertata, venga riconosciuto idoneo ad ottenere la carta di
circolazione non tempestivamente conseguita.
5. - Le questioni sono inammissibili.
Ed invero, sia per l'uno sia per l'altro gruppo di ordinanze, la
soluzione perseguita si presenta profilata in termini tali da
richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del
veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe
prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte discrezionali,
come tali demandate al solo legislatore. In altre parole, né in un
caso né nell'altro, esistono gli estremi perché, nell'eventualità di
un accoglimento, trovi posto una soluzione automatica o comunque
necessitata.
6. - Per quanto riguarda, in particolare, il rinvio al paradigma
rappresentato dal primo comma dell'art. 21 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ogni possibilità di un suo automatico adattamento
all'ipotesi di cui al terzo comma dello stesso articolo appare preclusa
dal rilievo che " il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione " per
addivenire al pagamento, oltreché della sanzione pecuniaria applicata,
del premio di assicurazione la cui accertata omissione ha dato luogo
alla violazione dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre
1969, n. 990, non può certo valere talis et qualis per il rilascio
della carta di circolazione la cui accertata mancanza ha dato luogo
alla violazione dell'art. 58, nono comma, del codice stradale. E ciò
non solo perché l'ordinanza-ingiunzione neppure viene emessa nel caso
di intervenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta,
ma anche e soprattutto perché il pagamento del premio di assicurazione
resta in tutto e per tutto rimesso alla libera iniziativa
dell'interessato, mentre il rilascio della carta di circolazione non
può fare a meno del culminante intervento di un ufficio pubblico quale
l'Ispettorato della motorizzazione.
7. - Per quanto riguarda la richiesta di una declaratoria di
illegittimità in grado di limitare la confisca voluta dall'art. 21,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai soli veicoli
privi dei requisiti tecnici e di sicurezza necessari per il rilascio
della carta di circolazione, insuperabili ostacoli al suo esame nel
merito vengono frapposti dall'impossibilità di rendere conferente ai
fini della confisca la circostanza dell'idoneità o no del veicolo al
conseguimento di tale carta senza una radicale trasformazione della
disciplina legislativa.
Infatti, all'attuale normativa, imperniata sull'inevitabilità
della confisca una volta accertata la violazione dell'art. 58, nono
comma, del codice stradale, bisognerebbe sostituire una normativa
preordinata a verificare anche l'idoneità del veicolo al rilascio
della carta di circolazione. Ma una disciplina del genere si presta,
sia per quanto riguarda l'iniziativa della verifica e la competenza a
disporla sia per quanto riguarda i tempi e le modalità della sua
esecuzione, a scelte non necessariamente univoche né comunque prive di
margini di discrezionalità: ciò anche per l'esigenza di tener conto
della varietà dei casi concreti, quale emerge dalle stesse ordinanze
di rimessione. Del resto, a conferma della pluralità delle soluzioni
ipotizzabili, in alcune di tali ordinanze non mancano accenni,
impliciti, a possibili interventi discrezionali della Pubblica
amministrazione, in contrapposto all'attuale diniego di "ogni
discrezionalità nell'applicazione della confisca " (r.o. 255 del
1984), o, espliciti, ad un eventuale " accertamento mediante consulenza
tecnica " dei requisiti richiesti per l'immatricolazione del veicolo
(r.o. 62, 306 del 1984, 31 del 1985). Si imporrebbero, cioè, scelte di
pertinenza del solo legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981
n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello
stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Lucca con le ordinanze indicate in
epigrafe (r.o. 613 del 1983, 1275 del 1984, 40, 41 e 42 del 1985);
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai
Pretori di Piacenza, Modena e Pignataro Maggiore con le ordinanze
indicate in epigrafe (r.o. 62, 255, 306, 1384 del 1984, 31 e 32 del
1985).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte