Sentenza n. 14/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/01/1991 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 16 della
legge della Regione Basilicata del 4 settembre 1986, n. 22 (Norme
integrative di attuazione della normativa statale in materia di
smaltimento di rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno
1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Matera nel procedimento penale a carico di Incampo Salvatore,
iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Matera, con ordinanza del 16 giugno 1990 (R.O. n. 468 del 1990), nel
corso del procedimento penale a carico di Incampo Salvatore, Sindaco
del Comune di Grassano, in ordine al reato di cui agli artt. 10 e 25
del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 16 della legge della
Regione Basilicata 4 settembre 1986, n. 22, nelle parti in cui non
prevedono l'autorizzazione regionale di cui all'art. 10 del d.P.R. n.
915 del 1982 per la installazione o la gestione di impianti di
smaltimento di rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni lucani e,
conseguentemente, non sottopongono alle pene di cui all'art. 25 del
d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, i sindaci dei detti Comuni nel caso
di mancanza di autorizzazione.
2. - Il giudice a quo, premesso che anche il Comune, e per esso
il Sindaco, è soggetto all'obbligo dell'autorizzazione regionale ex
art. 6, lett. d), del d.P.R. n. 915 del 1982, qualora installi o
gestisca una discarica di rifiuti urbani in economia ovvero mediante
azienda municipalizzata, e richiamata, in proposito, la
giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU. 28 febbraio 1989,
imp. Porto ed altri), ha rilevato che le disposizioni censurate
sarebbero in contrasto:
a) con l'art. 25 della Costituzione, in quanto, in violazione
del principio secondo il quale il potere punitivo risiede solo nella
legislazione statale, interferirebbero negativamente con le norme
penali, disciplinando e considerando lecita un'attività penalmente
sanzionata nell'ordinamento nazionale;
b) con l'art. 3 della Costituzione poiché creerebbero una
ingiustificata disparità di trattamento, in ambito regionale, tra i
Comuni ed i privati, sottoposti all'obbligo di munirsi
dell'autorizzazione e, in ambito nazionale, tra i Comuni della
Basilicata ed i Comuni di altre regioni assoggettati a tale obbligo;
c) con l'art. 32 della Costituzione, in quanto la mancanza di
autorizzazione favorirebbe l'inquinamento ambientale e, quindi,
lederebbe il diritto dei cittadini alla salute. Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Matera dubita della legittimità costituzionale degli artt. 3 e 16
della legge della Regione Basilicata 4 settembre 1986, n. 22, nelle
parti in cui escludono i Comuni lucani dall'obbligo
dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 915
del 1982 per l'installazione e la gestione di impianti di smaltimento
di rifiuti solidi urbani e, conseguentemente, esonerano i Sindaci di
detti Comuni dalle conseguenze penali previste dal sistema
sanzionatorio stabilito dal citato d.P.R. n. 915 del 1982, in caso di
mancanza di autorizzazione.
Risulterebbero violati:
a) l'art. 25 della Costituzione, in quanto, in violazione del
principio secondo cui il potere punitivo spetta solo allo Stato, la
legislazione regionale interferirebbe con le norme penali,
disciplinando e considerando lecita un'attività penalmente
sanzionata nell'ordinamento nazionale;
b) l'art. 3 della Costituzione, perché si creerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito regionale tra
i Comuni, esonerati dall'obbligo della autorizzazione in materia di
impianto o gestione di discariche di rifiuti urbani ed i privati, che
devono chiedere l'autorizzazione; e, nell'ambito nazionale, tra i
Comuni della regione Basilicata ed altri Comuni del territorio
nazionale, per i quali vige l'obbligo dell'autorizzazione;
c) l'art. 32 della Costituzione, in quanto sarebbe favorito
l'inquinamento ambientale e leso il diritto dei cittadini alla
salute.
2. - La questione è fondata.
L'art. 6, lett. d), del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, prevede
l'autorizzazione regionale per tutti coloro (persone fisiche o enti)
che installano o gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti solidi
urbani senza alcuna esclusione.
L'indirizzo giurisprudenziale in materia, dopo alcuni contrasti
ed incertezze, si è consolidato nel senso che anche i Comuni, e per
essi i Sindaci, devono munirsi dell'autorizzazione regionale.
Poiché l'art. 25 del citato d.P.R. punisce con arresto ed
ammenda i titolari degli enti e delle imprese che svolgono le dette
attività senza autorizzazione regionale, ne deriva che la Regione,
esonerando i Sindaci dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione
regionale e rendendo lecite le attività penalmente sanzionate dalla
legge statale, ha interferito in materia penale.
Risulta, quindi, violato l'art. 25 della Costituzione.
Come già affermato da questa Corte (sentt. nn. 43 e 309 del
1990; 370 del 1989; 79 del 1977), non può sconvolgersi la
complessiva logica della legge statale diretta ad attuare le
direttive C.E.E. in materia di igiene e salute pubblica in modo
uniforme per tutto il territorio statale; la potestà legislativa
regionale è destinata a cedere all'intervento statale che è
ispirato a criteri di omogeneità ed univocità di indirizzo ed è,
quindi, di generale applicazione in tutto il territorio nazionale.
In particolare, la fonte del potere punitivo risiede solo nella
legislazione statale e le Regioni non possono interferire con proprie
disposizioni di legge con le norme penali statali, rimuovendo o
variando le pene previste in una data materia; non possono, quindi,
rendere lecita un'attività che, invece, l'ordinamento statale
sanziona penalmente.
Restano assorbite le altre censure.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 16 della
legge della Regione Basilicata 4 settembre 1986, n. 22 (Norme
integrative di attuazione della normativa statale in materia di
smaltimento di rifiuti), nelle parti in cui consentono ai Comuni
lucani di installare e gestire le discariche di rifiuti solidi urbani
senza munirsi dell'autorizzazione regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte