Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/01/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 16 della

legge della Regione Basilicata del 4 settembre 1986, n. 22 (Norme

integrative di attuazione della normativa statale in materia di

smaltimento di rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno

1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Matera nel procedimento penale a carico di Incampo Salvatore,

iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Matera, con ordinanza del 16 giugno 1990 (R.O. n. 468 del 1990), nel

corso del procedimento penale a carico di Incampo Salvatore, Sindaco

del Comune di Grassano, in ordine al reato di cui agli artt. 10 e 25

del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3 e 16 della legge della

Regione Basilicata 4 settembre 1986, n. 22, nelle parti in cui non

prevedono l'autorizzazione regionale di cui all'art. 10 del d.P.R. n.

915 del 1982 per la installazione o la gestione di impianti di

smaltimento di rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni lucani e,

conseguentemente, non sottopongono alle pene di cui all'art. 25 del

d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, i sindaci dei detti Comuni nel caso

di mancanza di autorizzazione.

2. - Il giudice a quo, premesso che anche il Comune, e per esso

il Sindaco, è soggetto all'obbligo dell'autorizzazione regionale ex

art. 6, lett. d), del d.P.R. n. 915 del 1982, qualora installi o

gestisca una discarica di rifiuti urbani in economia ovvero mediante

azienda municipalizzata, e richiamata, in proposito, la

giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU. 28 febbraio 1989,

imp. Porto ed altri), ha rilevato che le disposizioni censurate

sarebbero in contrasto:

a) con l'art. 25 della Costituzione, in quanto, in violazione

del principio secondo il quale il potere punitivo risiede solo nella

legislazione statale, interferirebbero negativamente con le norme

penali, disciplinando e considerando lecita un'attività penalmente

sanzionata nell'ordinamento nazionale;

b) con l'art. 3 della Costituzione poiché creerebbero una

ingiustificata disparità di trattamento, in ambito regionale, tra i

Comuni ed i privati, sottoposti all'obbligo di munirsi

dell'autorizzazione e, in ambito nazionale, tra i Comuni della

Basilicata ed i Comuni di altre regioni assoggettati a tale obbligo;

c) con l'art. 32 della Costituzione, in quanto la mancanza di

autorizzazione favorirebbe l'inquinamento ambientale e, quindi,

lederebbe il diritto dei cittadini alla salute. Considerato in diritto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Matera dubita della legittimità costituzionale degli artt. 3 e 16

della legge della Regione Basilicata 4 settembre 1986, n. 22, nelle

parti in cui escludono i Comuni lucani dall'obbligo

dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 915

del 1982 per l'installazione e la gestione di impianti di smaltimento

di rifiuti solidi urbani e, conseguentemente, esonerano i Sindaci di

detti Comuni dalle conseguenze penali previste dal sistema

sanzionatorio stabilito dal citato d.P.R. n. 915 del 1982, in caso di

mancanza di autorizzazione.

Risulterebbero violati:

a) l'art. 25 della Costituzione, in quanto, in violazione del

principio secondo cui il potere punitivo spetta solo allo Stato, la

legislazione regionale interferirebbe con le norme penali,

disciplinando e considerando lecita un'attività penalmente

sanzionata nell'ordinamento nazionale;

b) l'art. 3 della Costituzione, perché si creerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito regionale tra

i Comuni, esonerati dall'obbligo della autorizzazione in materia di

impianto o gestione di discariche di rifiuti urbani ed i privati, che

devono chiedere l'autorizzazione; e, nell'ambito nazionale, tra i

Comuni della regione Basilicata ed altri Comuni del territorio

nazionale, per i quali vige l'obbligo dell'autorizzazione;

c) l'art. 32 della Costituzione, in quanto sarebbe favorito

l'inquinamento ambientale e leso il diritto dei cittadini alla

salute.

2. - La questione è fondata.

L'art. 6, lett. d), del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, prevede

l'autorizzazione regionale per tutti coloro (persone fisiche o enti)

che installano o gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti solidi

urbani senza alcuna esclusione.

L'indirizzo giurisprudenziale in materia, dopo alcuni contrasti

ed incertezze, si è consolidato nel senso che anche i Comuni, e per

essi i Sindaci, devono munirsi dell'autorizzazione regionale.

Poiché l'art. 25 del citato d.P.R. punisce con arresto ed

ammenda i titolari degli enti e delle imprese che svolgono le dette

attività senza autorizzazione regionale, ne deriva che la Regione,

esonerando i Sindaci dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione

regionale e rendendo lecite le attività penalmente sanzionate dalla

legge statale, ha interferito in materia penale.

Risulta, quindi, violato l'art. 25 della Costituzione.

Come già affermato da questa Corte (sentt. nn. 43 e 309 del

1990; 370 del 1989; 79 del 1977), non può sconvolgersi la

complessiva logica della legge statale diretta ad attuare le

direttive C.E.E. in materia di igiene e salute pubblica in modo

uniforme per tutto il territorio statale; la potestà legislativa

regionale è destinata a cedere all'intervento statale che è

ispirato a criteri di omogeneità ed univocità di indirizzo ed è,

quindi, di generale applicazione in tutto il territorio nazionale.

In particolare, la fonte del potere punitivo risiede solo nella

legislazione statale e le Regioni non possono interferire con proprie

disposizioni di legge con le norme penali statali, rimuovendo o

variando le pene previste in una data materia; non possono, quindi,

rendere lecita un'attività che, invece, l'ordinamento statale

sanziona penalmente.

Restano assorbite le altre censure.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 16 della

legge della Regione Basilicata 4 settembre 1986, n. 22 (Norme

integrative di attuazione della normativa statale in materia di

smaltimento di rifiuti), nelle parti in cui consentono ai Comuni

lucani di installare e gestire le discariche di rifiuti solidi urbani

senza munirsi dell'autorizzazione regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte